(all. 1 - art. 1)
                                                            ANNESSO A
                 Disciplinare di produzione dei vini
      ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Alta  Valle  della   Greve",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Alta  Valle  della Greve" e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi;
    rossi, anche nella tipologia novello;
    rosati.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della  Greve",
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell'ambito aziendale, da  uno  o  piu'  vitigni  a
bacca  bianca o rossa, non aromatici raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Firenze.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Alta Valle della Greve" ricadente  nella  provincia  di  Firenze  e'
delimitata come segue:
    dal centro di San Casciano il confine segue la strada provinciale
Grevigina fino a Mercatale Val di Pesa e prosegue fino alla localita'
Quattrostrade fino al bivio di San Fabiano. La linea di delimitazione
segue  la strada provinciale fino all'abitato di Panzano da qui passa
per Campana e lungo la strada comunale fino  al  bivio  di  Sala  per
proseguire sulla strada comunale vecchia di Lamole fino ad incontrare
il fiume Greve a quota 518 m s.l.m., da qui risale il corso del fiume
lungo  il  Borro  del  Cerone  fino alla sorgente del fiume Greve. Il
confine risale poi fino al crinale (quota 822)  e  prosegue  fino  al
Monte  S.  Michele, Poggio Corno, Montedomini. Da Pian della Canonica
seguendo la mulattiera fino al Poggio del Sugame. Di qui  il  confine
raggiunge  in  linea  retta  Villa  Fonzacchino  e  prosegue lungo la
mulattiera fino a Chiocco, da qui per la strada statale  222  fino  a
strada  in  Chianti  e quindi per la via provinciale fino al bivio di
Impruneta, dove scende lungo il confine  comunale  di  Greve  sino  a
raggiungere  la  strada  provinciale  Valdigreve e proseguire fino in
localita' Falciani, da qui corre  sulla  sponda  sinistra  del  fiume
Greve fino al ponte degli Scopeti, prosegue lungo il fiume Greve fino
al  limite del territorio del comune di San Casciano, in concomitanza
del Borro di Tramonti e risale lungo il confine comunale fino a  Casa
Boschi  dove  piega  a  sinistra  lungo la strada provinciale, fino a
raggiungere la strada degli Scopeti e congiungersi lungo essa fino  a
San Casciano Val di Pesa.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle della Greve" rosso,
rosato  e  novello  a  tonnellate  10;  per  i  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Alta Valle della Greve" bianchi a tonnellate 12.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Alta Valle della Greve" devono assicurare ai  vini
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10% per i bianchi;
    10% per i rosati;
    10% per i rossi, anche nella tipologia novello.
   Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Alta Valle  della  Greve"
all'atto  dell'immissione  al  consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Alta Valle della Greve" bianco 10%;
    "Alta Valle della Greve" rosso 10,5%;
    "Alta Valle della Greve" rosato 10%;
    "Alta Valle della Greve" novello 10%.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica tipica "Alta  Valle  della  Greve"  e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica "Alta Valle della Greve" puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da  uve  prodotte
da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica  di  cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.