(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO B
         ISTRUZIONI PER IL DATORE DI LAVORO O ENTE EROGANTE
   Il presente modello deve essere utilizzato dai datori di lavoro  o
enti  eroganti  che  corrispondono compensi e altre somme di cui agli
artt. 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del T.U.I.R.
   Tale  modello  non  va  utilizzato  per  certificare   trattamenti
pensionistici  da chiunque erogati per i quali va, invece, utilizzato
il modello 201. Tuttavia il presente modello va utilizzato dagli enti
eroganti  che  hanno  corrisposto  al  medesimo  soggetto  emolumenti
relativi  a rapporti di lavoro dipendente e trattamenti pensionistici
ed hanno, conseguentemente, operato  la  ritenuta  sul  totale  degli
imponibili.
   Il  modello puo' essere utilizzato anche per certificare i redditi
corrisposti, ai sensi dell'articolo 7, comma 3,  del  T.U.I.R.,  agli
eredi  del  lavoratore  dipendente.  In  tal caso, nelle Annotazioni,
devono essere indicati il codice fiscale  e  i  dati  anagrafici  del
deceduto  e  deve  essere  specificato  che trattasi di redditi per i
quali  l'erede  ha  l'obbligo  di  presentare  la  dichiarazione  dei
redditi.
   Questo  modello  va  utilizzato  anche per la certificazione degli
emolumenti assoggettati a tassazione separata (arretrati relativi  ad
emolumenti  di  anni precedenti ed indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 16 del T.U.I.R.). Si precisa che  vanno  certificate  in
questo  modello le indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente o
loro anticipazioni erogate nell'anno a seguito di cessazioni avvenute
a partire dal 1974 o non ancora avvenute. Per le indennita'  relative
a   rapporti   cessati   anteriormente  alll'anno  1974  deve  essere
utilizzato il mod. 102-bis, pubblicato nella G.U. n. 62 del 15  marzo
1986.
   Nel  caso  di erogazione di indennita' ai sensi dell'art. 2122 del
Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di
eredita' dovra' essere rilasciato un autonomo certificato per ciascun
avente diritto o erede percettore delle indennita'  tenendo  presente
che:
   nella   Sezione  II  devono  essere  indicati  i  dati  anagrafici
dell'avente diritto o erede;
   nella  Sezione  III  il  punto  26  deve  essere   compilato   con
riferimento  all'avente  diritto  o  erede  al quale e' rilasciato il
presente certificato, mentre gli altri  punti  della  Sezione  devono
essere  compilati  con riferimento all'indennita' cosi' come maturata
in capo al lavoratore dipendente deceduto;
   nelle Annotazioni, devono essere indicati il codice  fiscale  e  i
dati anagrafici del deceduto.
   Per  quanto  riguarda  la compilazione del modello, si fa presente
che nella Sezione III va, innanzitutto, indicato nell'apposito spazio
l'anno in cui i redditi sono stati corrisposti.
   Nel punto 1  della  stessa  sezione  va  indicato  il  totale  dei
compensi  imponibili  (stipendi, mensilita' aggiuntive, indennita' di
trasferta, indennita'  corrisposte  da  terzi,  etc.)  al  netto  dei
contributi previdenziali e assistenziali.
   Qualora  il  lavoratore si sia avvalso della facolta' di chiedere,
all'atto dell'assunzione, al successivo datore  di  lavoro  di  tener
conto  dei  redditi  corrisposti,  delle  ritenute  operate  e  delle
detrazioni effettuate dal datore di lavoro  precedente,  il  presente
modello  deve  riportare i dati complessivi (compresi quelli relativi
al numero totale dei mesi  per  i  quali  spetta  l'incremento  delle
detrazioni  per  figli  a  carico,  al  periodo di lavoro espresso in
giorni, alle erogazioni a fronte di  spese  sanitarie,  ai  premi  di
assicurazione, all'imponibile assoggettato al C.S.S.N., etc.) dei due
rapporti  di lavoro. Nei punti 1-bis, 7-bis, 7-quater e 8-bis devono,
inoltre, essere  indicate  le  somme  corrisposte,  le  detrazioni  e
l'incremento  delle  detrazioni  effettuate e le ritenute operate dal
precedente datore di lavoro.
   Nel punto 10 bis indicare il numero totale dei  mesi  relativi  ai
figli  (o  agli  altri  componenti  del nucleo familiare) per i quali
esiste il diritto all'incremento delle  detrazioni.  Al  riguardo  si
precisa  che  i  soggetti  che  percepiscono  l'assegno per il nucleo
familiare, in possesso nel 1995  dei  medesimi  requisiti  reddituali
previsti  per  l'attribuzione  dell'assegno stesso, hanno diritto per
ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento delle detrazioni
per figli a carico, nella misura di lire 400.000 per  l'intero  anno.
Tale somma e' computata separatamente dalle altre detrazioni.
   L'incremento spetta dal mese in cui si sono verificate a quello in
cui sono cessate le condizioni richieste.
