(all. 1 - art. 1)
   Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
       controllata "Alto Adige" (in lingua tedesca "Sudtirol"
                           o "Sudtiroler")
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Alto Adige" o  "dell'Alto
Adige"  in lingua tedesca "Sudtirol" o "Sudtiroler", da sola nel caso
del  vino  spumante  ovvero  negli  altri   casi,   obbligatoriamente
accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche:
    Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller;
    Pinot bianco o Weissburgunder;
    Pinot grigio o Rulander o Grauer Burgunder;
    Chardonnay;
    Riesling italico o Welschriesling;
    Riesling renano o Rheinriesling;
    Riesling Sylvaner o Muller Thurgau;
    Sylvaner (o Silvaner);
    Sauvignon;
    Traminer aromatico o Gewurztraminer;
    Moscato rosa o Rosenmuskateller;
    Lagrein rosato o rose' (Kretzer);
    Lagrein scuro (dunkel) o Lagrein;
    Merlot rosato o rose' (Kretzer);
    Merlot;
    Cabernet (Sauvignon e/o Franc);
    Cabernet - Lagrein;
    Cabernet - Merlot;
    Pinot nero o Blauburgunder o Spatburgunder;
    Pinot nero rosato o rose' o Blauburgunder;
    Kretzer (o Rose' o Rosato);
    Malvasia o Malvasier;
    Schiava   (Schiava   grossa   e   Schiava  gentile)  o  Vernatsch
(Grossvernatsch und Edelvernatsch);
    Schiava grigia o Grauvernatsch;
    Colli di Bolzano (in lingua tedesca Bozner Leiten);
    Meranese di Collina o Meranese (in lingua tedesca Meraner Hugel o
Meraner);
    Santa Maddalena (in lingua tedesca St. Magdalener);
    Terlano (in lingua tedesca Terlaner);
    Valle Isarco (in lingua tedesca Eisacktaler);
    Valle Venosta (in lingua tedesca Vinschgau),
e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
    Tuttavia la denominazione "Alto Adige" (o "Sudtirol") puo' essere
utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi  dell'art.    12
del  regolamento  CEE  n.  2392/89  per  i  vini  "Lago di Caldaro" o
"Caldaro"  recanti  la  menzione  "classico"   (in   lingua   tedesca
"klassisch"  o "klassisches Ursprungsgebiet") o "classico superiore",
ottenuti da uve prodotte nei comuni  di  Caldaro,  Appiano,  Termeno,
Cortaccia,  Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal
disciplinare di produzione della denominazione d'origine  controllata
"Caldaro" o "Lago di Caldaro".
   La  denominazione  "Alto  Adige  Valle  Isarco" (in lingua tedesca
"Sudtiroler Eisacktaler") e' accompagnata  obbligatoriamente  da  una
delle seguenti menzioni di vitigno:
    Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner;
    Muller  Thurgau,  Kerner, o geografica "Klausner Leitacher", alle
condizioni stabilite dal presente disciplinare.
   La denominazione "Alto Adige Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol
Terlaner")  puo'  essere  accompagnata  dalla  menzione  di  uno  dei
seguenti   vitigni:   Pinot  bianco,  Chardonnay,  Riesling  italico,
Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner, Muller Thurgau, alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare.
   La denominazione "Alto Adige" "Valle Venosta" (in  lingua  tedesca
"Sudtirol"  "Vinschgau")  e'  accompagnata  obbligatoriamente  da una
delle seguenti menzioni di vitigni:
    Chardonnay, Kerner, Muller Thurgau, Pinot bianco,  Pinot  grigio,
Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero, Schiava.
   Le  menzioni  di  vitigno  che accompagnano le denominazioni "Alto
Adige"  o  "dell'Alto  Adige",  "Terlano",  "Valle  Isarco",   "Valle
Venosta"  o  le  equivalenti  denominazioni in lingua tedesca possono
essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma.
   Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina
o Meranese, Santa Maddalena, Terlano, Valle Isarco e "Valle  Venosta"
anche  nella  traduzione  in  lingua  tedesca, gia' riconosciute come
denominazioni di  origine  controllata,  sono  riservate  ai  vini  a
denominazione  di origine controllata Alto Adige (Sudtirol), ottenuti
da  uve  raccolte  da  vigneti  situati  nelle  zone  di   produzione
delimitate  all'art.  3,  iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e
rispondenti alle condizioni e ai  requisiti  stabiliti  dal  presente
disciplinare.
                               Art. 2.
   Le  denominazioni  d'origine  controllate  di  cui all'art. 1 sono
riservate ai vini ottenuti da  uve  di  vigneti  iscritti  agli  albi
aventi la seguente composizione varietale:
    I)   "Alto  Adige"  o  (in  lingua  tedesca  "Sudtiroler")  senza
sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1:
      a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almeno il  95
per cento del corrispondente vitigno ad eccezione dei vini Alto Adige
Schiava  (o  Schiava  dell'Alto Adige) per i cui vigneti e' stabilita
una  presenza  minima  dell'85  per  cento  di  vitigni  Schiava   (e
sottovarieta').
   Possono  essere  presenti nei vitigni, per la differenza fino al 5
per  cento  e,  rispettivamente,  al  15  per  cento  altri   vitigni
tradizionali a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle
norme CEE;
      b)  con  la  specificazione  di  due  vitigni (Cabernet-Merlot,
Cabernet-Lagrein): uvaggi o assemblaggi di mosti  o  vini  nuovi  tra
Cabernet  Sauvignon  o Cabernet Franc e Merlot o Lagrein, ottenuti da
vigneti, in cui, nell'ambito aziendale, entrambe  le  varieta'  siano
presenti  per  oltre  il  20  per  cento  del totale. In etichetta il
vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono  riportati  in
caratteri  uguali  e  sulla  stessa  riga,  utilizzando  il  sinonimo
Cabernet per il Cabernet Franc ed il Cabernet Sauvignon;
      c) senza nome di vitigno (solo spumante): uve Pinot bianco  e/o
Chardonnay  almeno  70  per  cento, per il resto Pinot nero e/o Pinot
grigio, iscritti ai rispettivi albi;
    II) "Alto Adige" "Colli di Bolzano" (in lingua tedesca "Sudtirol"
"Bozner Leiten"):
     vigneti  con  almeno  il  90  per  cento  di  vitigni Schiava (e
sottovarieta') e per la differenza solo  vitigni  Lagrein  e/o  Pinot
nero;
    III)  "Alto  Adige"  "Meranese  di  Collina"  (in  lingua tedesca
"Sudtirol" "Meraner Hugel"):
     vigneti  costituiti  esclusivamente  da   vitigni   Schiava   (e
sottovarieta');
    IV)  "Alto Adige" "Santa Maddalena" (in lingua tedesca "Sudtirol"
"St. Magdalener"):
     vigneti  con  almeno  90  per  cento  di  vitigni   Schiava   (e
sottovarieta').  Per la differenza fino al 10 per cento e' consentita
la presenza di soli vitigni Lagrein e/o Pinot nero;
    V) "Alto Adige" "Terlano" (in lingua tedesca "Sudtirol Terlaner":
      a)  con   specificazione   di   vitigno:   vigneti   costituiti
esclusivamente  con vitigni della varieta' specificata (Pinot bianco,
Chardonnay, Riesling italico, Riesling renano,  Sauvignon,  Sylvaner,
Muller Thurgau).
