Art. 7.
  Il  Tesoro  procedera' al collocamento dei titoli in conformita' al
prospetto  predisposto  per  l'emissione  e  registrato   presso   il
Ministero delle finanze giapponese.
  Il  Tesoro  stipulera',  secondo gli usi internazionali, un accordo
con un consorzio di banche  guidato  da  Daiwa  Europe  Limited,  per
l'assunzione  a  fermo  ed  il  collocamento del prestito sul mercato
internazionale.
  Il  Tesoro  riconoscera'  a  Daiwa  Europe  Limited,   che   potra'
retrocederla  in tutto o in parte al consorzio di collocamento o alle
altre banche interessate, una provvigione "una tantum"  nella  misura
percentuale  prevista  dall'art.  2  del  presente decreto, calcolata
sull'importo  nominale  relativo  ad  ogni  singola  tranche;  verra'
altresi'  corrisposto  un  importo  forfettario  pari  a 2.000.000 di
dollari  statunitensi,  come  previsto  nel  precedente  art.  6,   e
ripartiti  per le singole tranches, come disposto dal precedente art.
2, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in
relazione alla presente emissione o  per  atti  strumentali  inerenti
alla medesima.