Art. 5.
  1.  La  prova  attitudinale  si intende superata se la candidata ha
conseguito   una   valutazione   positiva   sia   sulle    conoscenze
professionali  e  deontologiche  sia  sulla  capacita'  all'esercizio
professionale.
  2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato.
  3.  Dell'avvenuto  superamento  della  prova  il  presidente  della
commissione rilascia immediata certificazione alla interessata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 ottobre 1995
                                         Il direttore generale: D'ARI