Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler") Art. 1. La denominazione di origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler", da sola nel caso del vino spumante ovvero negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche: Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller; Pinot bianco o Weissburgunder; Pinot grigio o Rulander o Grauer Burgunder; Chardonnay; Riesling italico o Welschriesling; Riesling renano o Rheinriesling; Riesling Sylvaner o Muller Thurgau; Sylvaner (o Silvaner); Sauvignon; Traminer aromatico o Gewurztraminer; Moscato rosa o Rosenmuskateller; Lagrein rosato o rose' (Kretzer); Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein; Merlot rosato o rose' (Kretzer); Merlot; Cabernet (Sauvignon e/o Franc); Cabernet - Lagrein; Cabernet - Merlot; Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder; Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder; Kretzer (o Rose' o Rosato); Malvasia o Malvasier; Schiava (Schiava grossa e Schiava gentile) o Vernatsch (Grossvernatsch und Edelvernatsch); Schiava grigia o Grauvernatsch; Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten); Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hugel o Meraner); Santa Maddalena (in lingua tedesca St. Magdalener); Terlano (in lingua tedesca Terlaner); Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler); Valle Venosta (in lingua tedesca Vinschgau), e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Sudtirol") puo' essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89 per i vini "Lago di Caldaro" o "Caldaro" recanti la menzione "classico" (in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet") o "classico superiore", ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata "Caldaro" o "Lago di Caldaro". La denominazione "Alto Adige Valle Isarco" (in lingua tedesca "Sudtiroler Eisacktaler") e' accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigno: Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner; Muller Thurgau, Kerner, o geografica "Klausner Leitacher", alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La denominazione "Alto Adige Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol Terlaner") puo' essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La denominazione "Alto Adige" "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Vinschgau") e' accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigni: Chardonnay, Kerner, Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero, Schiava. Le menzioni di vitigno che accompagnano le denominazioni "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", "Terlano", "Valle Isarco", "Valle Venosta" o le equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma. Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina o Meranese, Santa Maddalena, Terlano, Valle Isarco e "Valle Venosta" anche nella traduzione in lingua tedesca, gia' riconosciute come denominazioni di origine controllata, sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata Alto Adige (Sudtirol), ottenuti da uve raccolte da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate all'art. 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare. Art. 2. Le denominazioni d'origine controllate di cui all'art. 1 sono riservate ai vini ottenuti da uve di vigneti iscritti agli albi aventi la seguente composizione varietale: I) "Alto Adige" o (in lingua tedesca "Sudtiroler") senza sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1: a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno ad eccezione dei vini Alto Adige Schiava (o Schiava dell'Alto Adige) per i cui vigneti e' stabilita una presenza minima dell'85 per cento di vitigni Schiava (e sottovarieta'). Possono essere presenti nei vitigni, per la differenza fino al 5 per cento e, rispettivamente, al 15 per cento altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme CEE; b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein): uvaggi o assemblaggi di mosti o vini nuovi tra Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc e Merlot o Lagrein, ottenuti da vigneti, in cui, nell'ambito aziendale, entrambe le varieta' siano presenti per oltre il 20 per cento del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet Franc ed il Cabernet Sauvignon; c) senza nome di vitigno (solo spumante): uve Pinot bianco e/o Chardonnay almeno 70 per cento, per il resto Pinot nero e/o Pinot grigio, iscritti ai rispettivi albi; II) "Alto Adige" "Colli di Bolzano" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Bozner Leiten"): vigneti con almeno il 90 per cento di vitigni Schiava (e sottovarieta') e per la differenza solo vitigni Lagrein e/o Pinot nero; III) "Alto Adige" "Meranese di Collina" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Meraner Hugel"): vigneti costituiti esclusivamente da vitigni Schiava (e sottovarieta'); IV) "Alto Adige" "Santa Maddalena" (in lingua tedesca "Sudtirol" "St. Magdalener"): vigneti con almeno 90 per cento di vitigni Schiava (e sottovarieta'). Per la differenza fino al 10 per cento e' consentita la presenza di soli vitigni Lagrein e/o Pinot nero; V) "Alto Adige" "Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol Terlaner": a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti esclusivamente con vitigni della varieta' specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau). Tuttavia nella preparazione di ciascun vino monovarietale di cui sopra e' ammessa l'utilizzazione di uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10 per cento del totale, purche' le relative uve provengano da vigneti aziendali iscritti nei rispettivi albi; b) senza specificazione di vitigno, escluso lo spumante: vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner e Muller Thurgau. E' ammessa la presenza di altri vitigni purche' da uve bianche e raccomandati ai sensi delle norme CEE, nella misura massima del 5 per cento; c) per il vino spumante "Alto Adige" "Terlano" e' consentito l'impiego di uve di tutte le varieta' provenienti dai vitigni di cui al punto a), iscritti agli albi, purche' con la composizione percentuale di cui al precedente punto b); VI) "Alto Adige" "Valle Isarco" (in lingua tedesca "Sudtirol Eisacktaler"): a) per