IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti gli articoli 16, 17 e 18 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  152
del 30 giugno 1988;
  Vista  la  motivata richiesta avanzata dalla regione Sicilia per la
determinazione del valore massimo ammissibile  di  superamento  della
concentrazione massima ammissibile di 50 (Micron(g/l per il parametro
manganese e di 50 mg/l per il parametro magnesio;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 14 dicembre 1994 per la  concessione  della  deroga  con  valore
massimo ammissibile di 250 (Micron(g/l per il manganese e di 200 mg/l
per il magnesio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  deroghe  ai  requisiti di qualita' delle acque destinate al
consumo umano che possono essere disposte dalla  regione  Sicilia  ai
sensi  degli  articoli  17  e  18  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,  non  possono  superare  i  valori
massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art. 2.