Art. 2.
  1. Le regole tecniche nazionali CTR 6 e CTR 10 comprendono le norme
nazionali  che traspongono le norme armonizzate TBR 6 e TBR 10, i cui
riferimenti figurano in allegato  alle  decisioni  della  Commissione
delle  Comunita'  europee,  elaborate  dall'organismo  di  normazione
competente, in applicazione dei requisiti essenziali  previsti  dalla
direttiva  91/263/CEE, all'art. 4, lettere c), d) ed e), per la CTR 6
e lettera g) per la CTR 10.
  2.  Le  apparecchiature  terminali  oggetto  del  presente  decreto
debbono  essere  conformi  alle  regole  tecniche di cui al comma 1 e
soddisfare ai requisiti  essenziali  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), punti 1 e 2, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
519,  alla  legge  19  ottobre  1977,  n.  791,  di  attuazione della
direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  73/23/CEE,   se
applicabile,  ed  al  decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, di
attuazione della direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee
89/336/CEE.
  3.  Le  regole  tecniche  nazionali CTR 6 e CTR 10, unitamente alle
norme nazionali che traspongono le norme armonizzate TBR 6 e TBR  10,
sono  reperibili  (per  consultazione  e  acquisto),  presso il CEI -
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