(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
   Art. 5 (Patrimonio).
  (Omissis).
   3. I proventi derivanti dalla cessione di  azioni  della  societa'
conferitaria, devono essere investiti:
     a)  in misura non inferiore al 30% in titoli di Stato italiani o
esteri e in titoli obbligazionari;
     b) in misura non inferiore al 30% in azioni quotate nei  mercati
regolamentati italiani o esteri;
     c)  in  alternativa  alle  forme  di  investimento indicate alle
lettere a) e b) i proventi potranno essere investiti, in tutto  o  in
parte, in quote di uno o piu' organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari italiani o esteri;
     d)  la parte dei proventi non investiti a norma delle precedenti
lettere  e'  destinata  alla  realizzazione  di   strutture   stabili
attinenti  ai  settori  di  intervento  individuati  dalla Fondazione
ovvero per  una  quota  comunque  non  superiore  al  20%  per  altre
esigenze, previa autorizzazione del Ministro del tesoro.
   Art. 6 (Attivita' della Fondazione).
  (Omissis).
   2.   La  Fondazione  inoltre  realizza  le  finalita'  di  cui  al
precedente art. 4 attraverso l'esercizio di un'attivita' erogativa di
beneficenza  e  di  pubblica  utilita'  sulla   base   di   programmi
d'intervento previsti da un Regolamento.
   (Omissis).
   Art. 10 (Il consiglio di amministrazione).
   (Omissis).
   4.  I  componenti  del  consiglio di amministrazione devono essere
scelti tra persone di  particolare  esperienza  in  campo  economico,
scientifico,  culturale  e  delle  professioni liberali o nei settori
d'intervento della Fondazione.
   Di tali  requisiti  verra'  data  motivazione  nella  delibera  di
nomina.
I  componenti  prescelti  devono  essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' indicati  dalla  legge  per  gli  esponenti  degli  enti
creditizi,  durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente
nominati.
   (Omissis).
   Art. 13 (Poteri del consiglio di amministrazione).
   (Omissis).
   4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle  materie
stabillte dalla legge, le decisioni concernenti:
   (Omissis);
    le variazioni del bilancio preventivo;
    l'adozione   del   regolamento   per   le   attivita'   ai   fini
istituzionali;
    la determinazione delle iniziative  per  il  conseguimento  delle
finalita' istituzionali sulla base delle previsioni del regolamento.