Art. 9.
  La   presente  emissione,  i  titoli  e  le  relative  cedole  sono
disciplinati dalla legge italiana.
  Per le controversie tra il Governo  italiano  ed  i  portatori  dei
titoli  e  delle  cedole  hanno  giurisdizione  esclusiva i tribunali
amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6  dicembre
1971,  n.  1034,  e  dell'art.  29  del  testo  unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26  giugno  1924,
n.  1054, nonche' dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito
pubblico, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  del
14 febbraio 1963, n. 1343.
  Il  Tesoro  rinuncia  ad  avvalersi,  per la presente emissione, di
qualsiasi privilegio di immunita' che gli possa essere  conferito  in
futuro quale amministrazione di Stato sovrano.