(all. 4 - art. 1)
                                                            ANNESSO D
                 Disciplinare di produzione dei vini
           ad indicazione geografica tipica "Val di Magra"
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Val di  Magra",  accompagnata  o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica "Val di Magra" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi;
    rossi;
    rosati.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Val di  Magra",  bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
aventi, nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni di vitigni:
     a) bianco:
     vitigni  base:  vermentino,  albarola,  durella,  trebbiano  t.,
verdello b., da soli o congiuntamente;
     vitigni  secondari:  quelli  raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Massa Carrara;
     b) rosso:
     vitigni base: pollera, ciliegiolo, groppello merlot, da  soli  o
congiuntamente;
     vitigni  secondari:  quelli  raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Massa Carrara;
     c) rosato:
     vitigni base: pollera, ciliegiolo, da soli o congiuntamente;
     vitigni secondari: quelli raccomandati e/o  autorizzati  per  la
provincia di Massa Carrara.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Val  di  Magra"  comprende  parte  del territorio amministrativo dei
comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla,  Licciana,  Tresara,
Villafranca,  Podenzana,  Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone e
parte del comune di Fosdinova in provincia  di  Massa  Carrara.  Tale
zona e' cosi' delimitata:
    (84-II)  partendo  dall'intersecazione  della Autocamionale della
Cisa con il Canal del Rio si scende lungo l'alveo di questo sino alla
confluenza con il torrente Magriola; lo si segue fino a  raggiungere,
in  prossimita' della localita' di Mignegno la s.s. n. 62 della Cisa.
Si   risale   quindi   per    strada    asfaltata,    in    direzione
Cargalla-Molinello  per circa km 4, quindi la si abbandona procedendo
in direzione SE per un breve tratto e in direzione sud parallelamente
al corso del fiume Magra ricollegandosi alla strada  che  conduce  ai
Prati di Logarghena.
   Giunti  in prossimita' della Cima dei Piaggi si segue verso sud la
strada diretta a Serravalle. (85-II) Dalle pendici del M. Ferdana  si
prosegue  ancora verso S riportandosi sulla strada che giunge a Rocca
Siggillina; da qui lungo il torrente Caprio e successivamente per  il
Fosso  d'Arela  si torna sulla carreggiabile percorrendola per alcuni
km, toccando il centro abitato di Bigli e da qui lungo il confine con
il comune di Bagnone.  Indi  si  procede  trasversalmente  portandosi
nelle  vicinanze  della  loc.  Stazzone  e  di  seguito  per  Vico  e
Treschietto. (96-IV) Da questo paese si segue  la  carreggiabile  per
Iera  e  la  si  lascia  in  direzione  sud incrociando quella che da
Bagnone  raggiunge  Taponecco  e  da  qui  piu'  sotto  il  paese  di
Tavernelle.  Si  segue  ininterrottamente  il confine tra i comuni di
Bagnone e Comano  quindi  quello  tra  Comano  e  Fivizzano  per  poi
abbandonarlo  nei pressi del M. Monterchi dove si segue la strada per
Pognana: lasciando sulla destra la strada che porta  a  Fivizzano  si
prosegue   per   Signano   ed  Uglianfreddo  e  ancora  si  segue  la
carreggiabile sino  ai  piedi  del  Monte  Pecio.  (96-I)  Si  scende
attraverso il Fosso della Pezzola alla loc. "Il Castello" e da qui ci
si porta sul limite di provincia seguendolo (96-IV), fino a confluire
sul  tratto  ferroviario  che  collega  Aulla  alla Garfagnana; lo si
percorre sino oltre il paese di Equi Terme  per  poi  successivamente
abbandonarlo  in  loc. Ponte di Monzone. (96-III) Da Ponte di Monzone
si percorre la strada che per Isolano e Terenzano passa da Marciaso e
culmina  in  localita'  "La  Foce"  nelle  vicinanze  del  paese   di
Fosdinovo.  Si  procede quindi sulla s.s. n. 446 in direzione Carrara
toccando le frazioni di Castelpoggio e Gragnana e la si lascia subito
dopo  quest'ultimo  abitato   attraversando   il   torrente   omonimo
portandosi  sul  confine superiore del comprensorio di produzione del
"Candia dei Colli Apuani". Lo si percorre interamente  per  tutta  la
sua  estensione,  da  Carrara  in  direzione  Massa  e  Montignoso  e
ritornando nel comune di Carrara, in  localita'  Fossone  Basso,  per
abbandonarlo alla intersezione con il limite provinciale (Massa C./La
Spezia).   Si   risale  a  nord  seguendo  sempre  lo  stesso  limite
provinciale, includendo parte dell'area di produzione dei  "Colli  di
Luni  D.O.C."  ricadenti  nel  territorio regionale, fino oltre il M.
Castellaro per poi ridiscendere a quota 382 negli abitati di Agnedo e
Pietrasalta. Si procede lungo la carreggiabile toccando le  localita'
di  Camporella e Castello giungendo al paese di Tresana. In direzione
NE si incontrano quindi le loc. di Lorenzana e Popetto,  si  percorre
poi  tratto  del  limite comunale Tresana-Mulazzo abbandonandolo dopo
circa 2 km per Terceretoli, da questo paese si risale  verso  Mulazzo
sempre per strada asfaltata; poco prima del paese si risale il canale
Marzano  e  si  procede per Pozzo e Busatica per poi giungere in loc.
Castagnetoli. (84-II) Da qui si segue la  carreggiata  per  Arzelato,
dove, superato l'abitato, lungo il fosso dei Lamoni si raggiungono le
loc.  di Torrano e Valle dopodiche' ci si riporta ad ovest sul limite
comunale Zeri-Pontremoli seguendolo sino alla A12 e da cui si termina
all'intersezione con il Canal del Rio.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad indicazione geografica tipica "Val di Magra" bianco, rosso e
rosato a tonnellate 10.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Val di Magra" seguita o meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 10,0% per tutte le tipologie.
   Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore  puo'
essere ridotto dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non
deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra"  anche  con
la  specificazione  del  nome del vitigno all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici  totali
minimi:
    "Val di Magra" bianco 10,5%;
    "Val di Magra" rosso 10,5%;
    "Val di Magra" rosato 10,5%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Val  di  Magra" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Val  di  Magra" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti   coltivati   nell'ambito   del   territorio  delimitato  nel
precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica  di  cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.