ANNESSO B Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia novello; rosati. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale le seguenti composizioni di vitigni: Rosso e rosato: vitigni autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art. 3 con prevalenza, da soli e congiuntamente di Sangiovese, Ciliegiolo Cabernet Sauvignon e franc, Merlot, Pinot nero, Canaiolo nero, Sirah e Gamay. Bianco, anche nella tipologia frizzante: vitigni autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art. 3 con prevalenza, da soli o congiuntamente di Trebbiano toscano, Vernaccia di San Gimignano, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Malvasia del Chianti, Vermentino, Sauvignon e Riesling renano. Novello: vitigni a bacca rossa autorizzati e/o raccomandati nelle rispettive province di cui all'art. 3 con prevalenza, da soli o congiuntamente di Sangiovese, Canaiolo nero, Merlot e Gamay. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", ricadente nelle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Prato e Siena e' delimitata come segue: il confine partendo dalla Vetta alle Croci in provincia di Firenze segue in direzione est i limiti dei comuni di Pontassieve, Rufina, Pelago, Reggello, che rimangono cosi' compresi per l'intero territorio nella zona di produzione. Il confine quindi entra in provincia di Arezzo e segue all'esterno i limiti comunali di Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Castiglion Fibocchi, Capolona, Arezzo fino al suo incontro con la strada statale n. 73. Da questo punto, lungo la strada statale n. 73 fino alla localita' Palazzo e quindi la strada per Castiglion Fiorentino, il confine incontra di nuovo il limite del comune di Arezzo che segue fino alla strada statale n. 71 e lungo questa raggiunge la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza del capoluogo. Da questo punto, prosegue lungo il confine della zona di produzione del vino bianco Vergine della Val di Chiana in direzione ovest fino al suo incontro con la ferrovia Firenze-Roma in corrispondenza di Badia al Pino. Prosegue lungo la ferrovia e si immette sul confine del comune di Chiusi in prossimita' del suo incontro con quello di Cetona. Segue quest'ultimo in direzione sud. In prossimita' di Piazze si immette sulla strada di San Casciano dei Bagni e quindi lungo la strada statale n. 321 in direzione nord torna ad immettersi sul limite del comune di Cetona. Da questo punto in direzione nord raggiunge il limite dei comuni di Chiusi, Chianciano e Montepulciano fino alle sorgenti del torrente Tresa che discende fino alla strada di Pienza dove si immette sulla strada statale n. 146 che segue verso ovest fino al confine di S. Quirico d'Orcia e quindi sempre nella stessa direzione lungo questo nuovo limite fino al suo incontro con il confine di Montalcino. Da questo punto il confine segue in senso orario il limite di Montalcino e quindi il lato ovest dei comuni di Murlo, Sovicille, Casole d'Elsa, San Gimignano. All'incrocio del confine della provincia di Pisa il confine si immette in direzione nord sulla strada Volterrana fino al Castagno da dove discende il torrente Egola fino al confine della provincia di Pisa che risale in direzione nord fino al suo incontro con quello del comune di Fucecchio. Segue tale limite fino alla strada Empoli-Fucecchio, raggiunge quest'ultimo e si immette sulla via Francesca, oltrepassa Pieve a Nievole e lungo il limite di tale comune in direzione nord segue il limite di Serravalle Pistoiese e da questo punto si identifica con la zona di produzione del vino Chianti fino ad incontrare, in localita' Casa Faia in confine di Quarrata. Segue quest'ultimo in direzione sud-est per incontrare nell'ordine dei limiti dei comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Carmignano, Lastra a Signa, Scandicci; quindi in direzione nord, Firenze, Sesto Fiorentino. Percorso tutto il limite nord del comune di Sesto Fiorentino il confine raggiunge il limite nord del comune di Fiesole e lungo questo il punto di partenza di Vetta alle Croci. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale per i vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 12 per le tipologie rosso, rosato e novello, e a tonnellate 14 per la tipologia bianco frizzante. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9% per i bianchi, anche nella tipologia frizzante; 10% per i rosati; 10% per i rossi, anche nella tipologia novello. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. Per la produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", rossi e' consentita la pratica del governo all'uso toscano purche' le relative operazioni siano ultimate entro il 31 dicembre dell'anno della vendemmia. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale", all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Colli della Toscana centrale" bianco 9,5%; "Colli della Toscana centrale" rosso 10,5% anche nella tipologia novello; "Colli della Toscana centrale" rosato 10,5%; "Colli della Toscana centrale" frizzante 10%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Colli della Toscana centrale" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.