IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di
attuazione  della  direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative  alle  apparecchiature
per  terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle regole
tecniche comuni, prevede la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole
tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni  di  concerto  con  il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge  19  ottobre  1977,  n.  791,  di  attuazione  della
direttiva  del  Consiglio  delle Comunita' europee 73/23/CEE relativa
alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale  elettrico
destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione
della  direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita' europee 89/336/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative alla compatibilita' elettromagnetica;
  Vista  la  decisione  94/471/CE  della  Commissione delle Comunita'
europee del 18 luglio  1994  sulla  regolamentazione  tecnica  comune
relativa  ai  requisiti generali di collegamento dei terminali per le
telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT), che, unitamente
alla norma armonizzata denominata "technical basis for  regulation  -
TBR 6", costituisce la regola tecnica comune CTR 6;
  Vista  la  decisione  94/472/CE  della  Commissione delle Comunita'
europee del 18 luglio  1994  sulla  regolamentazione  tecnica  comune
relativa   ai  requisiti  delle  applicazioni  di  telefonia  per  le
telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT), che, unitamente
alla norma armonizzata denominata "technical basis for  regulation  -
TBR 10", costituisce la regola tecnica comune CTR 10;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992,
n. 519, le regole tecniche comuni CTR 6 e  CTR  10  vengono  adottate
come  regole  tecniche  nazionali  CTR  6 e CTR 10 per l'approvazione
delle apparecchiature terminali  per  le  telecomunicazioni  digitali
europee senza filo (DECT) operanti nella banda di frequenza 1880-1990
Mhz.
  2.   Le   regole  tecniche  comuni  CTR  6  e  CTR  10  riguardano,
rispettivamente,  i  requisiti  generali   di   collegamento   e   le
applicazioni  di  telefonia delle apparecchiature terminali di cui al
comma 1, destinate ad  essere  collegate  ad  una  rete  pubblica  di
telecomunicazioni.
  3.  La regola comune CTR 6 si applica altresi' alle apparecchiature
terminali di cui al comma 1 che, ai sensi dell'art. 1,  paragrafo  3,
della   direttiva   91/263/CEE,  si  ritengono  destinate  ad  essere
collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni.