Art. 3.
  1. Per essere ammesse alla prova attitudinale le interessate devono
presentare  apposita domanda, redatta in carta semplice, al Ministero
della sanita' - Direzione generale degli ospedali -  Divisione  VI  -
Piazzale  dell'Industria n. 20, Roma. Il termine per la presentazione
della domanda e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello  della  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  La  firma  in calce alla domanda deve essere autenticata da una
delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,  n.
15.