Art. 6.
  Il   versamento   degli   importi   sottoscritti,  al  netto  della
provvigione, di cui al precedente art. 2 e  delle  spese  di  cui  al
successivo   art.  7,  dovra'  essere  effettuato  dal  consorzio  di
collocamento del prestito il 30 ottobre 1995.
  Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato
sulla base della quotazione lira/dollaro statunitense di  due  giorni
lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia
con  le modalita' indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verra'
versato  sul  capitolo  5100,  art.  2,  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio statale.
  Il prestito verra' rimborsato il 10 gennaio 2001.
  Il  Tesoro  si  riserva  la facolta' di procedere al riacquisto dei
titoli sul mercato.