IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, che, per l'adozione delle regole tecniche comuni, prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, mediante decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 19 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee 89/336/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica; Vista la decisione 94/471/CE della Commissione delle Comunita' europee del 18 luglio 1994 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti generali di collegamento dei terminali per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT), che, unitamente alla norma armonizzata denominata "technical basis for regulation - TBR 6", costituisce la regola tecnica comune CTR 6; Vista la decisione 94/472/CE della Commissione delle Comunita' europee del 18 luglio 1994 sulla regolamentazione tecnica comune relativa ai requisiti delle applicazioni di telefonia per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT), che, unitamente alla norma armonizzata denominata "technical basis for regulation - TBR 10", costituisce la regola tecnica comune CTR 10; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, le regole tecniche comuni CTR 6 e CTR 10 vengono adottate come regole tecniche nazionali CTR 6 e CTR 10 per l'approvazione delle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni digitali europee senza filo (DECT) operanti nella banda di frequenza 1880-1990 Mhz. 2. Le regole tecniche comuni CTR 6 e CTR 10 riguardano, rispettivamente, i requisiti generali di collegamento e le applicazioni di telefonia delle apparecchiature terminali di cui al comma 1, destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni. 3. La regola comune CTR 6 si applica altresi' alle apparecchiature terminali di cui al comma 1 che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, della direttiva 91/263/CEE, si ritengono destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazioni.