Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1995,  i vini a denominazione di origine controllata "Alto
Adige" (in lingua tedesca  "Sudtirol"  o  "Sudtiroler")  accompagnata
obbligatoriamente  dalla  menzione  geografica  "Valle  Venosta"  (in
lingua tedesca  "Vinschgau"),  nelle  tipologie  Chardonnay,  Kerner,
Muller   Turgau,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Riesling,  Traminer
aromatico, Pinot nero e Schiava, provenienti da  vigneti  non  ancora
iscritti conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione,  sono  tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,  -  recante  norme
relative  alla  iscrizione all'albo dei vigneti e alla denuncia delle
uve - la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro  quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.