i vini monovarietali designati con la specificazione obbligatoria Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau, Kerner: vigneti composti esclusivamente da vitigni corrispondenti a tali specificazioni; b) per i vini designati con la menzione "Sudtirol" "Eisacktaler Klausner Leitacher", vigneti con almeno il 60 per cento di Schiava, e sottovarieta' e non oltre il 40 per cento di Portoghese e/o Lagrein, situati nei comuni di Velturno, Villandro, Barbiano e Chiusa; VII) "Alto Adige" "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Vinschgau"): vigneti con almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno: possono essere presenti nei vigneti per la differenza fino al 5 per cento, altri vigneti a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme CEE. Art. 3. La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' cosi' stabilita: I) "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtiroler") senza una delle sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1: le uve destinate alla produzione dei vini "Alto Adige" devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualita' previsti nel presente disciplinare. In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargaz zone, Lagundo, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Merano, Montagna, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles; II) "Alto Adige" "Colli di Bolzano" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Bozen Leiten"): le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives ed in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fie' e Cornedo. Tale zona e' esternamente cosi' delimitata: partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimita' del km 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la localita' Pie' di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino ad incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino ad incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino a raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraverso il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fie' allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie' di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino ad incrociare la provinciale per Fie', segue questa verso ovest fino al km 5,500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e quindi, verso sud segue il sentiero che conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino "Santa Maddalena" di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 28 settembre 1971; III) "Alto Adige" "Meranese di Collina" o "Meranese" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Meraner Hugel" o "Meraner"): le uve destinate alla produzione del vino "Meranese di Collina" o "Meranese" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo. Le zone sono cosi' determinate: zona a sinistra del fiume Adige: partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal ed in comune di Merano; la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulattiera per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimita' di S. Giorgio e maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la localita' Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la localita' di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la localita' Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio "Johanneum". La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord ed in prossimita' delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino ad incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino ad incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide col fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimita' di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone; zona a destra del fiume Adige: partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino ad incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino ad incontrare il confine comunale il Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 fino al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la localita' Tramontana, Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473 prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona, sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m. dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente ed a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino ad intersecare la strada statale n. 238 km 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone. In tale zona vanno esclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo. IV) "Alto Adige" "Santa Maddalena" (in lingua tedesca "Sudtirol" "St. Magdalener"): la zona di produzione del vino "Santa Maddalena" comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Petro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra (Signato), Laste basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di Terlano, SS. Cosma e Damiano in comune di S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo in localita' Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la localita' Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-S. Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale di Bolzano. Segue detto confine comunale finche' questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge ad est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e prosegue, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500: prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla localita' S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo ed Aslago. Da S. Geltrude piega, ad ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della citta', segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla localita' Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Oswaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a pie' di monte e a nord della citta', passa per le localita' Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiunge la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla localita' Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione; V) "Alto Adige" "Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Terlaner"): la zona di produzione dei vini "Terlano", in lingua tedesca "Terlaner", comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro. Essa e' composta da due territori distinti e delimitati come segue: a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38 e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato "Chiaro di luna" fino ad intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge ad est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della localita' Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega ad ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione. In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano ad est della frazione di Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar; b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Piu' precisamente la delimitazione inizia in localita' monte del Cambio (quota 1772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue quindi lungo il confine comunale di Appiano che e' anche confine provinciale. Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla localita' "Cerva" o "Col di Sopra" (quota 1856), volge quindi ad est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino ad incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi ad est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla localita' Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino ad intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla localita' Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino ad intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela ad ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi di nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con la linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est, 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord, 268, 658 (Castel Katzenzungen) ad ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora ad ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983, 1216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1337 per giungere in fine al confine comunale di Tesimo in localita' monte del Cambio (quota 1772) punto di partenza della descrizione; VI) "Alto Adige" "Valle Isarco" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Eisacktaler"): le uve destinate alla produzione dei vini "Valle Isarco" devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fie', Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno e Villandro. Tale zona di produzione e' costituita come segue: la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino ad intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in localita' Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita' Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 ed attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in localita' S. Valentino. Penetra cosi' nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (localita' Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita' Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (localita' Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (localita' Perara), 766, passa sotto la localita' Pinzago, raggiunge a quota 827 la localita' S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo la quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta ad est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino ad incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi ad est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710), passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi ad est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere alla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo ad est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge ad est, include Fie' di Sotto, tocca la provinciale di Fie' (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare ad incrociare la strada n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente ad est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848). Nella zona di produzione teste' descritta sono da includere anche i vigneti: 1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi ad ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes; 2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata ad est e ad ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 ed a sud e nord delle quote 826 e 891; 3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per le quote 823 e 867 in localita' S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570); 4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio di Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, ad ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores; 5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio Tisana fino alla confluenza col fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale. Tuttavia per il vino rosso "Sudtirol" "Eisacktaler Klausner Leitacher" la zona di produzione delle uve e' limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano; VII) "Alto Adige" "Valle Venosta" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Vinschgau"): le uve destinate alla produzione del vino "Valle Venosta" devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 s.l.m. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del monte di Mezzodi' fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m. Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio. La delimitazione meridionale della zona di produzione e' costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino al km 163, punto di partenza della delimitazione. Art. 4. 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione di soccorso non e' considerata tale. I) Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige", senza altra sottodenominazione geografica, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco. II) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine "Alto Adige" "Colli di Bolzano" sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente i vigneti collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione. III) Per le uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige" "Meranese di Collina" sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 ed i 650 metri s.l.m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest. IV) Per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata "Alto Adige" "Santa Maddalena" sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione. V) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige" "Terlano" sono da escludere i vigneti di terreni non idonei di fondovalle. VI) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige" "Valle Isarco" sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura anche se di varia natura. VII) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige" "Valle Venosta" sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti di buona esposizione. 