Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler") accompagnata obbligatoriamente dalla menzione geografica "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Vinschgau"), nelle tipologie Chardonnay, Kerner, Muller Turgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero e Schiava, provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, - recante norme relative alla iscrizione all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.