IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  19  dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla
legge  1  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di   disciplina   organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,  n.  85,  recante  misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse;
  Visto  in  particolare  l'art.  9, comma 3, della predetta legge n.
85/1995  che  prevede  meccanismi  e   procedure   per   l'automatica
applicazione dei benefici nelle aree depresse;
  Visto  il  decreto-legge  23  giugno  1995,  n. 244, recante misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la
realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;
  Viste le modificazioni apportate dal Parlamento il 3 agosto 1995 in
sede di conversione del predetto decreto-legge n. 244/1995, che  sono
al momento ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  2,  del decreto-legge n.
244/1995 che demanda al CIPE l'individuazione dell'ammontare  massimo
della   agevolazione   in   forma   automatica,  la  tipologia  degli
investimenti ammissibili, nonche' le relative modalita'  e  procedure
di  attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti
dall'Unione europea;
  Visto inoltre l'art.  1,  comma  3,  del  citato  decreto-legge  n.
244/1995,   con   il  quale,  l'importo  dell'agevolazione  in  forma
automatica viene elevato, in sede di  conversione,  dal  50%  al  60%
dell'intensita'  massima  delle  agevolazioni  consentite dall'Unione
europea;
  Vista la deliberazione della Commissione dell'Unione europea del 10
marzo 1995;
  Preso atto dell'istituzione delle nuove province di  Crotone  e  di
Vibo  Valentia  i  cui  territori rientravano in precedenza in quello
della provincia di Catanzaro;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
1. Aree di applicazione.
  Le  aree  interessate  dagli  interventi  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono quelle  individuate  dalla
Commissione  dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei
fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e  5b)  nonche'  quelle  rientranti
nelle fattispecie dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma.
2. Iniziative ammissibili.
  Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente delibera le
imprese,   operanti   nel   settore   delle  attivita'  estrattive  e
manufatturiere di cui alle sezioni C e D della "classificazione delle
attivita' economiche ISTAT 1991" che  sostengano  investimenti  fissi
costituiti  da  nuovi  macchinari ed impianti da utilizzare nel ciclo
produttivo e relativi alla  creazione  di  un  nuovo  stabilimento  o
all'ampliamento,      ristrutturazione,      razionalizzazione      o
modernizzazione di uno stabilimento esistente.
  Non  sono  pertanto  ammissibili  investimenti  di  mero rinnovo di
macchinari ed impianti o investimenti in macchinari ed  impianti  che
non   possiedano   un'autonoma  funzionalita'  in  relazione  all'uso
produttivo cui sono destinati, quali ad esempio parti o componenti di
macchine.
  Per le tipologie di attivita' assoggettate a limitazioni o  divieti
o  che  sono  oggetto  di specifiche normative comunitarie si applica
quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea.
3. Spese ammissibili.
  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le   spese   sostenute   per
l'acquisto dei beni di cui al punto 2, i cui ordini di acquisto siano
stati  emessi  a decorrere dalla data di pubblicazione della presente
delibera.
  Gli acquisti possono essere effettuati anche  nelle  forme  di  cui
all'art.  1523  del  codice  civile,  alla legge 28 novembre 1963, n.
1329, ovvero tramite operazioni di  locazione  finanziaria:  in  tali
casi  i  relativi contratti devono essere stati stipulati a decorrere
dalla predetta data.
  Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il loro  costo
agevolabile   e'   costituito  dal  valore  complessivo  delle  spese
fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuati  dal
fornitore  dei  beni  stessi,  al  netto  di imposte, spese notarili,
interessi passivi, oneri  accessori,  ivi  compresi  il  trasporto  e
l'imballaggio,  nonche'  delle  spese  murarie comunque connesse agli
investimenti, il materiale di consumo e gli accessori.  Nel  caso  di
operazioni  di  locazione finanziaria per spese fatturate s'intendono
quelle fatturate dal fornitore alla societa' di leasing.
