Art. 7. Il Tesoro procedera' al collocamento dei titoli in conformita' al prospetto predisposto per l'emissione e registrato presso il Ministero delle finanze giapponese. Il Tesoro stipulera', secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio di banche guidato da Daiwa Europe Limited, per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito sul mercato internazionale. Il Tesoro riconoscera' a Daiwa Europe Limited, che potra' retrocederla in tutto o in parte al consorzio di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione "una tantum" nella misura percentuale prevista dall'art. 2 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale relativo ad ogni singola tranche; verra' altresi' corrisposto un importo forfettario pari a 2.000.000 di dollari statunitensi, come previsto nel precedente art. 6, e ripartiti per le singole tranches, come disposto dal precedente art. 2, a titolo di rimborso delle spese sostenute per conto del Tesoro in relazione alla presente emissione o per atti strumentali inerenti alla medesima.