   Tuttavia  nella  preparazione di ciascun vino monovarietale di cui
sopra e' ammessa  l'utilizzazione  di  uve  provenienti  dagli  altri
vitigni  sopra  elencati  nella  misura  massima del 10 per cento del
totale, purche' le  relative  uve  provengano  da  vigneti  aziendali
iscritti nei rispettivi albi;
      b)  senza  specificazione  di  vitigno,  escluso  lo  spumante:
vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50 per  cento  e
per  la  restante  percentuale,  congiuntamente  o disgiuntamente da:
Riesling italico,  Riesling  renano,  Sauvignon,  Sylvaner  e  Muller
Thurgau.  E'  ammessa  la  presenza  di  altri vitigni purche' da uve
bianche e raccomandati ai sensi delle norme CEE, nella misura massima
del 5 per cento;
      c) per il vino spumante "Alto Adige"  "Terlano"  e'  consentito
l'impiego  di uve di tutte le varieta' provenienti dai vitigni di cui
al  punto  a),  iscritti  agli  albi,  purche'  con  la  composizione
percentuale di cui al precedente punto b);
    VI)  "Alto  Adige"  "Valle  Isarco"  (in lingua tedesca "Sudtirol
Eisacktaler"):
      a) per i vini monovarietali  designati  con  la  specificazione
obbligatoria  Traminer  aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner,
Muller Thurgau, Kerner: vigneti composti  esclusivamente  da  vitigni
corrispondenti a tali specificazioni;
      b) per i vini designati con la menzione "Sudtirol" "Eisacktaler
Klausner Leitacher", vigneti con almeno il 60 per cento di Schiava, e
sottovarieta'  e non oltre il 40 per cento di Portoghese e/o Lagrein,
situati nei comuni di Velturno, Villandro, Barbiano e Chiusa;
    VII) "Alto Adige" "Valle Venosta" (in lingua  tedesca  "Sudtirol"
"Vinschgau"):
     vigneti  con  almeno il 95 per cento del corrispondente vitigno:
possono essere presenti nei vigneti per la differenza fino al  5  per
cento,  altri  vigneti  a  frutto di colore analogo e raccomandati ai
sensi delle norme CEE.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla
produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui
all'art. 1 e' cosi' stabilita:
    I)   "Alto   Adige"   o  "dell'Alto  Adige"  (in  lingua  tedesca
"Sudtiroler") senza una delle sottodenominazioni geografiche  di  cui
all'art. 1:
     le  uve  destinate  alla produzione dei vini "Alto Adige" devono
essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano
idoneo alla produzione dei vini di  qualita'  previsti  nel  presente
disciplinare.
   In  particolare  la zona idonea comprende il territorio dei comuni
di Andriano, Appiano, Bolzano,  Bronzolo,  Caines,  Caldaro,  Cermes,
Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Gargaz
  zone,  Lagundo,  Laives,  Lana, Magre' all'Adige, Marlengo, Merano,
Montagna, Ora, Postal, Renon,  Rifiano,  Salorno,  San  Genesio,  San
Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles;
    II) "Alto Adige" "Colli di Bolzano" (in lingua tedesca "Sudtirol"
"Bozen Leiten"):
     le  uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso
indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di
Laives ed in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano,
Renon, Fie' e Cornedo.
   Tale zona e' esternamente cosi' delimitata:
    partendo dall'incrocio della strada statale del  Brennero  n.  12
con  il confine comunale di Laives, in prossimita' del km 427,700, il
limite segue in direzione ovest il confine comunale di  Laives,  fino
ad  arrivare  al  fiume  Adige.  Volge quindi a nord, sempre lungo il
confine comunale di Laives, e  poi  lungo  quello  di  Bolzano  nella
stessa  direzione,  identificandosi,  salvo brevi tratti con il fiume
Adige, fino a raggiungere la localita' Pie' di Castello del comune di
Bolzano.  Prosegue in direzione nord-ovest lungo la  sponda  sinistra
dell'Adige  fino  ad  incrociare  il  confine  comunale  di Terlano a
nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e  sud-est
poi  il  confine  di  Terlano  sino  al Kaltbrunen Bach. Dal punto di
incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante  per
le  quote  829,  786  e  742  (Masi  Schmalz, Egger, Moar e Trattoria
Colonna) quest'ultima sul confine  comunale  di  Bolzano.  Il  limite
segue  quindi  il  confine  di  Bolzano  sino ad incrociare il rio S.
Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta
in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro  Le  Fosse)  e
889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al
km  4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso
nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta  verso  est
sino  a  raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una
retta che  passa  per  le  quote  763  (Lorno),  856  (Masi  Alti)  e
raggiungere  quota  780  (Nop).  Da  qui la retta prosegue verso est,
raggiunge quota 1.192 nel  centro  abitato  l'Assunta,  piega  quindi
verso  sud,  attraversa  quota  871  e raggiunge quota 807 (Signato),
piega quindi verso est lungo una retta spezzata  passante  a  sud  di
Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da
dove  prosegue  per  la  strada  che conduce a Ospiti passando per le
quote 955, 974, 972 e 847.
   Da quota 847  prosegue  verso  nord-est  per  una  retta  spezzata
passante  per  le  quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982
(Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite  segue
una  retta  verso  sud passante per le quote 734, 376 e attraverso il
fiume  Isarco  raggiunge  la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove
prosegue per la rotabile che in direzione  sud  raggiunge  il  centro
abitato di Fie' allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fie'
di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est
e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910
e  842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino ad
incrociare la provinciale per Fie', segue questa verso ovest fino  al
km  5,500  circa,  dove  per  la rotabile verso sud raggiunge Presule
(quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una  retta  spezzata
passante   per  le  quote  865,  979,  833,  727,  481,  722  e  823,
quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da  Collepietra
segue  la  rotabile  che  prima verso sud e poi verso ovest raggiunge
quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso
sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da  dove  segue  una  retta
spezzata  verso  ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia
la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll
(quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il  limite  prosegue  lungo  la
rotabile  che  porta  al  Colle dei Contadini (quota 1.136) e quindi,
verso sud segue il sentiero che conduce al rifugio Prati di Kohl.  Da
qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e
poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto
di partenza della descrizione.
   All'interno  della  zona  di  cui sopra sono da escludersi tutti i
territori appartenenti  alla  zona  di  produzione  del  vino  "Santa
Maddalena"  di  cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso
al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 28 settembre 1971;
    III) "Alto Adige" "Meranese di Collina" o "Meranese"  (in  lingua
tedesca "Sudtirol" "Meraner Hugel" o "Meraner"):
     le  uve destinate alla produzione del vino "Meranese di Collina"
o "Meranese" devono essere prodotte nelle zone  appresso  indicate  e
comprendenti  in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes,
Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano,  S.  Pancrazio,
Scena, Tesimo, Tirolo.
