La Seconda  direttiva  di  coordinamento  bancario  n.  89/646  ha
costituito  il  presupposto essenziale per l'avvio del "mercato unico
europeo" nel settore finanziario. Essa consente infatti  alle  banche
dei  paesi  appartenenti all'Unione europea di esercitare su tutto il
territorio dell'Unione le attivita' annesse al  mutuo  riconoscimento
sulla  base  delle  autorizzazioni  rilasciate  dalle autorita' degli
Stati di appartenenza.
   La disciplina comunitaria prevede che le banche possono operare in
altri Stati appartenenti all'UE,  insediandosi  con  succursali  (che
rappresentano  organizzazioni  stabili)  ovvero  in  regime di libera
prestazione di servizi (nel qual caso le attivita' ammesse  al  mutuo
riconoscimento  possono  essere  esercitate senza stabilimento di una
succursale, mediante un'organizzazione temporanea).
   Il "Testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia"
(D.Lgs.  n.  385/93),  in  conformita'  dei  principi stabiliti dalla
seconda direttiva, disciplina l'operativita' delle banche  fuori  dai
confini   nazionali   riferendosi   alle  forme  organizzative  della
succursale e della prestazione di servizi senza stabilimento.
   Con il presente atto sono emanate le istruzioni  di  vigilanza  in
materia  di:  libera  prestazione di servizi delle banche italiane in
paesi appartenenti all'UE; prestazione di servizi senza  stabilimento
delle  banche  italiane  in  paesi  extracomunitari  e  delle  banche
extracomunitarie in Italia, in  attuazione  dell'art.  16  del  testo
unico.
   Le  istruzioni definiscono, in particolare, le caratteristiche dei
servizi rientranti nella disciplina  della  "prestazione  di  servizi
senza  stabilimento"  e  descrivono  le procedure che dovranno essere
seguite dalle banche per operare in tale regime.
   Per lo svolgimento  in  un  paese  extracomunitario  di  attivita'
ammesse  al  mutuo riconoscimento, in regime di libera prestazione di
servizi, e' previsto l'invio alla Banca d'Italia di una comunicazione
preventiva.
   L'operativita' di banche italiane  in  regime  di  prestazione  di
servizi  senza  stabilimento in un paese extracomunitario e' soggetta
alla  normativa  del  paese  ospitante  e,  comunque,  subordinata  a
un'autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  rilasciata  tenendo conto
della situazione tecnico-organizzativa della banca.
   Un'autorizzazione della Banca d'Italia e' prevista  anche  per  le
banche extracomunitarie che intendano operare in Italia.
   Le  istruzioni  prevedono,  infine, in attuazione dell'art. 18 del
testo  unico,  la  possibilita'  di  operare  in  regime  di   libera
prestazione  di  servizi anche per le societa' finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento.
   Le allegate istruzioni, che danno luogo  al  nuovo  capitolo  LIX,
saranno  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Esse
entreranno  in  vigore  decorsi  15  giorni  dalla  data  della  loro
pubblicazione nella Gazzetta.
                                                Il Governatore: FAZIO