ANNESSO D Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Val di Magra", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Val di Magra" e' riservata ai seguenti vini: bianchi; rossi; rosati. I vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni di vitigni: a) bianco: vitigni base: vermentino, albarola, durella, trebbiano t., verdello b., da soli o congiuntamente; vitigni secondari: quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara; b) rosso: vitigni base: pollera, ciliegiolo, groppello merlot, da soli o congiuntamente; vitigni secondari: quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara; c) rosato: vitigni base: pollera, ciliegiolo, da soli o congiuntamente; vitigni secondari: quelli raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Massa Carrara. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Val di Magra" comprende parte del territorio amministrativo dei comuni di Fivizzano, Casola in Lunigiana, Aulla, Licciana, Tresara, Villafranca, Podenzana, Pontremoli, Filattiera, Mullazzo, Bagnone e parte del comune di Fosdinova in provincia di Massa Carrara. Tale zona e' cosi' delimitata: (84-II) partendo dall'intersecazione della Autocamionale della Cisa con il Canal del Rio si scende lungo l'alveo di questo sino alla confluenza con il torrente Magriola; lo si segue fino a raggiungere, in prossimita' della localita' di Mignegno la s.s. n. 62 della Cisa. Si risale quindi per strada asfaltata, in direzione Cargalla-Molinello per circa km 4, quindi la si abbandona procedendo in direzione SE per un breve tratto e in direzione sud parallelamente al corso del fiume Magra ricollegandosi alla strada che conduce ai Prati di Logarghena. Giunti in prossimita' della Cima dei Piaggi si segue verso sud la strada diretta a Serravalle. (85-II) Dalle pendici del M. Ferdana si prosegue ancora verso S riportandosi sulla strada che giunge a Rocca Siggillina; da qui lungo il torrente Caprio e successivamente per il Fosso d'Arela si torna sulla carreggiabile percorrendola per alcuni km, toccando il centro abitato di Bigli e da qui lungo il confine con il comune di Bagnone. Indi si procede trasversalmente portandosi nelle vicinanze della loc. Stazzone e di seguito per Vico e Treschietto. (96-IV) Da questo paese si segue la carreggiabile per Iera e la si lascia in direzione sud incrociando quella che da Bagnone raggiunge Taponecco e da qui piu' sotto il paese di Tavernelle. Si segue ininterrottamente il confine tra i comuni di Bagnone e Comano quindi quello tra Comano e Fivizzano per poi abbandonarlo nei pressi del M. Monterchi dove si segue la strada per Pognana: lasciando sulla destra la strada che porta a Fivizzano si prosegue per Signano ed Uglianfreddo e ancora si segue la carreggiabile sino ai piedi del Monte Pecio. (96-I) Si scende attraverso il Fosso della Pezzola alla loc. "Il Castello" e da qui ci si porta sul limite di provincia seguendolo (96-IV), fino a confluire sul tratto ferroviario che collega Aulla alla Garfagnana; lo si percorre sino oltre il paese di Equi Terme per poi successivamente abbandonarlo in loc. Ponte di Monzone. (96-III) Da Ponte di Monzone si percorre la strada che per Isolano e Terenzano passa da Marciaso e culmina in localita' "La Foce" nelle vicinanze del paese di Fosdinovo. Si procede quindi sulla s.s. n. 446 in direzione Carrara toccando le frazioni di Castelpoggio e Gragnana e la si lascia subito dopo quest'ultimo abitato attraversando il torrente omonimo portandosi sul confine superiore del comprensorio di produzione del "Candia dei Colli Apuani". Lo si percorre interamente per tutta la sua estensione, da Carrara in direzione Massa e Montignoso e ritornando nel comune di Carrara, in localita' Fossone Basso, per abbandonarlo alla intersezione con il limite provinciale (Massa C./La Spezia). Si risale a nord seguendo sempre lo stesso limite provinciale, includendo parte dell'area di produzione dei "Colli di Luni D.O.C." ricadenti nel territorio regionale, fino oltre il M. Castellaro per poi ridiscendere a quota 382 negli abitati di Agnedo e Pietrasalta. Si procede lungo la carreggiabile toccando le localita' di Camporella e Castello giungendo al paese di Tresana. In direzione NE si incontrano quindi le loc. di Lorenzana e Popetto, si percorre poi tratto del limite comunale Tresana-Mulazzo abbandonandolo dopo circa 2 km per Terceretoli, da questo paese si risale verso Mulazzo sempre per strada asfaltata; poco prima del paese si risale il canale Marzano e si procede per Pozzo e Busatica per poi giungere in loc. Castagnetoli. (84-II) Da qui si segue la carreggiata per Arzelato, dove, superato l'abitato, lungo il fosso dei Lamoni si raggiungono le loc. di Torrano e Valle dopodiche' ci si riporta ad ovest sul limite comunale Zeri-Pontremoli seguendolo sino alla A12 e da cui si termina all'intersezione con il Canal del Rio. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra" bianco, rosso e rosato a tonnellate 10. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,0% per tutte le tipologie. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo' essere ridotto dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Val di Magra" anche con la specificazione del nome del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Val di Magra" bianco 10,5%; "Val di Magra" rosso 10,5%; "Val di Magra" rosato 10,5%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Val di Magra" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Val di Magra" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.