(all. 5 - art. 1)
                                                            ANNESSO E
                 Disciplinare di produzione dei vini
       ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana"
                               Art. 1.
   La  indicazione   geografica   tipica   "Toscano"   o   "Toscana",
accompagnata  o  meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente
disciplinare di produzione, e' riservata  ai  mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La   indicazione   geografica  tipica  "Toscano"  o  "Toscana"  e'
riservata ai seguenti vini:
    bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato;
    rossi, anche nella tipologia novello e abboccato;
    rosati, anche nella tipologia abboccato.
   I vini ad indicazione  geografica  tipica  "Toscano"  o  "Toscana"
bianchi,  rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  da  uno  o  piu'  vitigni
raccomandati   e/o  autorizzati  nelle  rispettive  province  di  cui
all'art. 3.
   L'indicazione geografica tipica  "Toscano"  o  "Toscana",  con  la
specificazione  di  uno  dei  sottoindicati  vitigni raccomandati e/o
autorizzati per ciascuna provincia, e' riservata ai vini ottenuti  da
vigneti   composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%  dai
corrispondenti  vitigni:  Chardonnay,   Canaiolo   nero,   Trebbiano,
Alicante,  Malvasia,  Aleatico,  Cabernet  Sauvignon,  Pinot  grigio,
Sangiovese, Ciliegiolo, Vermentino, Verdello, Cabernet Franc,  Syrah,
Merlot, Sauvignon, Traminer.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo  raccomandati  e/o autorizzati per le corrispondenti province
fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana"  con
la  specificazione  di  uno  dei vitigni di cui al presente articolo,
possono essere  prodotti  anche  nella  tipologia  frizzante,  per  i
vitigni  a  bacca  bianca,  novello  per  i  vitigni  a  bacca rossa,
abboccato per tutti i vitigni.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica
"Toscano" o "Toscana" comprende  l'intero  territorio  amministrativo
delle  province  di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nella regione Toscana.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata,  nell'ambito  aziendale,  per  i  vini  ad indicazione
geografica tipica "Toscano"  o  "Toscana"  accompagnati  o  meno  dal
riferimento   al   nome   del  vitigno,  non  deve  essere  superiore
rispettivamente  a  tonnellate  13,5  per le tipologie rosso, rosato,
novello e frizzante; a tonnellate 14,5 per le tipologie bianco.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica   tipica   "Toscano"   o  "Toscana"  seguita  o  meno  dal
riferimento  al  vitigno,  devono  assicurare  ai  vini   un   titolo
alcolometrico   volumico  naturale  minimo  di:  9,0%  per  tutte  le
tipologie.
   Nel caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli,  detti  valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   I vini ad indicazione  geografica  tipica  "Toscano"  o  "Toscana"
anche  con  la  specificazione  del nome del vitigno, nella tipologia
abboccato,  devono  avere  all'atto  dell'immissione  al  consumo  un
massimo di 25 grammi/litro di zuccheri.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non
deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   Tutti   i  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Toscano"  o
"Toscana" anche con la specificazione del nome del  vitigno  all'atto
dell'immissione  al  consumo  devono  avere  un  titolo alcolometrico
volumico totale minimo non inferiore al 9,5%.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Toscano"  o  "Toscana"  e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione,  ivi  compresi  gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Toscano"  o  "Toscana" puo'
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da  uve  prodotte
da  vigneti  coltivati  nell'ambito  del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata, a condizione che i vini per i
quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica  di  cui
trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie
di cui al presente disciplinare.