ANNESSO A Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" e' riservata ai seguenti vini: bianchi; rossi, anche nella tipologia novello; rosati. I vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni a bacca bianca o rossa, non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" ricadente nella provincia di Firenze e' delimitata come segue: dal centro di San Casciano il confine segue la strada provinciale Grevigina fino a Mercatale Val di Pesa e prosegue fino alla localita' Quattrostrade fino al bivio di San Fabiano. La linea di delimitazione segue la strada provinciale fino all'abitato di Panzano da qui passa per Campana e lungo la strada comunale fino al bivio di Sala per proseguire sulla strada comunale vecchia di Lamole fino ad incontrare il fiume Greve a quota 518 m s.l.m., da qui risale il corso del fiume lungo il Borro del Cerone fino alla sorgente del fiume Greve. Il confine risale poi fino al crinale (quota 822) e prosegue fino al Monte S. Michele, Poggio Corno, Montedomini. Da Pian della Canonica seguendo la mulattiera fino al Poggio del Sugame. Di qui il confine raggiunge in linea retta Villa Fonzacchino e prosegue lungo la mulattiera fino a Chiocco, da qui per la strada statale 222 fino a strada in Chianti e quindi per la via provinciale fino al bivio di Impruneta, dove scende lungo il confine comunale di Greve sino a raggiungere la strada provinciale Valdigreve e proseguire fino in localita' Falciani, da qui corre sulla sponda sinistra del fiume Greve fino al ponte degli Scopeti, prosegue lungo il fiume Greve fino al limite del territorio del comune di San Casciano, in concomitanza del Borro di Tramonti e risale lungo il confine comunale fino a Casa Boschi dove piega a sinistra lungo la strada provinciale, fino a raggiungere la strada degli Scopeti e congiungersi lungo essa fino a San Casciano Val di Pesa. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" rosso, rosato e novello a tonnellate 10; per i vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" bianchi a tonnellate 12. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10% per i bianchi; 10% per i rosati; 10% per i rossi, anche nella tipologia novello. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Alta Valle della Greve" bianco 10%; "Alta Valle della Greve" rosso 10,5%; "Alta Valle della Greve" rosato 10%; "Alta Valle della Greve" novello 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.