Art. 2. Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione (( 1. (Soppresso dalla legge di conversione). )) 2. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1 ottobre.". Nell'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: " g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1 novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1 ottobre 1994.". (( 3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del )) (( riordino degli organi collegiali della scuola e degli Istituti )) (( regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento )) (( educativi, la durata in carica dei consigli di circolo e di )) (( istituto e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' )) (( prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da )) (( stabilire con decreto del Ministro della pubblica )) (( istruzione. Analogamente, e con le stesse modalita', la durata )) (( in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli )) (( scolastici distrettuali e' prorogata fino al 31 maggio 1996. La )) (( durata in carica dei consigli direttivi degli Istituti )) (( regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento )) (( educativi, e' prorogata fino al 1 giugno 1997. )) (( 3-bis. All'articolo 31 del testo unico approvato con )) (( decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i commi 3, 4 e 5 )) (( sono sostituiti dal seguente: )) (( "3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero )) (( progressivo riflettente l'ordine di presentazione". )) (( 3-ter. All'articolo 33, comma 1, del testo unico )) (( approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo )) (( la lettera e) e' inserita la seguente: )) (( "e-bis) il numero degli elettori necessario per la )) (( presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli )) (( organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della )) (( pubblica istruzione". )) (( 4. All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 )) (( febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono )) (( soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre )) (( 1994". All'articolo 492, comma 1, del testo unico approvato con )) (( decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le )) (( parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994". )) 5. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento anticipato ai fini dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (( 5-bis . Le graduatorie degli aspiranti e supplenze nelle )) (( accademie e nei conservatori, gia' mantenute in vigore per )) (( l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma )) (( 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, )) (( con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono )) (( prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo )) (( aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 )) (( del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli )) (( aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, )) (( dovra' essere completato in tempo utile per il conferimento )) (( degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997. Al comma 8 )) (( dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto )) (( legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le )) (( parole: ", fermo restando il diritto al conferimento di )) (( supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base )) (( della posizione in graduatoria". )) 6. La possibilita' di ammissione in via eccezionale alle universita' italiane prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' consentita, con le medesime modalita', anche per l'anno accademico 1995-1996 per i cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia, riconosciute o sovvenzionate da Stati esteri con i quali siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattative per la conclusione di intese bilaterali in materia.