  Gli investimenti si intendono effettuati ove:
    a) i beni siano stati tutti consegnati;
    b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente  fatturato
all'impresa   acquirente,   ovvero   alla   societa'   di   locazione
finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;
    c)  l'impresa  beneficiaria  dell'agevolazione  abbia  effettuato
tutti  i  pagamenti  relativi all'acquisto dei beni agevolati, ovvero
per le operazioni di locazione finanziaria, abbia corrisposto  canoni
per  un  importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in
misura non  inferiore  al  15%  del  costo  dei  predetti  beni  come
risultante  dalle  fatture quietanzate rilasciate dal concedente alla
societa' utilizzatrice.
  Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni:
    a)  i   beni   consegnati   ad   imprese   diverse   dall'impresa
beneficiaria,  ovvero  installati  in unita' locali diverse da quelle
indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1;
    b) i beni ordinati anteriormente alla data di pubblicazione della
presente delibera ovvero quelli oggetto di autofatturazione;
    c) gli investimenti per i quali siano state richieste e  concesse
altre agevolazioni.
Misura dell'agevolazione.
  L'agevolazione  spettante  e'  determinata,  in  rapporto  al costo
agevolabile dei beni, secondo le misure di seguito indicate:
____________________________________________________________________
                        |             |               |             |
          Aree          |  Piccola    |     Media     |     Grande  |
                        |  impresa    |    impresa    |    impresa  |
________________________|_____________|_______________|_____________|
                        |     %       |       %       |       %     |
                        |_____________|_______________|_____________|
____________________________________________________________________
Ob. 1 - zone a          |     39      |       39      |       30    |
________________________|_____________|_______________|_____________|
Ob. 1 - zone b          |     33      |       33      |       24    |
________________________|_____________|_______________|_____________|
____________________________________________________________________
Ob. 2 - zone 92.3c      |     12      |        9      |        6    |
________________________|_____________|_______________|_____________|
Ob. 2 - altre zone      |      9      |       4,5     |        -    |
________________________|_____________|_______________|_____________|
____________________________________________________________________
Ob. 5b - zone 92.3c     |     12      |        9      |        6    |
________________________|_____________|_______________|_____________|
Ob. 5b - altre zone     |      9      |       4,5     |        -    |
________________________|_____________|_______________|_____________|
Altre zone 92 3c        |     12      |        9      |        6    |
________________________|_____________|_______________|_____________|
____________________________________________________________________|
Abruzzo                 |     18      |       18      |       15    |
________________________|_____________|_______________|_____________|
________________________
Molise:                 |
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-dal 1/7/95 al 31/12/96 |      27      |       27      |       21   |
________________________|___________________________________________|
-dal 1/1/97 al 31/12/98 |      24      |       24      |       18   |
________________________|______________|_______________|____________|
-dal 1/1/99             |      18      |       18      |       15   |
________________________|______________|_______________|____________|
  Per  la  definizione  di  piccola e media impresa si applica quanto
previsto dal decreto del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   del  22  marzo  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1994.
  Nell'arco di diciotto mesi, le agevolazioni previste dalla presente
delibera non possono superare l'importo di 20 miliardi  di  lire  per
ciascuna unita' produttiva.
5. Modalita' e procedure per la fruizione delle agevolazioni.
  Le  agevolazioni  sono utilizzate dalle imprese beneficiarie per il
pagamento di  imposte  dovute  all'erario  statale,  sotto  forma  di
detrazione dai versamenti a tale titolo da effettuare.
  Ai  fini  dell'ammissione  e  della fruizione delle agevolazioni e'
stabilita la seguente procedura:
    a)  le  imprese  presentano  al  Ministero  dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato una dichiarazione, conforme al modello
di cui all'allegato  1,  del  legale  rappresentante  con  la  quale,
attestati   i   requisiti  per  l'accesso  alle  agevolazioni,  viene
richiesta  la  prenotazione  delle relative risorse. La dichiarazione
deve essere prodotta successivamente all'emissione  degli  ordini  di
acquisto  ed  alla  ricezione  delle  conseguenti  conferme d'ordine,
ovvero, nei casi di acquisto  ai  sensi  dell'art.  1523  del  codice
civile,  della  legge  28  novembre 1963, n. 1329 o tramite locazione
finanziaria, alla stipula dei contratti.
