Art. 3. 1. Per essere ammesse alla prova attitudinale le interessate devono presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, al Ministero della sanita' - Direzione generale degli ospedali - Divisione VI - Piazzale dell'Industria n. 20, Roma. Il termine per la presentazione della domanda e' di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorita' indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.