Art. 3.
        Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio  1992,  n.
9,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Amministrazione ha
altresi' facolta' di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993,  per
le  vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico  dei  ruoli  professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro
dell'interno del 5 settembre 1991".
  2.  Il  termine  di cui all'articolo 11-quater del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, e' ulteriormente prorogato di un triennio.
  3. Limitatamente alle strutture  informatiche  dell'Amministrazione
dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo
16,  comma  1,  del  decreto  legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e'
prorogato al 30 ottobre 1995.
  4. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
149,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237, il riferimento all'anno 1993 e' sostituito con  quello  all'anno
1995.
(( 5. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
  6.  Per consentire la prosecuzione delle attivita' di conservazione
e tutela del patrimonio ambientale dello Stato,  il  termine  di  cui
all'articolo  31,  comma  1,  della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo
forestale dello Stato, da emanarsi  in  attuazione  dell'articolo  6,
comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.