Art. 2. 1. Il modello previsto dall'art. 1 deve essere compilato dal datore di lavoro secondo le istruzioni di cui all'allegato B e consegnato all'interessato in duplice esemplare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il modello deve essere consegnato entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 25 ottobre 1995 Il Ministro: FANTOZZI