Art. 4. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Alto Adige" "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler" "Vinschgau") e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 settembre 1995 Il dirigente: ADINOLFI