Art. 6.
  Chiunque produce, pone in vendita o comunque  distribuisce  per  il
consumo vini con le indicazioni geografiche tipiche "Alta Valle della
Greve",  "Colli  della  Toscana centrale", "Maremma toscana", "Val di
Magra",  "Toscano"  o  "Toscana"  e'  tenuto,  a  norma   di   legge,
all'osservanza   delle  condizioni  e  dei  requisiti  stabiliti  nei
corrispondenti annessi disciplinari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 ottobre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI