Art. 3. Per i vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler" "Vinschgau"), limitatamente alle tipologie Chardonnay, Kerner, Muller Turgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero e Schiava, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopra citato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da qualle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purche' esse non superino il 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino. Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.