   Le zone sono cosi' determinate:
    zona a sinistra del fiume Adige:
     partendo  a  sud  del  centro abitato di Gargazzone, la linea di
delimitazione corre in direzione nord  lungo  il  limite  del  bosco,
attraverso  i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote
392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler  e  Kofler
in  comune  di Postal ed in comune di Merano; la quota 563, Platt, le
quote 523, 525, 575 e 583, le  cave  (quota  568  -  Montefranco)  la
sorgente  a  sud  dell'Alb.  Lastabianca,  il Maso, Spessa la Cava di
Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulattiera per maso
Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite altimetrico di  650
metri nel comune di Scena passa quindi in prossimita' di S. Giorgio e
maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume
Passirio  dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di
confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la
quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la  localita'  Collina
del  comune  di  Rifiano,  segue  quindi la carrareccia che porta nei
pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea  di  delimitazione  piega
verso  sud-ovest  e  comprendendo  la localita' di S. Maria, segue il
bosco  non  oltrepassando  comunque  il  limite altimetrico di 650 m,
tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune
di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines  ed  escludendola,
la  localita'  Finele,  tocca  la  quota 632 passa a sud del collegio
"Johanneum". La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo
e da Tirolo lungo  la  strada  verso  nord,  fino  alla  segheria  e,
proseguendo  lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al
Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato
dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a  quota
628  all'altezza  di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest
tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord ed in prossimita'
delle case poste a quota 671 ritorna  verso  ovest  sempre  lungo  il
limite  di  bosco  tocca  la  quota 600, passa a nord dell'abitato di
Plars di Sopra fino ad incontrare la strada che conduce a  Plars.  Da
tale  punto  il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di
Tel includendo le case a quota 602 fino ad incontrare e seguire verso
sud il confine comunale di Lagundo che in  tale  punto  coincide  col
fiume  Adige.  Segue  verso  est  l'Adige  fino al ponte della strada
statale n. 38 (prossimita' di Riomolino) e continua lungo questa,  in
direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di
Gargazzone;
    zona a destra del fiume Adige:
     partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue
verso  nord  la  curva  di  livello  di  300 metri fino a giungere al
castello  di  Brandis  includendo  i  vigneti  annessi  al   suddetto
castello.  Segue  verso  nord  la  strada  che porta a Lana di Sopra,
passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e  si
congiunge  con  la strada statale n. 238 che segue fino ad incontrare
il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso
nord-ovest l'Adige fino ad incontrare il confine comunale il Parcines
dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 fino al
km 195,5 circa. Ora il limite  di  zona  segue  il  limite  di  bosco
rispettando  il  limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a
quota 420, Obermaier, attraversa la localita' Tramontana,  Zeisalter,
la  quota  534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473
prosegue  lungo  la  linea  altimetrica  di  650  metri,  passa   per
Hillepranter,  Sinigher  (quota 520), le quote 520 e 502 in comune di
Marlengo. Il limite di zona, sempre  verso  sud  e  lungo  il  bosco,
aggira  includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581
in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune  di  Lana
quindi  il  confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione
comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri s.l.m.  dei
masi   Eggman,  Forsthof  e  Sottovia  in  comune  di  S.  Pancrazio,
all'imbocco della Val d'Ultimo.  La  linea  di  delimitazione  risale
quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S.
Pancrazio,  fino  all'altezza  della  quota 619 da dove, in direzione
est, corre parallelamente ed a nord del rio Valsura, tocca  la  quota
403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud
lungo  il  limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino
ad intersecare la strada statale n. 238  km  30.  Da  tale  punto  il
limite  si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre
parallelamente alla  stessa  sempre  verso  sud,  fino  al  punto  di
partenza, a sud di castel Leone.
   In  tale zona vanno esclusi pure i vigneti sottostanti il castello
S. Erasmo in comune di Tesimo.
    IV) "Alto Adige" "Santa Maddalena" (in lingua tedesca  "Sudtirol"
"St. Magdalener"):
     la  zona  di  produzione del vino "Santa Maddalena" comprende in
tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa
Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San  Petro,  Guncina,  S.
Giorgio,  Rena  (Sabbia),  Santa  Giustina di sopra, Laitago di sopra
(Signato), Laste basse, Cardano  in  comune  di  Cornedo,  Campiglio,
Virgolo,   Aslago,  Rencio  e  S.  Maurizio  in  comune  di  Bolzano,
Settequerce in comune di Terlano, SS. Cosma e Damiano in comune di S.
Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner  in  comune
di Renon.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo  in  localita'  Bagni  di  zolfo  (km 222,5 della strada
statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea  di  delimitazione  segue,  in
direzione  di  Terlano,  la  statale  n. 38 fino a raggiungere il rio
Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est  seguendo  la
linea  di  quota  500  raggiunge  la  localita'  Guncina,  dopo  aver
attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi  a  nord,
per  includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea
di quota 700  per  raggiungere  il  rio  Fago  sul  confine  comunale
Bolzano-S.  Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio
San Genesio,  lo  discende  fino  alla  sua  affluenza  sul  torrente
Talvera.  Discende  il  Talvera  fino  alla  valle  che scende tra il
cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle a  quota  600  e  lungo
questa  linea  di  quota,  in  direzione  sud,  raggiunge  il confine
comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta
quota la linea di delimitazione si scosta dal  confine  comunale  per
dirigersi  a  nord  lungo  la  carrareccia  (quota  832)  proveniente
dall'Assunta; passa rispettivamente a  nord  e  nord-ovest  dei  masi
Ebnicher  e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il
tracciato della cremagliera del Renon (quota 843)  che  discende  per
incrociare  di  nuovo  il  confine  comunale  di Bolzano. Segue detto
confine comunale finche' questo corre lungo il rio  Rivellone  (quota
525),  quindi  volge  ad  est  per passare a nord del maso Loosmann e
prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a  raggiungere  la  strada
che  porta  al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota
si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere  l'ansa  a
gomito  del  fiume  Isarco  (quota 296 km 445 della strada statale n.
12). Da questo  punto  la  linea  di  delimitazione  si  sposta  alla
sinistra  del  fiume  Isarco  per  includere il maso Hochklausenhof e
prosegue, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada  statale
n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea
di  quota 500: prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo
aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la  carrareccia  che
conduce  a  quota  551  e  passando a sud del maso Bischof, che resta
incluso, oltrepassa in linea  retta  la  valle  del  rio  d'Ega,  per
raggiungere,  sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue
fino alla localita' S.  Geltrude,  passando  per  Cardano,  Campegno,
Campiglio,  Virgolo  ed Aslago. Da S. Geltrude piega, ad ovest, lungo
la via Castel Flavon, alla periferia della citta', segue in direzione
nord la ferrovia fino al fiume  Isarco,  quindi  la  sponda  sinistra
dello  stesso fino alla localita' Pronzegg (quota 267), attraversa il
fiume e in direzione nord-ovest raggiunge  e  costeggia  la  ferrovia
fino  alla  stazione  di  valle  della  funivia  del  Renon. Da detta
stazione  la  linea  di  delimitazione  prosegue  per  via  Brennero,
Dodiciville,  S.  Giovanni,  via  S. Oswaldo, via Weggenstein, via S.
Arrigo  e  raggiunge  il  torrente  Talvera  al  ponte  S.   Antonio.
Oltrepassato  il  ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a
pie' di monte e a nord della citta', passa per le  localita'  Fago  e
Guncina.  All'altezza  della  quota  325, lascia la quota altimetrica
predetta per seguire  via  Cologna  e  raggiunge  la  vecchia  strada
Gries-Merano,  continuando  lungo  quest'ultima  fino  alla localita'
Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione;
    V)  "Alto  Adige"  "Terlano"  (in   lingua   tedesca   "Sudtirol"
"Terlaner"):
     la  zona  di  produzione  dei  vini "Terlano", in lingua tedesca
"Terlaner", comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo  la
parte  non  idonea  a  produzioni  vinicole  con  le  caratteristiche
previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei  comuni
di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.
   Essa  e'  composta  da  due  territori  distinti e delimitati come
segue:
     a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da  delimitare,
il  limite  si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38 e
precisamente al km 212,200 della  stessa,  ove  incrocia  il  confine
comunale  di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud
fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la  strada  comunale
che  passa  per  le  quote:  246,  245,  247.  Taglia  quindi  il rio
Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso  denominato  "Chiaro
di  luna" fino ad intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano
(quota  240).  Di  qui  il  limite   della   zona   volge   ad   est,
identificandosi  con  il confine comunale. Seguendo lo stesso confine
in senso orario la linea tocca il  rio  Petroso  al  di  sopra  della
localita'  Settequerce.  Sale  il greto di detto rio nel comune di S.
Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino  a
toccare   il  rio  S.  Maurizio.  Il  confine  sale  nuovamente  fino
all'attraversamento della strada  consorziale  di  Cologna  di  Sotto
(quota  800). La strada in direzione verso est costituisce il confine
fino al punto in cui la strada incrocia il confine  comunale  tra  S.
Genesio  e  Bolzano  (quota  725).  Ivi  il confine si piega ad ovest
identificandosi con  il  confine  comunale  di  S.  Genesio  fino  ad
arrivare al punto di partenza della descrizione.