  Alla predetta dichiarazione dovranno  altresi'  essere  allegati  i
documenti  e  le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti
di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
    b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
verificata   la   regolarita'   formale   della   dichiarazione,   la
disponibilita'  delle  risorse  stanziate  e tenuto conto dell'ordine
cronologico  di  arrivo  delle  dichiarazioni  stesse,  effettua   la
prenotazione   delle  risorse,  che  viene  comunicata  alle  imprese
interessate   entro   venti   giorni   dalla   presentazione    della
dichiarazione medesima;
    c) entro diciotto mesi dalla data della dichiarazione di cui alla
lettera  a),  l'impresa  deve  effettuare  gli investimenti, nonche',
entro venti mesi dalla stessa, inoltrare al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  una  dichiarazione,  del  legale
rappresentante  redatta  su di un modello conforme a quello riportato
nell'allegato 2, con la quale, attestati i  requisiti  per  l'accesso
alle  agevolazioni  e  l'avvenuta  effettuazione  degli investimenti,
viene richiesta la liquidazione dell'agevolazione spettante.  Qualora
i  predetti  termini  non  vengano  rispettati,  l'impresa decade dai
benefici previsti dalla presente delibera;
    d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
verificata la regolarita' formale della  dichiarazione  di  cui  alla
lettera  c)  e tenuto conto della informazione acquisita ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994,  n.  490,  provvede,  entro  venti
giorni  dalla  presentazione  della  dichiarazione, alla liquidazione
dell'agevolazione spettante nei limiti delle risorse prenotate;
    e) le imprese, a decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla
data  di  comunicazione  dell'atto di liquidazione dell'agevolazione,
possono utilizzare le stesse per i pagamenti d'imposta,  ivi  incluso
quelli per sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti
da  effettuare  l'importo dell'agevolazione liquidata. L'agevolazione
puo' essere utilizzata anche su piu' versamenti, fino  a  concorrenza
del  relativo importo; le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini
della  regolazione  contabile  dei  versamenti  d'imposta  effettuati
tramite  utilizzo,  anche  parziale, dell'agevolazione spettante, del
conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre  1991,  n.  413,  con  le
modalita'  che  verranno  stabilite con il decreto del Ministro delle
finanze di cui al comma 2 dell'art. 1  del  decreto-legge  23  giugno
1995, n. 244.
  Le   dichiarazioni   di   cui   al  presente  punto  devono  essere
sottoscritte utilizzando  gli  appositi  stampati  che  saranno  resi
disponibili   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  presso  i  propri  uffici  centrali  e  periferici,
nonche' presso altre strutture dallo stesso Ministero individuate. Il
Ministero   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il
Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le
modalita' di cui all'art. 15 della legge 7 agosto  1991,  n.  241,  a
definire  lo  schema  del  provvedimento  di liquidazione di cui alla
lettera c).
6. Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle
   agevolazioni fruite.
  Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno  1995,
n. 244, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
versa,  con  cadenza  trimestrale,  all'entrata dello Stato l'importo
delle agevolazioni effettivamente fruito dalle imprese  in  relazione
agli  interventi  di  cui  alla  presente  delibera.  A  tal  fine si
definiscono le seguenti procedure:
    a) il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
trasmette,  preferibilmente  in via telematica e comunque su supporto
magnetico, al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese  cui  e'
stata  liquidata  l'agevolazione  con  i relativi importi, nonche' le
eventuali successive variazioni;
    b) il  Ministero  delle  finanze  comunica,  successivamente,  ai
propri  concessionari  incaricati  dell'esazione  delle  imposte,  le
informazioni necessarie a consentire l'utilizzo delle agevolazioni da
parte dei beneficiari;
    c) il Ministero delle finanze, sulla base dei dati comunicati dai
concessionari, richiede periodicamente al  Ministero  dell'industria,
del   commercio   e   dell'artigianato   il  versamento  delle  somme
corrispondenti  all'ammontare   delle   agevolazioni   effettivamente
utilizzate dalle imprese.
