AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 144,
e 28 giugno 1995, n. 260". I DD.LL. n. 144/1995  e  n.  260/1995,  di
contenuto  pressoche'  analogo  al  presente  decreto, non sono stati
convertiti in legge per  decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i
relativi  comunitari sono stati pubblicati, rispettivamente, nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995 e  n.
201 del 29 agosto 1995).
   Il comma 3 dell'art. 1 della medesima legge di conversione prevede
che:  "Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, e dell'art. 16
del  decreto-legge  2  gennaio  1992,  n.   1,   dell'art.   27   del
decreto-legge 1 marzo 1992, n. 195, dell'art. 27 del decreto-legge 30
aprile  1992, n. 274, e dell'art. 27 del decreto-legge 1 luglio 1992,
n. 325, nonche' quelli posti in essere sino alla data di  entrata  in
vigore della presente legge".
   Nella  Gazzetta  Ufficiale del 27 novembre 1995 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
                 Progetti finalizzati e disposizioni
            in materia di incarichi ed altre disposizioni
  1.  (( La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a  6,  della
legge  24  dicembre  1993, n. 537, nonche' dal decreto del Presidente
della  Repubblica  19  aprile  1994,  n.  303,   emanato   ai   sensi
dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, e' prorogata, con
le   stesse   modalita',   fino   al   31   dicembre  1996.  Ai  fini
dell'applicazione  del procedimento previsto dalle predette norme, e'
comunque necessario acquisire l'assenso del Ministero del tesoro.  E'
altresi'  autorizzato,  sino  alla  medesima  data,  il proseguimento
dell'elaborazione  di  progetti  di  articolazione  sperimentale  dei
bilanci  pubblici,  anche  con  riferimento  specifico  al  costo del
personale, cui si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  del  tesoro, mediante la
modifica e l'integrazione delle procedure interne  e  delle  tecniche
gia'  avviate  ai  sensi  dell'articolo  64,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  avvalendosi  in  via  diretta delle disponibilita' del
fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.  ))
Tale  fondo  e'  integrato  di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di
lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire  20  miliardi  per  l'anno
1993,  di  lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per
l'anno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a  carico
delle  disponibilita' del capitolo 6872 dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995.  ((  (Seguiva  un  periodo
soppresso della legge di conversione) )) . L'integrazione, nei limiti
di  lire  30  miliardi  per  l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno
1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per  l'anno
1995,  e'  destinata  alla  realizzazione  del  "Progetto  efficienza
Milano".
  2. Per garantire la piu' sollecita  e  corretta  realizzazione  dei
progetti  di  cui alla normativa richiamata al comma 1, e' consentito
che l'importo singolo massimo relativo alle  aperture  di  credito  a
favore  del  funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo
56 del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  e  successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni.
A  carico  di  tali ordini di accreditamento possono essere imputate,
per intero, spese dipendenti da contratti.
  3. Il  termine  di  cui  all'articolo  58,  comma  3,  del  decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, gia' prorogato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 14  settembre  1993,  n.  358,  convertito
dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, e' ulteriormente prorogato fino
al 30 ottobre 1995.
  4. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre
1993,  n.  537, le attivita' non connesse con i compiti istituzionali
dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad  essi
equiparato  sono  individuate  con  regolamento, da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data  di  entrata  in
vigore del regolamento previsto dal presente comma.
  5.  Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo
57 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal termine del 30 ottobre 1995.
  6.  L'applicazione  degli  articoli  7, commi 1 e 3, e 7-bis, della
legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli  articoli  2  e  3
della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente
prevedono  che  la  segreteria e l'ufficio studi e documentazione del
Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da  funzionari
da  selezionare mediante concorsi pubblici, e' differita alla data di
entrata  in  vigore  del  nuovo  ordinamento giudiziario. Fino a tale
data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della  legge
24  marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9
dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo  210  del  regio
decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  continua  ad  applicarsi per la
destinazione dei magistrati all'ufficio studi  e  documentazione  del
Consiglio superiore della magistratura.
  7.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 5 della legge 20
dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del  nuovo
ordinamento  giudiziario, l'attivita' svolta dai magistrati destinati
ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il
Ministero di grazia e giustizia e presso  gli  uffici  del  Consiglio
superiore  della  magistratura,  nonche' quelle svolte dai magistrati
applicati alla Corte costituzionale, e' equiparata ai fini del  primo
comma  dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella
svolta negli uffici giudiziari.
  8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
procedura relativa alla responsabilita' disciplinare dei  magistrati,
continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946,
n.  511,  e  il  decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, con le successive modificazioni ed  integrazioni,  e  i
rinvii  al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice
abrogato.
  9. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321,
le parole: "per un periodo massimo di tre anni dalla data di  entrata
in  vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "non
oltre il 31 dicembre 1995".
(( 10. (Soppresso dalla legge di conversione). ))
  11. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli  di
funzionalita'    tecnico-amministrativa    del   Dipartimento   della
protezione  civile,  continuano  ad  applicarsi  le  norme   di   cui
all'articolo   3   del   decreto-legge  12  novembre  1982,  n.  829,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n.  938,
e  di  cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180. Dal
31 ottobre 1995 le norme suddette  si  applicano  nel  limite  di  40
unita'  di  personale  civile  e  militare  dello  Stato  fornito  di
specifiche professionalita'.
  12. L'articolo 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994,  n.  724,
deve  essere  interpretato  nel  senso  che  le  limitazioni  per  le
assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di
magistratura.