   In  questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune
di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di  Terlano  ad  est
della frazione di Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi
i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;
     b)  Tesimo,  Nalles,  Andriano,  Appiano  e Caldaro: partendo da
nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica  con  il
confine comunale di Tesimo. Piu' precisamente la delimitazione inizia
in  localita'  monte  del  Cambio (quota 1772) e si dirige verso sud,
seguendo il  confine  comunale.  Prosegue  quindi  lungo  il  confine
comunale  di  Appiano  che e' anche confine provinciale. Raggiunge il
confine comunale di Caldaro e si  dirige,  sempre  a  sud,  lungo  il
confine comunale e provinciale, fino alla localita' "Cerva" o "Col di
Sopra"  (quota  1856), volge quindi ad est, lungo il confine comunale
di Caldaro, fino ad incrociare la strada provinciale  Caldaro-Termeno
(strada  del  vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada
in  direzione  nord  fino  al  km  9,200 (quota 235) quindi la strada
comunale che porta al maso Vogelmaier.  Di  qui  il  limite  prosegue
lungo  il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord,
lungo la strada comunale che inizialmente passa per le  quote  346  e
359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro.
Volge  quindi  ad est lungo la strada comunale che porta in centro al
paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale  per  Termeno.
Segue  quest'ultima  in  direzione  sud  fino  al km 6,100 (quota 348
bivio) per identificarsi poi con la strada che porta  alla  localita'
Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente
il   confine  comunale  di  Caldaro  e  quindi  di  Appiano  fino  ad
intersecare nella frazione di Frangarto  la  traccia  della  ferrovia
Bolzano-Caldaro.  Prima  in direzione ovest poi a sud il limite della
zona segue la ferrovia fino alla localita' Crocevia, ove interseca la
provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405).  Lungo  quest'ultima
il  limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue
la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450.  Prima
del  centro  abitato  di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la
strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la  strada
che  da  S.  Paolo  conduce  a Riva di Sotto.   Segue quest'ultima in
direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di  Sotto  e  prosegue
lungo  la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote
255, 244 fino ad intersecare il confine comunale di  Andriano.  Lungo
tale  confine  volge  quindi  a  nord-est fino a raggiungere la fossa
d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al  km  2  la
strada  provinciale  Terlano-Andriano.  Prosegue lungo la carrareccia
che corre parallela ad ovest della fossa (quota 250),  si  identifica
quindi di nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio
con  la  vecchia  strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada
fino a quota 256, di qui con la linea spezzata, il  limite  tocca  le
quote  244 a nord-est, 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord,
268, 658  (Castel  Katzenzungen)  ad  ovest,  577,  598,  646  e  711
(acquedotto) ancora ad ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote
804,  778)  in  direzione  ovest  e  prima  della  quota  832,  volge
decisamente a sud lungo il corso d'acqua  che  confluisce  in  questo
punto  nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote
938, 983, 1216, prosegue poi lungo il sentiero che  passa  per  quota
1337  per giungere in fine al confine comunale di Tesimo in localita'
monte del Cambio (quota 1772) punto di partenza della descrizione;
    VI) "Alto Adige" "Valle Isarco"  (in  lingua  tedesca  "Sudtirol"
"Eisacktaler"):
     le  uve destinate alla produzione dei vini "Valle Isarco" devono
essere prodotte nella zona che comprende in parte il  territorio  dei
seguenti  comuni:  Barbiano,  Bressanone,  Castelrotto, Chiusa, Fie',
Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno e Villandro.
   Tale zona di produzione e' costituita come segue:
    la delimitazione inizia  nel  comune  di  Renon  nell'abitato  di
Signato  a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di
livello a m 900 fino ad intersecare la strada provinciale alle  porte
dell'abitato  di  Auna  di  Sotto,  passa  per  le  quote  887 e 885,
attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua  in
direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del
Passo  per  toccare la quota 858 e 888 in localita' Sifiano, continua
per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da  dove  sale  alla
curva di livello di m 800 che segue attraversando le localita' Antlas
e  Pietra  Rossa  fino  a  quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la
quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva
di livello di m 800 tagliando  il  rio  Grande.  Poi  nel  comune  di
Barbiano  sempre  in  direzione nord, passando per le quote 840, 830,
786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino  a  quota  770  ed
attraversa  il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m
850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello  m  800  e  continua
fino  a quota 825 in localita' S. Valentino. Penetra cosi' nel comune
di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa  il  torrente  Tina
salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava
di  sabbia  a  quota  800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra
quindi nel comune di Velturno  e  prosegue  per  la  quota  860,  840
(localita'  Pedraz), 817, 802, 800, 849 (localita' Gioviniano), passa
per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel  comune  di
Bressanone a quota 836 (localita' Teccelinga di Sotto), taglia il rio
dell'Orso  continua  per  le quote 778 (localita' Perara), 766, passa
sotto la localita' Pinzago, raggiunge a quota  827  la  localita'  S.
Cirillo,  prosegue  per  le  quote  733  (Pian  di  Sopra),  710, 744
(Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia
quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le  quote
696,  692  e  631,  volge  quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di
Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3,  tocca
la  quota  761  passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa
attraversando l'abitato con inclusione del vigneto  del  maso  Moser,
giungendo  la  quota  804  (Rotzetzer)  taglia  il confine comunale e
volgendo in linea retta ad est raggiunge  la  strada  provinciale  di
Elvas  (quota  834).  Gira  nuovamente  a  sud  fino  a quota 824 per
raggiungere all'altezza del maso Colcucco di  Sotto  (quota  748)  il
fiume  Rienza  che  segue  fino  alla  confluenza con l'Isarco. Volge
quindi a nord lungo il fiume  Isarco,  fino  al  ponte  della  strada
statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a
Novacella,  quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del
rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine  prosegue  lungo  il
rio  Scaleres,  fino ad incontrare la ferrovia del Brennero che segue
fino che questa interseca la strada statale n. 12 al  km  477.  Segue
poi  la  strada  statale  n.  12 in direzione sud fino al km 469,200,
volge quindi ad est, taglia il fiume  Isarco  e  la  ferrovia,  tocca
quota  645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg
(quota 597),  Stark  (quota  662),  tocca  le  quote  636,  650,  671
(Laghedo)  comprende  il  maso Oberfundneid (quota 710), passa per le
quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier).  Il confine  volge  quindi
ad  est  (Val  Gardena)  passa  per le quote 693 (S. Caterina), 822 e
scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva  a  quota  838
per  scendere  alla  quota  852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio
Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del  fiume
Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km
453  (ponte  coperto)  volge quindi di nuovo ad est e raggiunge quota
763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica,  tocca  le
quote  809  e  712,  segue  la curva di livello m 800 passando per le
quote 812, 805, volge  ad  est,  include  Fie'  di  Sotto,  tocca  la
provinciale  di Fie' (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello
700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare ad
incrociare la strada n. 12 al km 451.    Ivi  prosegue  sulla  strada
statale  fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota
618, comprende i  masi  Sacker  (quota  506),  Frommer  (quota  664),
Dornacher,  piega  a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla
strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino  a  toccare
il  confine  comunale  sulla strada per Signato, ivi prende la strada
fino alla quota 623  per  seguire  la  curva  di  livello  m  625  in
direzione  verso  il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto
torrente ad est e raggiunge il punto di  partenza  della  descrizione
(Signato quota 848).
   Nella  zona di produzione teste' descritta sono da includere anche
i vigneti:
    1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro  la
seguente  delimitazione:  il  confine, partendo a quota 604, segue in
direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino  a  quota
781 (Males) volge quindi ad ovest, seguendo la curva di livello m 850
fino  alla  strada  provinciale  di Tiso sale lungo detta strada fino
alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del
paese di Tiso al livello m 850, passa  per  le  quote  810,  797  (S.
Bartolomeo),  764  per  congiungersi al punto di partenza (quota 604)
sulla strada provinciale di Funes;
    2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente
entro i seguenti confini:  la  fascia  di  terreno  posta  a  sud-est
dell'abitato  di  Naz  e delimitata ad est e ad ovest rispettivamente
dalle curve di livello di m 800 e 850 ed a sud e nord delle quote 826
e 891;
    3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di
Bressanone entro la seguente delimitazione: il  confine  partendo  da
quota  570  in  direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla
curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto  rio  fino  a
650  m,  passa  per  le  quote  823  e 867 in localita' S. Andrea per
ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m
700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose  e  segue  il
tracciato  fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il
fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di  Sarnes,  ivi
piega  in  direzione  nord seguendo la strada attraverso l'abitato di
Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);
    4) della frazione di Albes del comune di  Bressanone  a  nord-est
dell'abitato  stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio di Eores
fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700,  ad  ovest
la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;
    5)  della  frazione  di Tisana nel comune di Castelrotto compresi
entro la seguente delimitazione: il confine  partendo  da  quota  520
(confine  con  il  comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la
strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello  m  700
per  scendere  lungo  il  rio  Tisana  fino alla confluenza col fiume
Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di  detto  fiume  al
punto di partenza lungo il confine comunale.
   Tuttavia  per  il  vino  rosso  "Sudtirol"  "Eisacktaler  Klausner
Leitacher" la zona di produzione delle uve e' limitata al  territorio
delimitato  precedentemente  e  facente parte dei comuni di Velturno,
Chiusa, Villandro e Barbiano;
    VII) "Alto Adige" "Valle Venosta" (in lingua  tedesca  "Sudtirol"
"Vinschgau"):
     le uve destinate alla produzione del vino "Valle Venosta" devono
essere  prodotte  nella zona appresso indicata, che comprende tutto o
in parte le zone vocate dei  comuni  di  Castelbello-Ciardes,  Laces,
Naturno, Parcines e Silandro.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo  dal  km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune
di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord  fino  a
quota  900  s.l.m.  Ivi  piega  in direzione est seguendo la curva di
livello della quota 900 lungo le coste del monte di Mezzodi' fino  al
Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes.
   Da  questo  punto  la linea di delimitazione prosegue in direzione
est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo  fino
all'attraversamento  della  s.s. dello Stelvio. Di qui la linea segue
la statale fino al km 184 per piegare in direzione  nord  sino  quota
700 m.
   Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello
della  quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines
nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a
raggiungere la s.s. dello Stelvio.
   La  delimitazione  meridionale  della  zona   di   produzione   e'
costituita  dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al
km 177 nell'abitato di Castelbello.  Indi  prosegue  nel  sottostante
greto  del  fiume  Adige  per salire al km 174 di nuovo sulla statale
proseguendo  su  tale  fino  al  km  163,  punto  di  partenza  della
delimitazione.
                               Art. 4.
   1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui  all'art.  1  devono  essere  atte  a
conferire  alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E'  vietata  ogni  pratica di forzatura; l'irrigazione di soccorso
non e' considerata tale.
   I) Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione
d'origine controllata "Alto Adige" o "dell'Alto Adige",  senza  altra
sottodenominazione  geografica,  sono  da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i  vigneti  ubicati
in  terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con la esclusione
di quelli posti al di sopra  di  700  metri  s.l.m.  se  composti  da
vitigni  a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri
s.l.m. se composti da vitigni a frutto bianco.
   II)  Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine "Alto Adige" "Colli di Bolzano" sono da considerarsi idonei
ai fini dell'iscrizione all'albo dei  vigneti  unicamente  i  vigneti
collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.
   III)  Per le uve destinate alla produzione di vini a denominazione
d'origine controllata "Alto Adige"  "Meranese  di  Collina"  sono  da
considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300
ed i 650 metri s.l.m. esposti prevalentemente a sud, sud-ovest.
   IV)  Per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione
d'origine  controllata  "Alto  Adige"  "Santa  Maddalena"   sono   da
considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione.
   V)  Per  le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine controllata "Alto Adige"  "Terlano"  sono  da  escludere  i
vigneti di terreni non idonei di fondovalle.
   VI)  Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine  controllata  "Alto   Adige"   "Valle   Isarco"   sono   da
considerarsi  idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i
vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura anche se di  varia
natura.
   VII) Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
d'origine   controllata   "Alto   Adige"   "Valle  Venosta"  sono  da
considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti,  i
vigneti di buona esposizione.
   2.  La produzione massima di uve ammesse per i vini "Alto Adige" o
"dell'Alto Adige" con o senza menzione di vitigno e per i vini  "Alto
Adige"  con  le sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, per
ettaro di coltura specializzata, non  deve  essere  superiore,  e  il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  mosti non deve essere
inferiore, ai sottoelencati limiti:
                                          Produzione       Titolo
                                          max uva per   alcolometrico
                                            ettaro         minimo
                                            (q.li)        naturale
                                                          (vol. %)
                                              __             __
I.  Alto Adige Moscato giallo                100            10
   Alto Adige Pinot bianco                   130            10,5
   Alto Adige Pinot grigio                   130            11
   Alto Adige Chardonnay                     130            10,5
   Alto Adige Riesling italico               130            10,5
   Alto Adige Riesling renano                130            10,5
   Alto Adige Riesling X Sylvaner
   (Muller Thurgau)                          130            10,5
   Alto Adige Silvaner                       130            10,5
   Alto Adige Sauvignon                      130            10,5
   Alto Adige Traminer aromatico             120            11
   Alto Adige Moscato rosa                   60             12
   Alto Adige Lagrein rosato                 140            10,5
   Alto Adige Lagrein scuro                  140            11
   Alto Adige Merlot rosso e rosato          130            10,5
   Alto Adige Cabernet                       110            11
   Alto Adige Pinot nero e rosato            120            11
   Alto Adige Malvasia                       110            11
   Alto Adige Schiava                        140            10
   Alto Adige Schiava grigia                 140            11
II. Alto Adige Colli di Bolzano              130            10
III.Alto Adige Meranese di Collina           125            10
IV. Alto Adige Santa Maddalena               125            10,5
V.  Alto Adige Terlano                       130            10,5
   Alto Adige Terlano Pinot bianco           130            10,5
   Alto Adige Terlano Chardonnay             130            10,5
   Alto Adige Terlano Riesling italico       130            10,5
   Alto Adige Terlano Riesling renano        130            10,5
   Alto Adige Terlano Silvaner               130            10,5
   Alto Adige Terlano Muller Thurgau         130            10,5
   Alto Adige Terlano Sauvignon              130            11
VI. Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio     100            10,5
   Alto Adige Valle Isarco Silvaner          130            10
   Alto Adige Valle Isarco Veltliner         120            10
   Alto Adige Valle Isarco Muller Thurgau    130            10
   Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico 100           10,5
   Alto Adige Valle Isarco Kerner            100            10,5
   Alto Adige Valle Isarco Klausner
   Leitacher                                 125            10
VII.Alto Adige Valle Venosta Chardonnay      110            10
   Alto Adige Valle Venosta Kerner           100            10,5
   Alto Adige Valle Venosta Muller Thurgau   120            10
   Alto Adige Valle Venosta Pinot bianco     110            10
   Alto Adige Valle Venosta Pinot grigio     100            10,5
   Alto Adige Valle Venosta Riesling         100            10
   Alto Adige Valle Venosta Traminer
   aromatico                                  90            10,5
   Alto Adige Valle Venosta Pinot nero       100            10,5
   Alto Adige Valle Venosta Schiava          120            10
   La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per
il  secondo anno la resa massima e' quella realmente ottenuta, con un
massimo del 50 per cento delle cifre anzidette, senza  la  tolleranza
del 20 per cento.
