Art. 8.
   Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del titolo IV
     della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del
        sistema italiano del diritto internazionale privato.
  1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  73  (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al
31 delle disposizioni sulla legge  in  generale  premesse  al  codice
civile,  nonche'  gli  articoli  2505  e 2509 del codice civile e gli
articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile,
gli articoli dal 796 all'805 del  codice  di  procedura  civile  sono
abrogati a far data dal 1 gennaio 1996.".
  2.  L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 74 (Entrata in vigore). -  1.  La  presente  legge  entra  in
vigore  il  1  settembre  1995;  gli articoli dal 64 al 71 entrano in
vigore il 1 gennaio 1996.".