IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Vista la motivata richiesta avanzata dalla regione Sicilia per la determinazione del valore massimo ammissibile di superamento della concentrazione massima ammissibile di 50 (Micron(g/l per il parametro manganese e di 50 mg/l per il parametro magnesio; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 14 dicembre 1994 per la concessione della deroga con valore massimo ammissibile di 250 (Micron(g/l per il manganese e di 200 mg/l per il magnesio; Decreta: Art. 1. 1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Sicilia ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art. 2.