  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il
Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le
modalita' di cui all'art. 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  a
regolare gli aspetti organizzativi e le misure attuative in relazione
a quanto previsto dal presente punto.
7. Controlli, revoche e sanzioni.
 Successivamente  alla  liquidazione  dell'agevolazione  di  cui alla
lettera d) del punto 5, il Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza
dei  requisiti  per  l'accesso  alle  agevolazioni, effettuando anche
verifiche a campione sugli investimenti  agevolati.  A  tal  fine  lo
stesso  Ministero  provvedera'  ad  emanare  le necessarie istruzioni
sulla   documentazione,    da    presentare,    pena    il    diniego
dell'agevolazione, in allegato alla dichiarazione di cui alla lettera
c) del punto 5.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
provvede alla revoca delle agevolazioni nei casi in cui accerti:
    a)  l'insussistenza   delle   condizioni   per   l'accesso   alle
agevolazioni  come previste dalla presente delibera e dagli schemi di
dichiarazione di cui agli allegati 1 e 2;
    b) che i beni oggetto  dell'agevolazione  siano  stati  alienati,
ceduti   o   distratti  nei  tre  anni  successivi  alla  data  della
dichiarazione di cui alla lettera c) del punto 5;
    c) che l'impresa abbia  richiesto  e  beneficiato,  sui  medesimi
investimenti di altre agevolazioni.
  L'agevolazione   revocata   deve   essere  restituita  dall'impresa
interessata,  in  misura  corrispondente  all'importo  effettivamente
fruito,  maggiorato di un interesse calcolato al tasso di riferimento
vigente alla data di liquidazione dell'agevolazione.
  I  relativi  importi  affluiscono  all'entrata  dello  Stato e sono
successivamente iscritti su  un  apposito  capitolo  dello  Stato  di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per essere riassegnati, per le finalita' di cui alla
presente delibera, alla sezione del fondo di cui  all'art.  14  della
legge  17  febbraio  1982,  n. 46, previste dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104.
  Qualora,  a  seguito  dei  controlli   effettuati,   il   Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  accerti  la
sussistenza di false dichiarazioni nell'ambito di quelle prodotte  ai
sensi del punto 5 della presente delibera, nei confronti dell'impresa
interessata  si  applica  una  sanzione  amministrativa pecuniaria in
misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
8. Disposizioni finali.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
adotta,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  le misure organizzative
necessarie all'attivazione degli  interventi  di  cui  alla  presente
delibera,   abilitando   i   propri  uffici,  all'accettazione  delle
dichiarazioni di cui al punto 5 ed al rilascio dei  conseguenti  atti
di  prenotazione  delle risorse e di liquidazione delle agevolazioni.
Le spese di funzionamento connesse alla gestione degli interventi  di
cui  alla  presente  delibera  sono poste a carico dei mutui previsti
dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, e dall'art.  9,  comma
1,  della  legge  n.  85/1995, il cui netto ricavo affluisce al Fondo
previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modifiche ed integrazioni.
  Le predette spese di funzionamento attengono al potenziamento degli
uffici incaricati  della  gestione,  alle  esigenze  informatiche  ed
organizzative, nonche' all'attivita' di controllo della realizzazione
degli   investimenti.   I  soggetti  percettori  oltre  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno individuati
in relazione alle suddette necessita'.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
provvede  ad  emanare  le  necessarie  istruzioni  per la piu' rapida
attivazione degli interventi,  per  quanto  riguarda  in  particolare
quelle  ritenute  opportune per una corretta compilazione dei modelli
in allegato alla presente delibera nonche' ad individuare la  data  a
partire  dalla  quale  puo'  essere inoltrata la dichiarazione di cui
all'allegato 1.
   Roma, 8 agosto 1995
                                       Il Presidente delegato: MASERA
Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 171