Art. 8. Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato. 1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' sostituito dal seguente: "Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1 gennaio 1996.". 2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e' sostituito dal seguente: "Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1 gennaio 1996.".