2. La produzione massima di uve ammesse per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" con o senza menzione di vitigno e per i vini "Alto Adige" con le sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore, ai sottoelencati limiti: Produzione Titolo max uva per alcolometrico ettaro minimo (q.li) naturale (vol. %) __ __ I. Alto Adige Moscato giallo 100 10 Alto Adige Pinot bianco 130 10,5 Alto Adige Pinot grigio 130 11 Alto Adige Chardonnay 130 10,5 Alto Adige Riesling italico 130 10,5 Alto Adige Riesling renano 130 10,5 Alto Adige Riesling X Sylvaner (Muller Thurgau) 130 10,5 Alto Adige Silvaner 130 10,5 Alto Adige Sauvignon 130 10,5 Alto Adige Traminer aromatico 120 11 Alto Adige Moscato rosa 60 12 Alto Adige Lagrein rosato 140 10,5 Alto Adige Lagrein scuro 140 11 Alto Adige Merlot rosso e rosato 130 10,5 Alto Adige Cabernet 110 11 Alto Adige Pinot nero e rosato 120 11 Alto Adige Malvasia 110 11 Alto Adige Schiava 140 10 Alto Adige Schiava grigia 140 11 II. Alto Adige Colli di Bolzano 130 10 III.Alto Adige Meranese di Collina 125 10 IV. Alto Adige Santa Maddalena 125 10,5 V. Alto Adige Terlano 130 10,5 Alto Adige Terlano Pinot bianco 130 10,5 Alto Adige Terlano Chardonnay 130 10,5 Alto Adige Terlano Riesling italico 130 10,5 Alto Adige Terlano Riesling renano 130 10,5 Alto Adige Terlano Silvaner 130 10,5 Alto Adige Terlano Muller Thurgau 130 10,5 Alto Adige Terlano Sauvignon 130 11 VI. Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio 100 10,5 Alto Adige Valle Isarco Silvaner 130 10 Alto Adige Valle Isarco Veltliner 120 10 Alto Adige Valle Isarco Muller Thurgau 130 10 Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico 100 10,5 Alto Adige Valle Isarco Kerner 100 10,5 Alto Adige Valle Isarco Klausner Leitacher 125 10 VII.Alto Adige Valle Venosta Chardonnay 110 10 Alto Adige Valle Venosta Kerner 100 10,5 Alto Adige Valle Venosta Muller Thurgau 120 10 Alto Adige Valle Venosta Pinot bianco 110 10 Alto Adige Valle Venosta Pinot grigio 100 10,5 Alto Adige Valle Venosta Riesling 100 10 Alto Adige Valle Venosta Traminer aromatico 90 10,5 Alto Adige Valle Venosta Pinot nero 100 10,5 Alto Adige Valle Venosta Schiava 120 10 La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima e' quella realmente ottenuta, con un massimo del 50 per cento delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20 per cento. Per l'anno di impianto la resa e' zero. 3. Ai limiti massimi di resa di uva per ettaro sopra elencati, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi. Per quanto concerne i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" con menzione di vitigno e i vini "Alto Adige" con sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uve per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine controllata dei vini. 4. Per quanto riguarda i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" col nome dei vitigni Schiava, Moscato giallo, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano, Muller Thurgau, Silvaner, Lagrein rosato, Schiava grigia; i vini "Alto Adige" "Colli di Bolzano", "Alto Adige" "Meranese di Collina", "Alto Adige" "Santa Maddalena", i vini "Alto Adige" "Terlano" con il nome dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling renano, Silvaner, Muller Thurgau e i vini "Alto Adige" "Valle Isarco", con il nome dei vitigni Traminer aromatico, Pinot grigio Veltliner, Silvaner, Muller Thurgau e i vini "Alto Adige" "Valle Venosta" con il nome di vitigno Schiava, la provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento dell'assessore all'agricoltura puo' ridurre di mezzo grado il titolo alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal presente disciplinare, purche' prima della fine del periodo vendemmiale e per il solo prodotto dell'annata in causa. Art. 5. 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 2. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate per i vini "Alto Adige" "Colli di Bolzano", "Alto Adige" "Meranese di Collina", "Alto Adige" "Santa Maddalena" e "Alto Adige" "Terlano" nell'intero territorio della provincia di Bolzano e, per i vini "Alto Adige" "Valle Isarco", nel territorio del comune di Bolzano e nei comuni ricadenti anche solo in parte nella zona di produzione delle uve. Inoltre per i vini "Alto Adige" "Valle Isarco" l'assessore provinciale competente puo' consentire di anno in anno e per determinate quantita' di uva la vinificazione in stabilimenti ubicati al di fuori della zona anzidetta, ma all'interno del territorio della provincia di Bolzano. Per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" senza una sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 e' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento. 3. Fermo restando che i vini designati col nome di un vitigno devono provenire comunque per almeno l'85 per cento dalle uve dello stesso vitigno e da vigneti iscritti agli albi con la specificazione della medesima varieta' di vite, la tradizionale correzione con uve, mosti o vini provenienti da vigneti non iscritti nell'albo relativo al prodotto da correggere, puo' essere effettuata: I) per i vini "Alto Adige" privi di sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 nella misura massima del 5 per cento del volume e con uve, mosti o vini provenienti dalle uve a colore analogo di vitigni raccomandati della provincia di Bolzano. Per il vino proveniente da vitigni di Schiava la percentuale di correzione di cui sopra puo' essere elevata al 10 per cento; II) per i vini "Alto Adige" "Colli di Bolzano" nella misura massima del 10 per cento del volume, con mosti e vini provenienti anche da altre zone; III) per