(all. 2 - art. 1)
                                                            ANNESSO B
                 Disciplinare di produzione dei vini
   ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Colli della  Toscana  centrale",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica tipica "Colli della Toscana centrale",
e' riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia novello;
    rosati.
   I vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli  della  Toscana
centrale",  bianchi,  rossi  e  rosati  devono essere ottenuti da uve
provenienti da  vigneti  aventi  nell'ambito  aziendale  le  seguenti
composizioni di vitigni:
   Rosso e rosato:
    vitigni autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di
cui   all'art.   3  con  prevalenza,  da  soli  e  congiuntamente  di
Sangiovese, Ciliegiolo Cabernet  Sauvignon  e  franc,  Merlot,  Pinot
nero, Canaiolo nero, Sirah e Gamay.
   Bianco, anche nella tipologia frizzante:
    vitigni autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di
cui  all'art. 3 con prevalenza, da soli o congiuntamente di Trebbiano
toscano, Vernaccia di San Gimignano, Chardonnay, Pinot bianco,  Pinot
grigio,  Malvasia  del  Chianti,  Vermentino,  Sauvignon  e  Riesling
renano.
   Novello:
    vitigni  a  bacca  rossa  autorizzati  e/o   raccomandati   nelle
rispettive  province  di  cui  all'art.  3  con prevalenza, da soli o
congiuntamente di Sangiovese, Canaiolo nero, Merlot e Gamay.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Colli della Toscana centrale", ricadente nelle province  di  Arezzo,
Firenze, Pistoia, Prato e Siena e' delimitata come segue:
    il  confine  partendo  dalla  Vetta  alle  Croci  in provincia di
Firenze segue in direzione est i limiti dei  comuni  di  Pontassieve,
Rufina,  Pelago,  Reggello, che rimangono cosi' compresi per l'intero
territorio nella zona di  produzione.  Il  confine  quindi  entra  in
provincia  di  Arezzo  e  segue  all'esterno  i  limiti  comunali  di
Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Capolona,
Arezzo fino al suo incontro con la strada statale n.  73.  Da  questo
punto,  lungo  la  strada statale n. 73 fino alla localita' Palazzo e
quindi la strada per Castiglion Fiorentino, il  confine  incontra  di
nuovo  il  limite  del  comune  di  Arezzo che segue fino alla strada
statale n. 71 e lungo questa raggiunge la  ferrovia  Firenze-Roma  in
corrispondenza del capoluogo.
   Da   questo  punto,  prosegue  lungo  il  confine  della  zona  di
produzione del vino bianco Vergine della Val di Chiana  in  direzione
ovest   fino   al  suo  incontro  con  la  ferrovia  Firenze-Roma  in
corrispondenza di Badia al Pino. Prosegue  lungo  la  ferrovia  e  si
immette  sul  confine  del  comune  di  Chiusi in prossimita' del suo
incontro con quello di Cetona. Segue quest'ultimo in  direzione  sud.
In  prossimita' di Piazze si immette sulla strada di San Casciano dei
Bagni e quindi lungo la strada statale n. 321 in direzione nord torna
ad immettersi sul limite del comune di Cetona.  Da  questo  punto  in
direzione nord raggiunge il limite dei comuni di Chiusi, Chianciano e
Montepulciano fino alle sorgenti del torrente Tresa che discende fino
alla strada di Pienza dove si immette sulla strada statale n. 146 che
segue  verso  ovest  fino  al  confine di S. Quirico d'Orcia e quindi
sempre nella stessa direzione lungo questo nuovo limite fino  al  suo
incontro  con  il  confine  di Montalcino. Da questo punto il confine
segue in senso orario il limite di Montalcino e quindi il lato  ovest
dei  comuni  di  Murlo,  Sovicille,  Casole  d'Elsa,  San  Gimignano.
All'incrocio del confine  della  provincia  di  Pisa  il  confine  si
immette in direzione nord sulla strada Volterrana fino al Castagno da
dove  discende  il  torrente Egola fino al confine della provincia di
Pisa che risale in direzione nord fino al suo incontro con quello del
comune  di  Fucecchio.   Segue   tale   limite   fino   alla   strada
Empoli-Fucecchio,  raggiunge  quest'ultimo  e  si  immette  sulla via
Francesca, oltrepassa Pieve a Nievole  e  lungo  il  limite  di  tale
comune in direzione nord segue il limite di Serravalle Pistoiese e da
questo punto si identifica con la zona di produzione del vino Chianti
fino  ad  incontrare,  in localita' Casa Faia in confine di Quarrata.
Segue quest'ultimo in direzione sud-est  per  incontrare  nell'ordine
dei  limiti  dei  comuni  di Carmignano, Poggio a Caiano, Carmignano,
Lastra a Signa, Scandicci; quindi in direzione nord,  Firenze,  Sesto
Fiorentino.  Percorso  tutto  il  limite  nord  del  comune  di Sesto
Fiorentino il confine raggiunge il limite nord del comune di  Fiesole
e lungo questo il punto di partenza di Vetta alle Croci.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale  per  i  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Colli della Toscana centrale", accompagnati o meno
dal  riferimento  al  nome  del  vitigno,  non  deve essere superiore
rispettivamente a tonnellate 12 per  le  tipologie  rosso,  rosato  e
novello, e a tonnellate 14 per la tipologia bianco frizzante.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Colli della Toscana centrale", seguita o meno  dal
riferimento   al   vitigno,  devono  assicurare  ai  vini  un  titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
    9% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    10% per i rosati;
    10% per i rossi, anche nella tipologia novello.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica  "Colli
della  Toscana  centrale", rossi e' consentita la pratica del governo
all'uso toscano purche' le relative operazioni siano  ultimate  entro
il 31 dicembre dell'anno della vendemmia.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Colli  della  Toscana
centrale",   all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono  avere  i
seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
    "Colli della Toscana centrale" bianco 9,5%;
    "Colli della Toscana centrale" rosso 10,5% anche nella  tipologia
novello;
    "Colli della Toscana centrale" rosato 10,5%;
    "Colli della Toscana centrale" frizzante 10%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale"
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste  nel  presente  disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Colli della  Toscana  centrale"
puo'  essere  utilizzata  come  ricaduta  per  i vini ottenuti da uve
prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del  territorio  delimitato
nel  precedente  art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine controllata, a condizione che i vini  per  i
quali  si  intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.