Art. 6. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con le indicazioni geografiche tipiche "Alta Valle della Greve", "Colli della Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di Magra", "Toscano" o "Toscana" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nei corrispondenti annessi disciplinari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 ottobre 1995 Il dirigente: ADINOLFI