La Seconda direttiva di coordinamento bancario n. 89/646 ha costituito il presupposto essenziale per l'avvio del "mercato unico europeo" nel settore finanziario. Essa consente infatti alle banche dei paesi appartenenti all'Unione europea di esercitare su tutto il territorio dell'Unione le attivita' annesse al mutuo riconoscimento sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle autorita' degli Stati di appartenenza. La disciplina comunitaria prevede che le banche possono operare in altri Stati appartenenti all'UE, insediandosi con succursali (che rappresentano organizzazioni stabili) ovvero in regime di libera prestazione di servizi (nel qual caso le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento possono essere esercitate senza stabilimento di una succursale, mediante un'organizzazione temporanea). Il "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (D.Lgs. n. 385/93), in conformita' dei principi stabiliti dalla seconda direttiva, disciplina l'operativita' delle banche fuori dai confini nazionali riferendosi alle forme organizzative della succursale e della prestazione di servizi senza stabilimento. Con il presente atto sono emanate le istruzioni di vigilanza in materia di: libera prestazione di servizi delle banche italiane in paesi appartenenti all'UE; prestazione di servizi senza stabilimento delle banche italiane in paesi extracomunitari e delle banche extracomunitarie in Italia, in attuazione dell'art. 16 del testo unico. Le istruzioni definiscono, in particolare, le caratteristiche dei servizi rientranti nella disciplina della "prestazione di servizi senza stabilimento" e descrivono le procedure che dovranno essere seguite dalle banche per operare in tale regime. Per lo svolgimento in un paese extracomunitario di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di servizi, e' previsto l'invio alla Banca d'Italia di una comunicazione preventiva. L'operativita' di banche italiane in regime di prestazione di servizi senza stabilimento in un paese extracomunitario e' soggetta alla normativa del paese ospitante e, comunque, subordinata a un'autorizzazione della Banca d'Italia, rilasciata tenendo conto della situazione tecnico-organizzativa della banca. Un'autorizzazione della Banca d'Italia e' prevista anche per le banche extracomunitarie che intendano operare in Italia. Le istruzioni prevedono, infine, in attuazione dell'art. 18 del testo unico, la possibilita' di operare in regime di libera prestazione di servizi anche per le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento. Le allegate istruzioni, che danno luogo al nuovo capitolo LIX, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esse entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta. Il Governatore: FAZIO