AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 1995, si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione per anni pregressi (( 1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. )) (( 656, come modificato dall'articolo 41 )) (( del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate )) (( le seguenti modificazioni: )) (( a) nel comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: )) (( "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni )) (( sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto"; )) (( b) nel comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: )) (( "La definizione non puo' essere effettuata se, entro il 20 )) (( maggio 1995, e' stato notificato processo verbale di )) (( constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul )) (( reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso )) (( di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di )) (( cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive )) (( modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con )) (( adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 )) (( dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale"; )) (( c) dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti: )) (( "2-quinquies. Le maggiori imposte contenute )) (( complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione )) (( sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte )) (( eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e )) (( l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora )) (( gli importi da versare complessivamente per la definizione )) (( dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo )) (( eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, )) (( per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli )) (( importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari )) (( importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, )) (( maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre )) (( 1995. )) (( 2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione )) (( del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate )) (( secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e, )) (( limitatamente a ciascuna annualita' definita, rende definitiva )) (( la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione )) (( con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni )) (( indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni, )) (( salvi gli effetti di cui al comma 2-bis. )) (( 2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui )) (( all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della )) (( Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta )) (( per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non )) (( e' intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta )) (( comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura )) (( prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis senza )) (( applicazione di interessi. )) (( 2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi )) (( non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di )) (( imprese e di arti e professioni. )) (( 2-nonies. Qualora l'accertamento con adesione per anni )) (( pregressi sia definito ai sensi del comma 2-quinquies, )) (( l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo )) (( e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia )) (( dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non )) (( corrisposte alle predette scadenze si applicano le )) (( disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente )) (( della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive )) (( modificazioni, e sono altresi' dovuti una soprattassa pari al )) (( 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in )) (( caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi )) (( alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento )) (( degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende )) (( applicabili le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del )) (( decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, )) (( e la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, dello stesso )) (( decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al )) (( predetto versamento". )) (( 1-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre )) (( 1994, n. 724, le parole da: "con decreto del Ministro del )) (( lavoro" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle )) (( seguenti: "limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il )) (( 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini )) (( dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del )) (( 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante )) (( dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale )) (( per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma e' dovuta a )) (( fini previdenziali; negli altri casi il contributo e' calcolato )) (( sulla differenza". )) 2. Le somme, eventualmente gia' versate, a titolo di interessi, per la definizione dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono portate in diminuzione delle restanti somme da versare, ovvero sono rimborsate dall'ufficio competente entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'apposita istanza, prodotta dai soggetti interessati, alla quale deve essere allegata copia dell'attestato dell'avvenuto pagamento. I rimborsi sono imputati ai capitoli 3500 e 3501 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, ai fini, rispettivamente, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. 3. Sulle somme dovute all'Istituto nazionale per la previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non trovano applicazione le sanzioni civili regolate dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. 4. Nell'articolo 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "per il 1995" sono soppresse. (( 4-bis. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 )) (( settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 30 novembre 1994, n. 656, le parole: "di cui agli )) (( articoli da 1 a 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli )) (( articoli 1, comma 1, 2, comma 3, 3 e 4". )) ((4-ter. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, e' )) (( sostituito dal seguente: )) (( "2. L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione )) (( mediante pagamento delle somme dovute costituisce titolo ai )) (( fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5 )) (( dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, )) (( n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre )) (( 1994, n. 656, ed inibisce, a decorrere dalla data del pagamento )) (( e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le )) (( disposizioni del codice penale e del codice di procedura )) (( penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro )) (( autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33 e )) (( 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre )) (( 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 53 e 55 del decreto del )) (( Presidente della Repubblica )) (( 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. )) (( L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme )) (( citate e' )) (( opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati )) (( di versamento e dell'atto di adesione in possesso del )) (( contribuente stesso". )) (( 4-quater. Le disposizioni introdotte dal comma 4-ter )) (( possono essere modificate con decreto del Presidente della )) (( Repubblica secondo le modalita' di cui all'articolo 17 della )) (( legge 23 agosto 1988, n. 400. ))