Art. 2.
   1.  Il  modello  previsto  dall'art.  1  deve essere compilato dal
datore  di  lavoro  secondo  le  istruzioni  di  cui all'allegato B e
consegnato  all'interessato  in  duplice  esemplare, entro il mese di
febbraio  dell'anno  successivo  a  quello in cui le somme e i valori
sono  stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro
nel  corso dell'anno il modello deve essere consegnato entro sessanta
giorni dalla data di cessazione.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   Roma, 25 ottobre 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI