Art. 4.
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Alto
Adige"  "Valle  Venosta" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler"
"Vinschgau") e'  tenuto,  a  norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti nell'annesso disciplinare di
produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 settembre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI