Art. 4. Restano ferme le competenze normativamente stabilite quanto: a) agli atti riservati alla competenza dei dirigenti; b) agli atti che implicano determinazioni di particolare rilevanza politica, amministrativa, economica; ai programmi e agli atti comportanti direttive di ordine generale o alle stesse connesse; agli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni delle Direzioni generali e degli uffici centrali; agli atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri; c) alla nomina di commissioni ministeriali e alle designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, collegi, commissioni, comitati, tanto interni che internazionali; d) agli atti relativi alla nomina, promozione e destinazione del personale; alle decisioni relative ai procedimenti disciplinari riguardanti funzionari appartenenti alle qualifiche dirigenziali; e) alle richieste di pareri al Consiglio di Stato e all'Avvocatura generale dello Stato; f) all'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri da 1 a 5 della legge n. 421/1992. Roma, 20 ottobre 1995 Il Ministro: DINI