   Per l'anno di impianto la resa e' zero.
   3.  Ai  limiti  massimi  di resa di uva per ettaro sopra elencati,
anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la  produzione  dovra'
essere  riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purche'
la produzione non superi del 20 per cento i limiti medesimi.
   Per quanto concerne i vini "Alto Adige" o  "dell'Alto  Adige"  con
menzione  di  vitigno  e  i  vini "Alto Adige" con sottodenominazioni
geografiche di cui all'art. 1, la provincia autonoma di Bolzano,  con
provvedimento     dell'assessore    all'agricoltura,    sentite    le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uve  per
ettaro  avente  diritto  alla  denominazione  di  origine inferiore a
quello  fissato  dal   presente   disciplinare,   dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al
comitato  nazionale  per  la  tutela  delle  denominazioni  d'origine
controllata dei vini.
    4.  Per  quanto  riguarda i vini "Alto Adige" o "dell'Alto Adige"
col  nome  dei  vitigni  Schiava,  Moscato  giallo,   Pinot   bianco,
Chardonnay,   Riesling  italico,  Riesling  renano,  Muller  Thurgau,
Silvaner, Lagrein rosato, Schiava grigia; i vini "Alto Adige"  "Colli
di  Bolzano", "Alto Adige" "Meranese di Collina", "Alto Adige" "Santa
Maddalena", i vini "Alto Adige" "Terlano" con  il  nome  dei  vitigni
Chardonnay,   Pinot   bianco,   Riesling  italico,  Riesling  renano,
Silvaner, Muller Thurgau e i vini "Alto Adige" "Valle Isarco", con il
nome  dei  vitigni  Traminer  aromatico,  Pinot   grigio   Veltliner,
Silvaner, Muller Thurgau e i vini "Alto Adige" "Valle Venosta" con il
nome  di  vitigno  Schiava,  la  provincia  autonoma  di Bolzano, con
provvedimento dell'assessore all'agricoltura puo'  ridurre  di  mezzo
grado  il  titolo  alcolometrico volumico naturale minimo fissato dal
presente  disciplinare,  purche'  prima  della   fine   del   periodo
vendemmiale e per il solo prodotto dell'annata in causa.
                               Art. 5.
   1.   Nella   vinificazione   sono  ammesse  soltanto  le  pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
   2. Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  nella
zona di produzione delle uve di cui all'art. 2.
   Tuttavia,   tenuto   conto   delle   situazioni   tradizionali  di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate per  i
vini  "Alto  Adige"  "Colli  di  Bolzano",  "Alto Adige" "Meranese di
Collina", "Alto Adige" "Santa Maddalena"  e  "Alto  Adige"  "Terlano"
nell'intero territorio della provincia di Bolzano e, per i vini "Alto
Adige"  "Valle  Isarco",  nel  territorio del comune di Bolzano e nei
comuni ricadenti anche solo in parte nella zona di  produzione  delle
uve.
   Inoltre  per  i  vini  "Alto  Adige"  "Valle  Isarco"  l'assessore
provinciale  competente  puo'  consentire  di  anno  in  anno  e  per
determinate quantita' di uva la vinificazione in stabilimenti ubicati
al di fuori della zona anzidetta, ma all'interno del territorio della
provincia di Bolzano.
   Per   i   vini   "Alto   Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  senza  una
sottodenominazione geografica di  cui  all'art.  1  e'  facolta'  del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  tenuto  conto  delle
situazioni  tradizionali,  su  richiesta  delle  ditte   interessate,
consentire  che  la  vinificazione  possa avvenire nella provincia di
Trento.
   3. Fermo restando che i vini designati  col  nome  di  un  vitigno
devono  provenire  comunque per almeno l'85 per cento dalle uve dello
stesso vitigno e da vigneti iscritti agli albi con la  specificazione
della  medesima varieta' di vite, la tradizionale correzione con uve,
mosti o vini provenienti da vigneti non iscritti  nell'albo  relativo
al prodotto da correggere, puo' essere effettuata:
    I) per i vini "Alto Adige" privi di sottodenominazione geografica
di  cui  all'art. 1 nella misura massima del 5 per cento del volume e
con uve, mosti o vini provenienti  dalle  uve  a  colore  analogo  di
vitigni raccomandati della provincia di Bolzano.
   Per  il  vino  proveniente da vitigni di Schiava la percentuale di
correzione di cui sopra puo' essere elevata al 10 per cento;
    II) per i vini "Alto  Adige"  "Colli  di  Bolzano"  nella  misura
massima  del  10  per  cento del volume, con mosti e vini provenienti
anche da altre zone;
    III)  per  i vini "Alto Adige" "Meranese di Collina" nella misura
massima del 10 per cento del volume  con  mosti  e  vini  provenienti
anche da altre zone;
    IV)  per  i  vini  "Alto  Adige"  "Santa Maddalena", nella misura
massima del 10 per cento del volume con mosti o vini di  Lagrein  e/o
Pinot  nero  provenienti  da  vigneti situati anche al di fuori della
zona di produzione delimitata nell'art. 3 purche'  ubicati  entro  il
territorio della provincia di Bolzano;
    V)  per  i vini "Alto Adige" "Valle Isarco" in misura massima del
10 per cento con uve, mosti o vini rossi provenienti dalla  provincia
di  Bolzano,  oppure  con  mosti o vini provenienti dal vitigno Pinot
bianco per i vini  Traminer  aromatico,  Pinot  grigio,  Veltliner  e
Muller  Thurgau;  dal vitigno Muller Thurgau per il vino Silvaner. Le
uve, mosti o vini impegnati per le correzioni di  cui  sopra  debbono
essere  prodotti nella zona indicata al precedente art. 3 per il vino
"Alto Adige" "Valle Isarco".
   Per il vino rosso "Alto Adige" "Valle Isarco  Klausner  Leitacher"
e' tuttavia consentita la tradizionale correzione con il 10 per cento
di  uve a bacca rossa o di relativi mosti e vini, purche' prodotte in
provincia di Bolzano.
   4.  L'aggiunta  di  mosti  concentrati  o  di  mosti   concentrati
rettificati  e'  consentita secondo le norme CEE. Il relativo volume,
se del caso, e' compreso nella percentuale di  correzione  consentita
ai sensi del punto 3.
   5.  La  resa  massima  di  uva in vino non deve superare il 65 per
cento per il vino "Alto Adige Moscato rosa" e il  70  per  cento  per
tutti gli altri vini "Alto Adige".
   6.  Per  quanto  riguarda  i  vini "Alto Adige Schiava" o "Schiava
dell'Alto Adige", "Alto Adige" "Schiava  grigia"  o  "Schiava  grigia
dell'Alto  Adige",  "Alto  Adige"  "Colli  di  Bolzano", "Alto Adige"
"Meranese di Collina", "Alto Adige" "Santa Maddalena",  "Alto  Adige"
"Valle  Venosta"  "Schiava",  una resa di uva in vino superiore al 70
per cento per non oltre il 5 per cento e' tollerata, ma  il  prodotto
eccedente  non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ed
e' assunto in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola con o
senza indicazione geografica.
   7. I vini "Alto Adige" o  "dell'Alto  Adige"  (in  lingua  tedesca
"Sudtiroler")  Pinot  bianco,  Chardonnay,  Pinot  grigio, Pinot nero
possono essere elaborati nella tipologia "spumante" purche'  ottenuti
con  mosti  o vini dell'omonimo vitigno e rispondenti alle condizioni
stabilite dal presente disciplinare di produzione.
