Art. 3.
  Per i vini a denominazione  di  origine  controllata  "Alto  Adige"
"Valle   Venosta"   (in  lingua  tedesca  "Sudtirol"  o  "Sudtiroler"
"Vinschgau"), limitatamente alle tipologie Chardonnay, Kerner, Muller
Turgau, Pinot bianco, Pinot  grigio,  Riesling,  Traminer  aromatico,
Pinot  nero  e  Schiava,  in  deroga  a  quanto  previsto nell'art. 2
dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni  a  partire
dalla  data  di  entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono
essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto
nel sopra citato art. 15 della legge  10  febbraio  1992,  n.  164  i
vigneti  in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse
da qualle indicate nel  sopra  citato  art.  2  del  disciplinare  di
produzione, purche' esse non superino il 15% il totale delle viti dei
vitigni previsti per la produzione di detto vino.
  Allo  scadere  del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio  dall'albo,  qualora  i
produttori  interessati  non  abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la  loro  composizione
ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'annesso
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.