ANNESSO E Disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" Art. 1. La indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e abboccato; rossi, anche nella tipologia novello e abboccato; rosati, anche nella tipologia abboccato. I vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di cui all'art. 3. L'indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana", con la specificazione di uno dei sottoindicati vitigni raccomandati e/o autorizzati per ciascuna provincia, e' riservata ai vini ottenuti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni: Chardonnay, Canaiolo nero, Trebbiano, Alicante, Malvasia, Aleatico, Cabernet Sauvignon, Pinot grigio, Sangiovese, Ciliegiolo, Vermentino, Verdello, Cabernet Franc, Syrah, Merlot, Sauvignon, Traminer. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante, per i vitigni a bacca bianca, novello per i vitigni a bacca rossa, abboccato per tutti i vitigni. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, nella regione Toscana. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" accompagnati o meno dal riferimento al nome del vitigno, non deve essere superiore rispettivamente a tonnellate 13,5 per le tipologie rosso, rosato, novello e frizzante; a tonnellate 14,5 per le tipologie bianco. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,0% per tutte le tipologie. Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. I vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" anche con la specificazione del nome del vitigno, nella tipologia abboccato, devono avere all'atto dell'immissione al consumo un massimo di 25 grammi/litro di zuccheri. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. Tutti i vini ad indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" anche con la specificazione del nome del vitigno all'atto dell'immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al 9,5%. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Toscano" o "Toscana" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.