i vini "Alto Adige" "Meranese di Collina" nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti e vini provenienti anche da altre zone; IV) per i vini "Alto Adige" "Santa Maddalena", nella misura massima del 10 per cento del volume con mosti o vini di Lagrein e/o Pinot nero provenienti da vigneti situati anche al di fuori della zona di produzione delimitata nell'art. 3 purche' ubicati entro il territorio della provincia di Bolzano; V) per i vini "Alto Adige" "Valle Isarco" in misura massima del 10 per cento con uve, mosti o vini rossi provenienti dalla provincia di Bolzano, oppure con mosti o vini provenienti dal vitigno Pinot bianco per i vini Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner e Muller Thurgau; dal vitigno Muller Thurgau per il vino Silvaner. Le uve, mosti o vini impegnati per le correzioni di cui sopra debbono essere prodotti nella zona indicata al precedente art. 3 per il vino "Alto Adige" "Valle Isarco". Per il vino rosso "Alto Adige" "Valle Isarco Klausner Leitacher" e' tuttavia consentita la tradizionale correzione con il 10 per cento di uve a bacca rossa o di relativi mosti e vini, purche' prodotte in provincia di Bolzano. 4. L'aggiunta di mosti concentrati o di mosti concentrati rettificati e' consentita secondo le norme CEE. Il relativo volume, se del caso, e' compreso nella percentuale di correzione consentita ai sensi del punto 3. 5. La resa massima di uva in vino non deve superare il 65 per cento per il vino "Alto Adige Moscato rosa" e il 70 per cento per tutti gli altri vini "Alto Adige". 6. Per quanto riguarda i vini "Alto Adige Schiava" o "Schiava dell'Alto Adige", "Alto Adige" "Schiava grigia" o "Schiava grigia dell'Alto Adige", "Alto Adige" "Colli di Bolzano", "Alto Adige" "Meranese di Collina", "Alto Adige" "Santa Maddalena", "Alto Adige" "Valle Venosta" "Schiava", una resa di uva in vino superiore al 70 per cento per non oltre il 5 per cento e' tollerata, ma il prodotto eccedente non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ed e' assunto in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola con o senza indicazione geografica. 7. I vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtiroler") Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot nero possono essere elaborati nella tipologia "spumante" purche' ottenuti con mosti o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione. La denominazione "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" (Sudtiroler) senza altra qualificazione e' riservata allo spumante ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni iscritti all'albo dei vigneti e alle condizioni previste dal precedente art. 4: Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 70 per cento e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente dei vitigni Pinot nero e Pinot grigio. I vini "Alto Adige" "Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol" "Terlaner") possono essere elaborati nella tipologia "spumante" purche' ottenuti con la spumantizzazione di ciascuno dei vini aventi diritto alla predetta denominazione. Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di vinificazione stabilita per le rispettive uve. Art. 6. 1. I vini a denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: I. "Alto Adige": Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller): colore: giallo paglierino; odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso; sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot bianco (Weissburgunder): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: gradevole, caratteristico; sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot grigio (Rulander): colore: giallo paglierino; odore: non molto spiccato, gradevole; sapore: asciutto pieno, armonico, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Chardonnay: colore: giallo verdognolo; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Riesling italico: colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino; odore: delicato gradevole; sapore: secco pieno, leggero di corpo; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Riesling renano (Rheinriesling): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fresco; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Riesling X Sylvaner (Muller Thurgau): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: asciutto, morbido, fruttato; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Sylvaner (Silvaner): colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: caratteristico, gradevole, fruttato; sapore: asciutto, delicato, fruttato; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Sauvignon: colore: giallo tendente al verdognolo; odore: gradevole fruttato; sapore: asciutto, con aroma caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Traminer aromatico (Gewurztraminer): colore: giallo paglierino a dorato; odore: leggermente aromatico fino a intenso; sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Moscato rosa (Rosenmuskateller): colore: da rosso a rosso rubino chiaro; odore: delicato e gradevole; sapore: dolce, gradevolmente di moscato; titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Lagrein rosato (Lagrein Kretzer): colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmoni; odore: delicato, gradevole; sapore: non molto di corpo, armonico, elegante fresco; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Lagrein o Lagrein scuro (Lagrein o Lagrein dunkel): colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: asciutto, gradevole tipico della varieta'; sapore: morbido, vellutato, pieno; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Merlot rosato o Merlot rose' (Merlot Kretzer o Merlot Rose'): colore: rosato con riflessi arancioni; odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Merlot: colore: rosso rubino; odore: caratteristico, gradevole, erbaceo; sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Cabernet: colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; sapore: asciutto, pieno lievemente tannico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet - Lagrein: colore: rubino intenso fino a granato carico; odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo; sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet - Merlot: colore: rubino intenso fino a granato; odore: caratteristico, leggermente erbaceo; sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Pinot nero (Blauburgunder): colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato; odore: etereo, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. Pinot nero rosato o Pinot nero rose' (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder Rose'): colore: rosato; odore: fruttato, armonico, gradevole; sapore: asciutto, armonico, gradevole; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Malvasia (Malvasier): colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni; odore: gradevole, profumato; sapore: asciutto morbido, pieno, armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Schiava (Vernatsch): colore: da rosso rubino chiaro a medio; odore: gradevole, fruttato caratteristico; sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole; titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Schiava grigia (Grauvernatsch): colore: rosso rubino chiaro fino a medio; odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato; sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. Spumante: spuma: fine, regolare, persistente; colore: giallo paglierino con riflessi da verdolini; odore: secco, se del tipo "Extra brut", leggermente abboccato, se del tipo "Brut", morbido, giustamente pieno; gradazione minima alla produzione: 10,5; titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. II. "Alto Adige" "Colle di Bolzano": colore: rosso rubino da chiaro a medio; odore: profumato caratteristico; sapore: pieno, morbido armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. III. "Alto Adige" "Meranese di Collina": colore: rosso rubino da chiaro fino a medio; odore: caratteristico con leggero profumo; sapore: armonico, sapido; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. IV. "Alto Adige" "Santa Maddalena": colore: da rosso rubino a granato intenso; odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento; sapore: pieno, vellutato, leggermente da mandorla, sapido; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. V. "Alto Adige" "Terlano": Bianco: colore: giallo paglierino chiaro; odore: caratteristico, fruttato e delicato; sapore: asciutto, giustamente acido; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot bianco (Weissburgunder): colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato; odore: caratteristico; sapore: asciutto, mediamente pieno; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Chardonnay: colore: giallo verdognolo; odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Riesling italico (Welschriesling): colore: giallo verdognolo; odore: caratteristico del vitigno; sapore: asciutto, vivace, di corpo armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Riesling renano (Rheinriesling): colore: giallo verdognolo tendente al giallo; odore: caratteristico del vitigno; sapore: asciutto, di corpo armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Silvaner o (Sylvaner): colore: giallo verdognolo; odore: delicato, caratteristico; sapore: di corpo armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Muller Thurgau: colore: giallo paglierino tendente al verdognolo; odore: delicato, caratteristico; sapore: di corpo armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Sauvignon: colore: giallo verdognolo tendente al paglierino; odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: pieno, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 12; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Spumante (tutti i tipi): spuma: fine, regolare, persistente; colore: giallo paglierino con riflessi verdolini; odore: fine, delicato, leggermente da lievito; sapore: secco, se del tipo "Extra brut", leggermente abboccato se del tipo "Brut", morbido, giustamente pieno; gradazione alcolica minima alla produzione: 10,5; titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5; acidita' totale minima: 6 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. VI. "Alto Adige" "Valle Isarco": Pinot grigio (Rulander): colore: giallo paglierino; odore: vinoso con leggero profumo caratteristico; sapore: asciutto, di corpo, fresco, sapido, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Silvaner (Sylvaner): colore: giallo chiaro, verdognolo; odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico del vitigno; sapore: asciutto, delicato, fresco, giustamente di corpo, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Veltliner: colore: giallo tendente al verdolino; odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno; sapore: asciutto, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Muller Thurgau: colore: giallo paglierino con leggeri verdognoli; odore: leggero e leggero profumo delicato, caratteristico; sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido; titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Kerner: colore: giallo verdognolo; odore: leggermente aromatico, fine; sapore: saporito, asciutto, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Traminer aromatico (Gewurztraminer): colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli; odore: leggermente aromatico, fino a intenso; sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico; titolo alcolometrico complessivo minimo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Klausner Leitacher: colore: rosso chiaro fino a rubino; odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico; sapore: leggermente acidulo, di corpo; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. VII. "Alto Adige" "Valle Venosta": Chardonnay: colore: giallo, verdognolo; odore: delicato, caratteristico fruttato; sapore: asciutto, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Kerner: colore: giallo, verdognolo; odore: leggermente aromatico, fine; sapore: asciutto, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Muller Thurgau: colore: giallo, paglierino, leggermente chiaro, con leggeri riflessi verdognolo; odore: leggero profumo, delicato, caratteristico aromatico; sapore: asciutto, fresco, fruttato; titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. Pinot bianco (Weissburgunder): colore: