Art. 6. Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione, di cui al precedente art. 2 e delle spese di cui al successivo art. 7, dovra' essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito il 30 ottobre 1995. Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalita' indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verra' versato sul capitolo 5100, art. 2, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. Il prestito verra' rimborsato il 10 gennaio 2001. Il Tesoro si riserva la facolta' di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.