   La denominazione "Alto Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  (Sudtiroler)
senza  altra qualificazione e' riservata allo spumante ottenuto dalle
uve dei  seguenti  vitigni  iscritti  all'albo  dei  vigneti  e  alle
condizioni   previste   dal  precedente  art.  4:  Pinot  bianco  e/o
Chardonnay non meno del 70 per cento e per la  restante  percentuale,
congiuntamente  o  disgiuntamente  dei  vitigni  Pinot  nero  e Pinot
grigio.
   I vini  "Alto  Adige"  "Terlano"  (in  lingua  tedesca  "Sudtirol"
"Terlaner")  possono  essere  elaborati  nella  tipologia  "spumante"
purche' ottenuti con la spumantizzazione di ciascuno dei vini  aventi
diritto alla predetta denominazione.
   Le   operazioni   di   elaborazione   dei  mosti  o  vini  per  la
spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona  di
vinificazione stabilita per le rispettive uve.
                               Art. 6.
   1.  I  vini  a  denominazione d'origine controllata "Alto Adige" o
"dell'Alto Adige" di cui all'art.  1  del  presente  disciplinare  di
produzione,  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
I. "Alto Adige":
   Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):
    colore: giallo paglierino;
    odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
    sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Pinot bianco (Weissburgunder):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore:  gradevolmente  amarognolo,  giustamente  acido,  sapido,
caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Pinot grigio (Rulander):
    colore: giallo paglierino;
    odore: non molto spiccato, gradevole;
    sapore: asciutto pieno, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Chardonnay:
    colore: giallo verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico, fruttato;
    sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Riesling italico:
    colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
    odore: delicato gradevole;
    sapore: secco pieno, leggero di corpo;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Riesling renano (Rheinriesling):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fresco;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Riesling X Sylvaner (Muller Thurgau):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato, leggermente aromatico;
    sapore: asciutto, morbido, fruttato;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Sylvaner (Silvaner):
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
    sapore: asciutto, delicato, fruttato;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Sauvignon:
    colore: giallo tendente al verdognolo;
    odore: gradevole fruttato;
    sapore: asciutto, con aroma caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Traminer aromatico (Gewurztraminer):
    colore: giallo paglierino a dorato;
    odore: leggermente aromatico fino a intenso;
    sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Moscato rosa (Rosenmuskateller):
    colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
    odore: delicato e gradevole;
    sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
    colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmoni;
    odore: delicato, gradevole;
    sapore: non molto di corpo, armonico, elegante fresco;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Lagrein o Lagrein scuro (Lagrein o Lagrein dunkel):
    colore: rubino intenso fino a granato carico;
    odore: asciutto, gradevole tipico della varieta';
    sapore: morbido, vellutato, pieno;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Merlot rosato o Merlot rose' (Merlot Kretzer o Merlot Rose'):
    colore: rosato con riflessi arancioni;
    odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
    sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Merlot:
    colore: rosso rubino;
    odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
    sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc-Cabernet:
    colore: rubino intenso fino a granato carico;
    odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
    sapore: asciutto, pieno lievemente tannico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Cabernet - Lagrein:
    colore: rubino intenso fino a granato carico;
    odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
    sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Cabernet - Merlot:
    colore: rubino intenso fino a granato;
    odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
    sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
   Pinot nero (Blauburgunder):
    colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
    odore: etereo, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto  morbido  o  pieno  con  retrogusto  amarognolo,
armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   Pinot  nero  rosato  o  Pinot  nero rose' (Blauburgunder Kretzer o
Blauburgunder Rose'):
    colore: rosato;
    odore: fruttato, armonico, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico, gradevole;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Malvasia (Malvasier):
    colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
    odore: gradevole, profumato;
    sapore: asciutto morbido, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Schiava (Vernatsch):
    colore: da rosso rubino chiaro a medio;
    odore: gradevole, fruttato caratteristico;
    sapore: morbido, leggermente da mandorla, gradevole;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Schiava grigia (Grauvernatsch):
    colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
    sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   Spumante:
    spuma: fine, regolare, persistente;
    colore: giallo paglierino con riflessi da verdolini;
    odore: secco, se del tipo "Extra brut", leggermente abboccato, se
del tipo "Brut", morbido, giustamente pieno;
    gradazione minima alla produzione: 10,5;
    titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
II. "Alto Adige" "Colle di Bolzano":
    colore: rosso rubino da chiaro a medio;
    odore: profumato caratteristico;
    sapore: pieno, morbido armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
III. "Alto Adige" "Meranese di Collina":
    colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
    odore: caratteristico con leggero profumo;
    sapore: armonico, sapido;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
IV. "Alto Adige" "Santa Maddalena":
    colore: da rosso rubino a granato intenso;
    odore:  vinoso,  caratteristico,  con  profumo  ricordante quello
della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
    sapore: pieno, vellutato, leggermente da mandorla, sapido;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 20 per mille.
V. "Alto Adige" "Terlano":
   Bianco:
    colore: giallo paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, fruttato e delicato;
    sapore: asciutto, giustamente acido;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Pinot bianco (Weissburgunder):
    colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato;
    odore: caratteristico;
    sapore: asciutto, mediamente pieno;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Chardonnay:
    colore: giallo verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico, fruttato;
    sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Riesling italico (Welschriesling):
    colore: giallo verdognolo;
    odore: caratteristico del vitigno;
    sapore: asciutto, vivace, di corpo armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Riesling renano (Rheinriesling):
    colore: giallo verdognolo tendente al giallo;
    odore: caratteristico del vitigno;
    sapore: asciutto, di corpo armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Silvaner o (Sylvaner):
    colore: giallo verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: di corpo armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Muller Thurgau:
    colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: di corpo armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Sauvignon:
    colore: giallo verdognolo tendente al paglierino;
    odore: delicato, leggermente aromatico;
    sapore: pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 12;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Spumante (tutti i tipi):
    spuma: fine, regolare, persistente;
    colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
    odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
    sapore: secco, se del tipo "Extra brut", leggermente abboccato se
del tipo "Brut", morbido, giustamente pieno;
    gradazione alcolica minima alla produzione: 10,5;
    titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;
    acidita' totale minima: 6 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
VI. "Alto Adige" "Valle Isarco":
   Pinot grigio (Rulander):
    colore: giallo paglierino;
    odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;
    sapore:   asciutto,   di   corpo,   fresco,   sapido,  gradevole,
caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Silvaner (Sylvaner):
    colore: giallo chiaro, verdognolo;
    odore: vinoso e  leggero  profumo  delicato,  caratteristico  del
vitigno;
    sapore:   asciutto,   delicato,  fresco,  giustamente  di  corpo,
caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Veltliner:
    colore: giallo tendente al verdolino;
    odore: vinoso e leggero  profumo  gradevole,  caratteristico  del
vitigno;
    sapore:  asciutto,  fresco,  di  fruttato, sapido, giustamente di
corpo, caratteristico;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Muller Thurgau:
    colore: giallo paglierino con leggeri verdognoli;
    odore: leggero e leggero profumo delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Kerner:
    colore: giallo verdognolo;
    odore: leggermente aromatico, fine;
    sapore: saporito, asciutto, pieno, caratteristico;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Traminer aromatico (Gewurztraminer):
    colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli;
    odore: leggermente aromatico, fino a intenso;
    sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico
e aromatico;
    titolo alcolometrico complessivo minimo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Klausner Leitacher:
    colore: rosso chiaro fino a rubino;
    odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
    sapore: leggermente acidulo, di corpo;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
VII. "Alto Adige" "Valle Venosta":
   Chardonnay:
    colore: giallo, verdognolo;
    odore: delicato, caratteristico fruttato;
    sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Kerner:
    colore: giallo, verdognolo;
    odore: leggermente aromatico, fine;
    sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Muller Thurgau:
    colore:  giallo,  paglierino,  leggermente  chiaro,  con  leggeri
riflessi verdognolo;
    odore: leggero profumo, delicato, caratteristico aromatico;
    sapore: asciutto, fresco, fruttato;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   Pinot bianco (Weissburgunder):
    colore: giallo, paglierino, tendente verdognolo;
    odore: gradevole, caratteristico;
    sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido e asciutto;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Pinot grigio (Rulander):
    colore: giallo, paglierino;
    odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;
    sapore: asciutto, caratteristico;
     titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Riesling:
    colore: giallo, paglierino, tendente al verdognolo;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, caratteristico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Traminer aromatico (Gewurztraminer):
    colore: giallo, leggermente chiaro con riflessi verdognoli;
    odore: leggermente aromatico fino a intenso;
    sapore: asciutto, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico
e aromatico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
   Pinot nero (Blauburgunder):
    colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
    odore: etero, gradevole, caratteristico;
    sapore:  asciutto,  morbido  o  pieno  con  retrogusto amarognolo
armonico;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   Schiava (Vernatsch):
    colore: da rosso rubino chiaro a medio;
    odore: gradevole, fruttato caratteristico;
    sapore: morbido, gradevole;
    titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   2.  I  vini  "Alto  Adige"  o  dell'"Alto  Adige",  "Alto   Adige"
"Terlano",  "Alto  Adige"  "Valle  Isarco", ottenuti da uve Cabernet,
Merlot, Pinot nero, Lagrein,  Sauvignon,  Chardonnay,  Pinot  bianco,
Pinot   grigio   possono  presentare  il  caratteristico  profumo  di
"goudron" (catrame) se invecchiati in botti di legno.
