Art. 4.
                       Interventi concernenti
               il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1. Allo scopo di provvedere alle  momentanee  deficienze  di  fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali
antincendi  ed  il  centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici
accreditamenti  sui  vari  capitoli   di   spesa,   viene   stanziata
annualmente  la  somma  occorrente  in apposito capitolo da istituire
nello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Le  somme
accreditate  alle  scuole  centrali  antincendi,  al  centro studi ed
esperienze ed ai comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  sullo
stanziamento  di  detto  capitolo  debbono  essere  versate presso la
competente sezione di tesoreria provinciale con  imputazione  in  uno
speciale  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  quando
cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e,  in  ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per l'esercizio
finanziario  1993  l'ammontare  del fondo di cui al presente comma e'
fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
a stabilire, con decreto da  emanare  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   per   i   servizi   antincendi
aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991,
n.  384,  fino  all'emanazione  del regolamento di cui al primo comma
dell'articolo 2 della legge 8  agosto  1985,  n.  425,  i  versamenti
eseguiti  o  da  eseguirsi  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 26
luglio 1965, n. 966, e successive  modificazioni,  relative  ai  soli
servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della
citata  legge  26  luglio  1965,  n. 966, e successive modificazioni,
assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli.
  3. Nel termine di centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai
sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle  norme
tecniche  organiche  e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di spettacolo e intrattenimento (( individuati dallo stesso  Ministro
dell'interno.  Entro  lo  stesso  termine  il  Ministro  dell'interno
provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad emanare  la  disciplina  organica  dei  servizi  di  vigilanza  da
realizzarsi  all'interno  delle attivita' di spettacolo e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))
  4.  Il  termine  per  l'emanazione  del  regolamento  relativo   al
procedimento   di  certificazione  di  prevenzione  incendi,  di  cui
all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in  vigore  di
detto  regolamento  a  norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima
legge, e' consentita la  prosecuzione  dell'attivita'  a  coloro  che
hanno  ottenuto  il  nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai
sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto
dell'articolo  22  della  legge  31  maggio  1990, n. 128, fino al 30
giugno 1994, nonche' a coloro che, ai sensi  dell'articolo  11  della
legge  20  maggio  1991,  n. 158, hanno presentato l'istanza completa
delle prescritte certificazioni e documentazioni.
  5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
4, i comandi provinciali dei vigili  del  fuoco  dovranno  completare
l'esame  delle  istanze  presentate  ai  sensi dell'articolo 11 della
legge 20 maggio 1991, n. 158.
((    5-bis.    Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 ))
(( sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione  ))
(( amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle  ))
(( norme di sicurezza e prevenzione incendi.                       ))