IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse; Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della predetta legge n. 85/1995 che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse; Viste le modificazioni apportate dal Parlamento il 3 agosto 1995 in sede di conversione del predetto decreto-legge n. 244/1995, che sono al momento ancora in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 244/1995 che demanda al CIPE l'individuazione dell'ammontare massimo della agevolazione in forma automatica, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonche' le relative modalita' e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea; Visto inoltre l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 244/1995, con il quale, l'importo dell'agevolazione in forma automatica viene elevato, in sede di conversione, dal 50% al 60% dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite dall'Unione europea; Vista la deliberazione della Commissione dell'Unione europea del 10 marzo 1995; Preso atto dell'istituzione delle nuove province di Crotone e di Vibo Valentia i cui territori rientravano in precedenza in quello della provincia di Catanzaro; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Aree di applicazione. Le aree interessate dagli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono quelle individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b) nonche' quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma. 2. Iniziative ammissibili. Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente delibera le imprese, operanti nel settore delle attivita' estrattive e manufatturiere di cui alle sezioni C e D della "classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991" che sostengano investimenti fissi costituiti da nuovi macchinari ed impianti da utilizzare nel ciclo produttivo e relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento, ristrutturazione, razionalizzazione o modernizzazione di uno stabilimento esistente. Non sono pertanto ammissibili investimenti di mero rinnovo di macchinari ed impianti o investimenti in macchinari ed impianti che non possiedano un'autonoma funzionalita' in relazione all'uso produttivo cui sono destinati, quali ad esempio parti o componenti di macchine. Per le tipologie di attivita' assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea. 3. Spese ammissibili. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisto dei beni di cui al punto 2, i cui ordini di acquisto siano stati emessi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera. Gli acquisti possono essere effettuati anche nelle forme di cui all'art. 1523 del codice civile, alla legge 28 novembre 1963, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria: in tali casi i relativi contratti devono essere stati stipulati a decorrere dalla predetta data. Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il loro costo agevolabile e' costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuati dal fornitore dei beni stessi, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, nonche' delle spese murarie comunque connesse agli investimenti, il materiale di consumo e gli accessori. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria per spese fatturate s'intendono quelle fatturate dal fornitore alla societa' di leasing. Gli investimenti si intendono effettuati ove: a) i beni siano stati tutti consegnati; b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria; c) l'impresa beneficiaria dell'agevolazione abbia effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni agevolati, ovvero per le operazioni di locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 15% del costo dei predetti beni come risultante dalle fatture quietanzate rilasciate dal concedente alla societa' utilizzatrice. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni: a) i beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, ovvero installati in unita' locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1; b) i beni ordinati anteriormente alla data di pubblicazione della presente delibera ovvero quelli oggetto di autofatturazione; c) gli investimenti per i quali siano state richieste e concesse altre agevolazioni. Misura dell'agevolazione. L'agevolazione spettante e' determinata, in rapporto al costo agevolabile dei beni, secondo le misure di seguito indicate: ____________________________________________________________________ | | | | Aree | Piccola | Media | Grande | | impresa | impresa | impresa | ________________________|_____________|_______________|_____________| | % | % | % | |_____________|_______________|_____________| ____________________________________________________________________ Ob. 1 - zone a | 39 | 39 | 30 | ________________________|_____________|_______________|_____________| Ob. 1 - zone b | 33 | 33 | 24 | ________________________|_____________|_______________|_____________| ____________________________________________________________________ Ob. 2 - zone 92.3c | 12 | 9 | 6 | ________________________|_____________|_______________|_____________| Ob. 2 - altre zone | 9 | 4,5 | - | ________________________|_____________|_______________|_____________| ____________________________________________________________________ Ob. 5b - zone 92.3c | 12 | 9 | 6 | ________________________|_____________|_______________|_____________| Ob. 5b - altre zone | 9 | 4,5 | - | ________________________|_____________|_______________|_____________| Altre zone 92 3c | 12 | 9 | 6 | ________________________|_____________|_______________|_____________| ____________________________________________________________________| Abruzzo | 18 | 18 | 15 | ________________________|_____________|_______________|_____________| ________________________ Molise: | ________________________|___________________________________________ -dal 1/7/95 al 31/12/96 | 27 | 27 | 21 | ________________________|___________________________________________| -dal 1/1/97 al 31/12/98 | 24 | 24 | 18 | ________________________|______________|_______________|____________| -dal 1/1/99 | 18 | 18 | 15 | ________________________|______________|_______________|____________| Per la definizione di piccola e media impresa si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1994. Nell'arco di diciotto mesi, le agevolazioni previste dalla presente delibera non possono superare l'importo di 20 miliardi di lire per ciascuna unita' produttiva. 