Art. 2.
                         Proroghe di termini
                  in materia di pubblica istruzione
(( 1. (Soppresso dalla legge di conversione). ))
  2. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per il personale
ispettivo,  direttivo,  docente  e  amministrativo tecnico ausiliario
(A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per
il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e  per
i conservatori di musica il termine stesso e' fissato al 1 novembre e
per   quello  dell'Accademia  nazionale  di  danza  al  1  ottobre.".
Nell'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "    g-bis)    per il personale dei conservatori di musica e delle
accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal  servizio  a
decorrere  dal  1  novembre  1994  e  per il personale dell'Accademia
nazionale di danza cessato dal servizio a  decorrere  dal  1  ottobre
1994.".
(( 3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del    ))
(( riordino degli organi collegiali della scuola e degli Istituti  ))
(( regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento          ))
(( educativi, la durata in carica dei consigli di circolo e di     ))
(( istituto e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e' ))
(( prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da    ))
(( stabilire con decreto del Ministro della pubblica               ))
(( istruzione. Analogamente, e con le stesse modalita', la durata  ))
(( in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli    ))
(( scolastici distrettuali e' prorogata fino al 31 maggio 1996. La ))
(( durata in carica dei consigli direttivi degli Istituti          ))
(( regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento          ))
(( educativi, e' prorogata fino al 1 giugno 1997.                 ))
((    3-bis.     All'articolo 31 del testo unico approvato con     ))
(( decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i commi 3, 4 e 5    ))
(( sono sostituiti dal seguente:                                   ))
(( "3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero     ))
(( progressivo riflettente l'ordine di presentazione".             ))
((    3-ter.     All'articolo 33, comma 1, del testo unico         ))
(( approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo  ))
(( la lettera e) e' inserita la seguente:                          ))
((    "e-bis)    il numero degli elettori necessario per la        ))
(( presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli     ))
(( organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della  ))
(( pubblica istruzione".                                           ))
(( 4. All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3         ))
(( febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono          ))
(( soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre     ))
(( 1994". All'articolo 492, comma 1, del testo unico approvato con ))
(( decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le   ))
(( parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994".           ))
  5. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento
anticipato ai fini dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre
1994,  n.  724,  si  intendono  accettate  se  presentate entro il 28
settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i
prescritti requisiti oggettivi e fatto salvo  quanto  previsto  dagli
articoli  510,  comma  5,  e  580,  comma  5,  del  testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
(( 5-bis . Le graduatorie degli aspiranti e supplenze nelle        ))
(( accademie e nei conservatori, gia' mantenute in vigore per      ))
(( l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma     ))
(( 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito,   ))
(( con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono     ))
(( prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo             ))
(( aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 ))
(( del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli      ))
(( aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori,       ))
(( dovra' essere completato in tempo utile per il conferimento     ))
(( degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997. Al comma 8     ))
(( dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto         ))
(( legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le  ))
(( parole: ", fermo restando il diritto al conferimento di         ))
(( supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base   ))
(( della posizione in graduatoria".                                ))
  6.   La   possibilita'   di  ammissione  in  via  eccezionale  alle
universita'  italiane  prevista  dall'articolo  10,  comma   1,   del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e' consentita,  con  le  medesime
modalita',  anche  per  l'anno  accademico  1995-1996 per i cittadini
italiani  che  hanno  conseguito  un  titolo  di  studio  di   scuola
secondaria  superiore  avendo frequentato il relativo corso di studio
presso  scuole  straniere  operanti   in   Italia,   riconosciute   o
sovvenzionate  da  Stati esteri con i quali siano in corso, alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  trattative  per  la
conclusione di intese bilaterali in materia.