giallo, paglierino, tendente verdognolo; odore: gradevole, caratteristico; sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido e asciutto; titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot grigio (Rulander): colore: giallo, paglierino; odore: vinoso con leggero profumo caratteristico; sapore: asciutto, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Riesling: colore: giallo, paglierino, tendente al verdognolo; odore: delicato, fruttato, caratteristico; sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, caratteristico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Traminer aromatico (Gewurztraminer): colore: giallo, leggermente chiaro con riflessi verdognoli; odore: leggermente aromatico fino a intenso; sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot nero (Blauburgunder): colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato; odore: etero, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, morbido o pieno con retrogusto amarognolo armonico; titolo alcolometrico minimo complessivo: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. Schiava (Vernatsch): colore: da rosso rubino chiaro a medio; odore: gradevole, fruttato caratteristico; sapore: morbido, gradevole; titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5; acidita' totale minima: 4 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. 2. I vini "Alto Adige" o dell'"Alto Adige", "Alto Adige" "Terlano", "Alto Adige" "Valle Isarco", ottenuti da uve Cabernet, Merlot, Pinot nero, Lagrein, Sauvignon, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio possono presentare il caratteristico profumo di "goudron" (catrame) se invecchiati in botti di legno. 3. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. I) Per i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare e' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree piu' ristrette specificatamente delimitate (sottozone), dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Per il prodotto delle sottozone come sopra delimitate e rispondente alle caratteristiche e condizioni produttive stabilite dal relativo decreto, che si intende far parte a ogni effetto del presente disciplinare, e' consentito l'impiego nell'etichettatura della menzione "vigna" o "Gewachs" o "Wachstum" accompagnata dal relativo toponimo. Per il vino "Alto Adige" "Meranese di Collina" tra le indicazioni di localita' sono consentite soltanto le seguenti: Kuchelberg, Gneid, Rosengarten, Lebenberg, Labers, e per il vino "Alto Adige" "Santa Maddalena" tra le indicazioni di localita' sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen) e Rena (Sand). II) Per i vini "Alto Adige Lagrein scuro" (o Lagrein) e "Alto Adige Lagrein rosato" (o rose'), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, e' consentito indicare in etichetta la specificazione "Lagrein di Gries", in lingua tedesca "Grieser Lagrein" o "Lagrein aus Gries". III) Per i vini "Alto Adige" "Meranese di Collina" ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo e' consentito indicare in etichetta "del Burgraviato" o, in lingua tedesca "Burggrafler". IV) Per i vini "Alto Adige" "Santa Maddalena" prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine piu' antica, gia' indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in Gazzetta Ufficiale n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena, e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva "classico" o in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet". V) Per i vini "Alto Adige" "Terlano" prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine piu' antica, costituita da comuni di Terlano, Andriano e Nalles, e' consentito l'uso della specificazione aggiuntiva "classico", in lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet". VI) Per i vini "Alto Adige" "Valle Isarco" prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, e' consentito indicare in etichetta la specificazione "di Bressanone", in lingua tedesca "Brixner". VII) I vini "Alto Adige Lagrein scuro" (o "Lagrein"), "Alto Adige Merlot", "Alto Adige Pinot nero", "Alto Adige Cabernet" ("Cabernet Sauvignon" e/o "franc"), "Alto Adige Cabernet-Merlot", "Alto Adige Cabernet-Lagrein", se sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare in etichetta la qualifica "riserva". Il periodo di invecchiamento di cui sopra decorre dal 1 gennaio successivo alla produzione di uve. VIII) La menzione tradizionale "denominazione d'origine controllata" deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" con o senza menzioni di vitigno o al di sotto del nome d'origine "Alto Adige" e della menzione geografica di cui all'art. 1. Il nome del vitigno, se del caso, puo' precedere, o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige" a condizione che venga indicato in caratteri di uguale o non maggiore dimensione. IX) E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Sulle bottiglie e gli altri recipienti contenenti i vini a denominazione d'origine "Alto Adige" puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purche' veritiera e documentabile. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini siano designati, in conformita' alle norme del presente disciplinare con le specificazioni "riserva", "di Gries" ("Grieser" o "aus Gries"), "di Bressanone" ("Brixner"), "classico" ("Klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet"), "del Burgraviato" ("Burggrafler"), "vigna" ("Wachstum o Gewachs"). E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina", ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca, in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano. Art. 8. I. Il vino "Alto Adige Schiava grigia" o "Schiava grigia dell'Alto Adige" deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglia di volume nominale di litri 0,375 e 0,750 con tappo di sughero raso bocca, con o senza capsula. Per il vino "Alto Adige" "Santa Maddalena" immesso al consumo in bottiglia sono previste le seguenti chiusure: a) 0,375 o 0,75 litri, tappo a sughero con o senza capsula o tappo a vite; b) 0,25, 0,5, 1 litri, tappo di sughero o tappo a corona con capsula, o tappo a vite; c) 1,5 litri magnum tipo bordolese con tappo a sughero con o senza capsula.