5. Modalita' e procedure per la fruizione delle agevolazioni. Le agevolazioni sono utilizzate dalle imprese beneficiarie per il pagamento di imposte dovute all'erario statale, sotto forma di detrazione dai versamenti a tale titolo da effettuare. Ai fini dell'ammissione e della fruizione delle agevolazioni e' stabilita la seguente procedura: a) le imprese presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 1, del legale rappresentante con la quale, attestati i requisiti per l'accesso alle agevolazioni, viene richiesta la prenotazione delle relative risorse. La dichiarazione deve essere prodotta successivamente all'emissione degli ordini di acquisto ed alla ricezione delle conseguenti conferme d'ordine, ovvero, nei casi di acquisto ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, della legge 28 novembre 1963, n. 1329 o tramite locazione finanziaria, alla stipula dei contratti. Alla predetta dichiarazione dovranno altresi' essere allegati i documenti e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la regolarita' formale della dichiarazione, la disponibilita' delle risorse stanziate e tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni stesse, effettua la prenotazione delle risorse, che viene comunicata alle imprese interessate entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione medesima; c) entro diciotto mesi dalla data della dichiarazione di cui alla lettera a), l'impresa deve effettuare gli investimenti, nonche', entro venti mesi dalla stessa, inoltrare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, del legale rappresentante redatta su di un modello conforme a quello riportato nell'allegato 2, con la quale, attestati i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e l'avvenuta effettuazione degli investimenti, viene richiesta la liquidazione dell'agevolazione spettante. Qualora i predetti termini non vengano rispettati, l'impresa decade dai benefici previsti dalla presente delibera; d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la regolarita' formale della dichiarazione di cui alla lettera c) e tenuto conto della informazione acquisita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, provvede, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'agevolazione spettante nei limiti delle risorse prenotate; e) le imprese, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione dell'atto di liquidazione dell'agevolazione, possono utilizzare le stesse per i pagamenti d'imposta, ivi incluso quelli per sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione liquidata. L'agevolazione puo' essere utilizzata anche su piu' versamenti, fino a concorrenza del relativo importo; le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini della regolazione contabile dei versamenti d'imposta effettuati tramite utilizzo, anche parziale, dell'agevolazione spettante, del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le modalita' che verranno stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere sottoscritte utilizzando gli appositi stampati che saranno resi disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato presso i propri uffici centrali e periferici, nonche' presso altre strutture dallo stesso Ministero individuate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le modalita' di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241, a definire lo schema del provvedimento di liquidazione di cui alla lettera c). 6. Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite. Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa, con cadenza trimestrale, all'entrata dello Stato l'importo delle agevolazioni effettivamente fruito dalle imprese in relazione agli interventi di cui alla presente delibera. A tal fine si definiscono le seguenti procedure: a) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette, preferibilmente in via telematica e comunque su supporto magnetico, al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese cui e' stata liquidata l'agevolazione con i relativi importi, nonche' le eventuali successive variazioni; b) il Ministero delle finanze comunica, successivamente, ai propri concessionari incaricati dell'esazione delle imposte, le informazioni necessarie a consentire l'utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari; c) il Ministero delle finanze, sulla base dei dati comunicati dai concessionari, richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il versamento delle somme corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni effettivamente utilizzate dalle imprese. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le modalita' di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a regolare gli aspetti organizzativi e le misure attuative in relazione a quanto previsto dal presente punto. 7. Controlli, revoche e sanzioni. Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione di cui alla lettera d) del punto 5, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, effettuando anche verifiche a campione sugli investimenti agevolati. A tal fine lo stesso Ministero provvedera' ad emanare le necessarie istruzioni sulla documentazione, da presentare, pena il diniego dell'agevolazione, in allegato alla dichiarazione di cui alla lettera c) del punto 5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni nei casi in cui accerti: a) l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni come previste dalla presente delibera e dagli schemi di dichiarazione di cui agli allegati 1 e 2; b) che i beni oggetto dell'agevolazione siano stati alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data della dichiarazione di cui alla lettera c) del punto 5; c) che l'impresa abbia richiesto e beneficiato, sui medesimi investimenti di altre agevolazioni. L'agevolazione revocata deve essere restituita dall'impresa interessata, in misura corrispondente all'importo effettivamente fruito, maggiorato di un interesse calcolato al tasso di riferimento vigente alla data di liquidazione dell'agevolazione. I relativi importi affluiscono all'entrata dello Stato e sono successivamente iscritti su un apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere riassegnati, per le finalita' di cui alla presente delibera, alla sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previste dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerti la sussistenza di false dichiarazioni nell'ambito di quelle prodotte ai sensi del punto 5 della presente delibera, nei confronti dell'impresa interessata si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata. 8. Disposizioni finali. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, nel piu' breve tempo possibile, le misure organizzative necessarie all'attivazione degli interventi di cui alla presente delibera, abilitando i propri uffici, all'accettazione delle dichiarazioni di cui al punto 5 ed al rilascio dei conseguenti atti di prenotazione delle risorse e di liquidazione delle agevolazioni. Le spese di funzionamento connesse alla gestione degli interventi di cui alla presente delibera sono poste a carico dei mutui previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, e dall'art. 9, comma 1, della legge n. 85/1995, il cui netto ricavo affluisce al Fondo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Le predette spese di funzionamento attengono al potenziamento degli uffici incaricati della gestione, alle esigenze informatiche ed organizzative, nonche' all'attivita' di controllo della realizzazione degli investimenti. I soggetti percettori oltre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno individuati in relazione alle suddette necessita'. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad emanare le necessarie istruzioni per la piu' rapida attivazione degli interventi, per quanto riguarda in particolare quelle ritenute opportune per una corretta compilazione dei modelli in allegato alla presente delibera nonche' ad individuare la data a partire dalla quale puo' essere inoltrata la dichiarazione di cui all'allegato 1. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 171