Art. 6.
        Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante
       nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
  1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge
13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. A decorrere dal 1 gennaio
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  i
predetti  limiti potranno essere aggiornati con cadenza triennale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  del  tesoro,  sulla  base  delle  variazioni  dei prezzi al
consumo per le famiglie  di  operai  ed  impiegati,  intervenute  nel
triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.
  2.  Con  proprio  decreto,  il Ministro del tesoro e' autorizzato a
rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi  di  cui
agli  articoli  10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della
legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge  13  luglio  1966,  n.
559.