Art. 5. 1. La prova attitudinale si intende superata se la candidata ha conseguito una valutazione positiva sia sulle conoscenze professionali e deontologiche sia sulla capacita' all'esercizio professionale. 2. Il giudizio deve essere adeguatamente motivato. 3. Dell'avvenuto superamento della prova il presidente della commissione rilascia immediata certificazione alla interessata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 1995 Il direttore generale: D'ARI