Art. 4. 1. La prova attitudinale, che e' diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacita' all'esercizio della professione, consiste in un esame pratico ed orale, da svolgersi in lingua italiana, sulle seguenti materie: tecniche e metodiche per lo studio di vari organi e apparati; esecuzioni di esami radiografici; anatomia radiografica; elementi di fisica; caratteristiche dei raggi X; diagnostica per immagini; apparecchiature; fisica protezionistica; deontologia professionale. 2. Del giorno, del luogo e dell'ora della prova e' data comunicazione alle interessate almeno quindici giorni prima della prova stessa. 3. La commissione per la valutazione della prova e' costituita con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Del provvedimento e' data notizia alle interessate.