IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee 94/279/CE del 26 aprile 1994, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo 5a) ad esclusione dell'obiettivo 1, definito dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, per il periodo 1994-1999; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee 94/834/CE del 15 dicembre 1994 recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo dell'obiettivo 5a); Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(94)3655/8 del 21 dicembre 1994 recante approvazione del contributo del FEOGA concesso all'Italia in relazione alle previsioni di spesa per gli interventi strutturali comunitari destinati alla parte agricola dell'obiettivo 5a), di cui al regolamento n. 2328/91, che non rientra nell'obiettivo 1 definito dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio; Vista la propria delibera 20 dicembre 1994 con la quale viene stabilito di correlare l'intervento del Fondo di rotazione per l'obiettivo 5a), aree fuori obiettivo 1, alle stesse percentuali stabilite per le zone degli obiettivi 1 e 5b), fissate con proprie delibere 13 aprile 1994; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili ed attribuite nel contesto delle suddette decisioni dalla Commissione dell'Unione europea - ammontanti complessivamente a 680 MECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 - occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in circa 2.394,1 miliardi di lire, di cui 1.342,6 miliardi di lire per il triennio 1994-1996 e 1.051,5 miliardi di lire per il triennio 1997-1999; Considerata l'opportunita' di ricorrere per tali interventi al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/87, in armonia con la citata delibera CIPE in data 20 dicembre 1994; Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione, limitatamente al primo triennio 1994-1996, rinviando a successive deliberazioni la specificazione annuale delle restanti quote per il periodo 1997-1999; Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 5428 in data 3 luglio 1995 e n. 5915 del 13 luglio 1995; Considerata la necessita' di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte FEOGA gia' cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999 oggetto della presente delibera; Considerato che, in attesa della predetta ricognizione, e' opportuno avviare la fase attuativa della nuova programmazione, sia pure limitando il finanziamento di parte nazionale - per le sole azioni indirette a gestione regionale - al 50 per cento degli importi da prevedere ai sensi della suddetta delibera 20 dicembre 1994 per le annualita' 1994 e 1995; Considerato che con la piu' volte richiamata delibera 20 dicembre 1994, per le sole misure indirette a gestione regionale, si e' gia' provveduto ad una prima assegnazione a valere sulle risorse della legge n. 183/87, ammontante a 165 miliardi di lire, pari a circa il 50 per cento della quota nazionale pubblica relativa all'anno 1994; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini dell'attuazione degli interventi relativi all'obiettivo 5a), per le zone fuori obiettivo 1, e' disposto - per il periodo 1994-1996 - un ulteriore finanziamento pari a 448,648 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87, come indicato nelle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante della presente delibera. 2. In attesa di procedere ad una ricognizione dell'attuazione degli interventi a fronte del FEOGA, gia' cofinanziati dal CIPE con riferimento ad esercizi precedenti, anche allo scopo di individuare la eventuale quota parte confluita nella nuova programmazione 1994-1999, le annualita' 1994 e 1995 - per le sole azioni indirette a gestione regionale - sono state calcolate nella misura pari al 50 per cento della quota da prevedere ai sensi della citata delibera CIPE 20 dicembre 1994. L'annualita' 1994 e', inoltre, al netto della somma di 165 miliardi di lire, gia' assegnata con la medesima delibera 20 dicembre 1994. 3. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore delle regioni e delle province autonome vengono disposti secondo le modalita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568. Tuttavia, tenuto conto che le annualita' relative al 1994 e 1995 sono state determinate provvisoriamente in misura pari al 50 per cento della prevista quota nazionale, l'anticipo da erogare subito dopo la pubblicazione della presente delibera viene calcolato sulle quote autorizzate per il biennio 1994-1995. I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione allo stato di avanzamento delle azioni, sulla base di motivate richieste delle regioni e delle province autonome inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario. 4. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote annuali stabilite nella presente delibera anche negli anni successivi a quello di riferimento, fin quando perdura l'intervento comunitario. 5. Il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali. A tal fine le regioni e le province autonome dovranno adeguarsi tempestivamente alle iniziative assunte e in corso di definizione - nel quadro del partenariato - con la Commissione europea e in sede di conferenza Stato-regioni, in ordine al rafforzamento delle strutture amministrative, alla attivazione del monitoraggio centralizzato degli interventi effettuato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica e con quello delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla revisione delle procedure ed al potenziamento ed ampliamento dell'azione di assistenza tecnica. Il comitato di sorveglianza previsto per le azioni dirette di cui ai regolamenti CEE n. 866/90 e n. 867/90 ed il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per le altre azioni oggetto della presente delibera, rispettivamente, entro il 30 aprile ed il 30 giugno di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio di cui sopra. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, riunisce almeno una volta l'anno il presidente ed il segretario del comitato di sorveglianza nonche' le amministrazioni interessate ed i servizi della commissione, per la verifica complessiva dello stato di attuazione degli interventi in parola. Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate, nonche' le procedure previste dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. Le somme assegnate per il cofinanziamento nazionale potranno essere rideterminate dal CIPE nel primo semestre del 1996, previo esame del Comitato di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 284/94, in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in applicazione a quanto disposto dal sopracitato art. 5, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244. 6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, le regioni e le province autonome interessate effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione puo' effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 8 agosto 1995 Il Presidente delegato: MASERA Registrata alla Corte dei conti il 7 ottobre 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 207