Art. 4.
  Restano ferme le competenze normativamente stabilite quanto:
    a) agli atti riservati alla competenza dei dirigenti;
    b)   agli   atti  che  implicano  determinazioni  di  particolare
rilevanza politica, amministrativa, economica; ai  programmi  e  agli
atti comportanti direttive di ordine generale o alle stesse connesse;
agli   atti   comportanti   modificazioni  dell'ordinamento  e  delle
attribuzioni delle Direzioni generali e degli uffici  centrali;  agli
atti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri;
    c) alla nomina di commissioni ministeriali e alle designazioni di
rappresentanti  del  Ministero in seno ad enti, collegi, commissioni,
comitati, tanto interni che internazionali;
    d) agli atti relativi alla nomina, promozione e destinazione  del
personale;  alle  decisioni  relative  ai  procedimenti  disciplinari
riguardanti funzionari appartenenti alle qualifiche dirigenziali;
    e)  alle  richieste  di  pareri   al   Consiglio   di   Stato   e
all'Avvocatura generale dello Stato;
    f)  all'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle
materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), numeri da 1 a 5 della
legge n. 421/1992.
    Roma, 20 ottobre 1995
                                                    Il Ministro: DINI