   3. E' facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto
secco netto.
                               Art. 7.
   I)  Per  i  vini  di  cui  all'art. 1 del presente disciplinare e'
consentito  l'uso  di  indicazioni   geografiche   e   toponomastiche
aggiuntive   che   facciano   riferimento  a  unita'  amministrative,
frazioni,   aree   piu'   ristrette    specificatamente    delimitate
(sottozone),  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,  alle  condizioni  previste
dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.
   Per   il   prodotto   delle  sottozone  come  sopra  delimitate  e
rispondente alle caratteristiche e  condizioni  produttive  stabilite
dal  relativo  decreto,  che  si intende far parte a ogni effetto del
presente disciplinare,  e'  consentito  l'impiego  nell'etichettatura
della  menzione  "vigna"  o  "Gewachs"  o "Wachstum" accompagnata dal
relativo toponimo.
   Per il vino "Alto Adige" "Meranese di Collina" tra le  indicazioni
di localita' sono consentite soltanto le seguenti: Kuchelberg, Gneid,
Rosengarten,  Lebenberg,  Labers,  e  per il vino "Alto Adige" "Santa
Maddalena" tra le indicazioni di localita' sono  consentite  soltanto
le  seguenti:  Santa  Giustina  (St. Justina), Laitago (Laitach), San
Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen)  e
Rena (Sand).
   II)  Per  i  vini  "Alto  Adige Lagrein scuro" (o Lagrein) e "Alto
Adige Lagrein rosato" (o rose'),  ottenuti  con  uve  provenienti  da
vigneti  siti  nel  comune  di  Bolzano,  e'  consentito  indicare in
etichetta la specificazione "Lagrein di  Gries",  in  lingua  tedesca
"Grieser Lagrein" o "Lagrein aus Gries".
   III) Per i vini "Alto Adige" "Meranese di Collina" ottenuti da uve
provenienti  da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello)
di Tirolo e' consentito indicare in etichetta "del Burgraviato" o, in
lingua tedesca "Burggrafler".
   IV) Per i vini "Alto Adige"  "Santa  Maddalena"  prodotti  da  uve
ottenute  da  vigneti  siti  nella  zona  d'origine piu' antica, gia'
indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre  1931  (in  Gazzetta
Ufficiale  n.  290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione
del territorio di produzione del  vino  tipico  Santa  Maddalena,  e'
consentito  l'uso  della  specificazione  aggiuntiva  "classico" o in
lingua tedesca "klassisch" o "klassisches Ursprungsgebiet".
   V) Per i vini "Alto Adige" "Terlano" prodotti da uve  ottenute  da
vigneti  siti nella zona di origine piu' antica, costituita da comuni
di  Terlano,  Andriano  e   Nalles,   e'   consentito   l'uso   della
specificazione aggiuntiva "classico", in lingua tedesca "klassisch" o
"klassisches Ursprungsgebiet".
   VI)  Per  i  vini  "Alto  Adige"  "Valle  Isarco" prodotti con uve
ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e  Varna,  compresi
nel  territorio  delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per
la suddetta denominazione, e' consentito  indicare  in  etichetta  la
specificazione "di Bressanone", in lingua tedesca "Brixner".
   VII)  I vini "Alto Adige Lagrein scuro" (o "Lagrein"), "Alto Adige
Merlot", "Alto Adige Pinot nero", "Alto  Adige  Cabernet"  ("Cabernet
Sauvignon"  e/o  "franc"),  "Alto Adige Cabernet-Merlot", "Alto Adige
Cabernet-Lagrein", se sottoposti ad un periodo di  invecchiamento  di
almeno due anni, possono portare in etichetta la qualifica "riserva".
Il  periodo  di  invecchiamento  di  cui  sopra decorre dal 1 gennaio
successivo alla produzione di uve.
   VIII)   La   menzione   tradizionale   "denominazione    d'origine
controllata"  deve essere riportata in etichetta immediatamente al di
sotto del nome di origine "Alto Adige"  o  "dell'Alto  Adige"  con  o
senza  menzioni  di  vitigno  o  al di sotto del nome d'origine "Alto
Adige" e della menzione geografica di cui all'art. 1.
   Il nome del vitigno, se del caso, puo' precedere,  o  accompagnare
nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini "Alto Adige" o
"dell'Alto  Adige"  a  condizione  che venga indicato in caratteri di
uguale o non maggiore dimensione.
   IX)  E'  vietato  usare  assieme  alla  denominazione  di  origine
controllata  qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva  diversa da quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
"extra",  "fine", "scelto", "selezionato" e similari. Sulle bottiglie
e gli altri recipienti contenenti i vini  a  denominazione  d'origine
"Alto  Adige"  puo' figurare l'indicazione dell'annata di produzione,
purche' veritiera e documentabile.
   L'indicazione dell'annata di  produzione  delle  uve  deve  sempre
figurare  nei casi in cui i vini siano designati, in conformita' alle
norme del presente disciplinare con le specificazioni "riserva",  "di
Gries"  ("Grieser"  o  "aus  Gries"),  "di  Bressanone"  ("Brixner"),
"classico"  ("Klassisch"  o  "klassisches   Ursprungsgebiet"),   "del
Burgraviato" ("Burggrafler"), "vigna" ("Wachstum o Gewachs").
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
   Le   indicazioni   tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  "viticoltore",   "fattoria",   "tenuta",
"podere",  "cascina",  ed  altri  termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
   Le   menzioni   consentite   nell'etichettatura   possono   essere
utilizzate  nelle lingue italiana e/o tedesca, in base alle norme sul
bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.
                               Art. 8.
   I. Il vino "Alto Adige Schiava grigia" o "Schiava grigia dell'Alto
Adige" deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglia  di
volume  nominale  di  litri  0,375  e 0,750 con tappo di sughero raso
bocca, con o senza capsula.
   Per il vino "Alto Adige" "Santa Maddalena" immesso al  consumo  in
bottiglia sono previste le seguenti chiusure:
     a)  0,375  o  0,75  litri, tappo a sughero con o senza capsula o
tappo a vite;
     b) 0,25, 0,5, 1 litri, tappo di sughero o  tappo  a  corona  con
capsula, o tappo a vite;
     c)  1,5  litri  magnum  tipo bordolese con tappo a sughero con o
senza capsula.