   Ai   fini   del   diritto  all'incremento  delle  detrazioni  sono
equiparati ai figli  i  componenti  del  nucleo  familiare  presi  in
considerazione  ai  fini  dell'attribuzione dell'assegno, e cioe', il
coniuge non legalmente ed effettivamente  separato,  i  fratelli,  le
sorelle  ed i nipoti portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4
della  L.  5  febbraio  1992,  n.  104,  o  di  eta'   superiore   ai
settant'anni, purche', nel 1995, siano conviventi con il contribuente
e  non  posseggano  redditi  propri  assoggettabili  all'Irpef per un
ammontare superiore a quello previsto  per  la  corresponsione  della
pensione sociale. In tal caso l'incremento spetta anche in assenza di
figli, sempreche' ricorrano le altre condizioni.
   L'incremento  e'  riconosciuto  a  richiesta  degli interessati, i
quali devono attestare con dichiarazione sostitutiva di atto  notorio
che i familiari sono in possesso dei requisiti previsti.
   Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate, entro
30  giorni  dal  loro verificarsi, al soggetto tenuto a corrispondere
l'assegno per il nucleo.
   Nel punto 11 va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo
di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto
alle detrazioni per lavoro dipendente. Si tratta del numero di giorni
che hanno dato diritto alla retribuzione assoggettata  a  ritenuta  e
per i quali e' concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno
in ogni caso compresi le festivita', i riposi settimanali e gli altri
giorni  non  lavorativi  e  vanno  sottratti i giorni per i quali non
spetta alcuna retribuzione neanche  differita,  quali  le  mensilita'
aggiuntive,  etc.  (ad  esempio,  in  caso di assenza per aspettativa
senza corresponsione di  assegni).    Analogo  criterio  deve  essere
adottato  per  i contratti a tempo determinato, per i quali, partendo
dal numero dei giorni compresi nel periodo di  durata  del  rapporto,
vanno  sottratti  quelli  per  i  quali  non  compete il diritto alla
retribuzione.
   In presenza di contratti di lavoro dipendente a tempo  determinato
caratterizzati  dalla  effettuazione  di prestazioni "a giornata" (ad
es. per i lavoratori edili ed i braccianti  agricoli)  la  detrazione
spettante  per  le  festivita',  i  giorni di riposo settimanale ed i
giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data
d'inizio e quella di tali rapporti di lavoro deve essere  determinata
proporzionalmente    al    rapporto   esistente   tra   le   giornate
effettivamente  lavorate  e  quelle  previste  come  lavorative   dai
contratti  collettivi  nazionali di lavoro e dai contratti collettivi
territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato  delle
medesime  categorie.  Il  risultato  del  rapporto,  se  decimale, va
arrotondato all'unita' successiva.
   Ad esempio, ipotizzando un  rapporto  di  lavoro  iniziato  il  15
febbraio 1995 e terminato il 25 marzo 1995, per complessivi 38 giorni
nei  quali  vi  sono  28  giornate  lavorabili  e  20  effettivamente
lavorate, il calcolo dei giorni di detrazione per  le  festivita',  i
giorni   di   riposo   settimanale   ed   i  giorni  non  lavorativi,
complessivamente pari a 10, andra' cosi' operato:
   10 x (20/28) = 7,14 arrotondato a 8.
   Nel punto 12 vanno indicate le  erogazioni  di  cui  all'art.  48,
comma  2,  lett.  b),  del  T.U.I.R.  fatte  dal  datore di lavoro in
conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad  accordi  e  regolamenti
aziendali  a  fronte  di  spese  sanitarie  per  le  quali compete la
detrazione ai sensi dell'art. 13-bis del T.U.I.R.. Nello stesso punto
12 va indicato il premio imputabile al  lavoratore  dipendente  e  ai
suoi  familiari  a  carico, nel caso in cui il datore di lavoro abbia
scelto per tali  erogazioni  la  forma  assicurativa,  stipulando  un
contratto  di  assicurazione  avente  per  oggetto  soltanto le spese
sanitarie da  considerare  interamente  ai  fini  del  calcolo  della
detrazione e contenente l'indicazione nominativa dei beneficiari.
   Nel punto 13 vanno indicati, nel limite di importo di L. 2.500.000
e  alle  condizioni  previste  alla  lettera f) del comma 1 dell'art.
13-bis del T.U.I.R., i premi di assicurazione sulla vita e contro gli
infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenute a carico
del lavoratore dipendente, in conformita' a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali.
   Nel punto 14 vanno indicati  i  contributi  versati  ad  un  fondo
pensione di cui al decreto legislativo  21 aprile 1993, n. 124, per i
quali  e' prevista la detraibilita' dall'imposta. Per tali contributi
il limite dell'importo sul quale va calcolata la  detrazione  del  22
per cento e' L. 3.000.000.
   La  somma  degli  importi  dei  punti  13  e 14 non puo' risultare
superiore all'importo di L. 2.500.000. Tale limite e'  elevato  a  L.
3.000.000 solo se nel punto 14 e' indicato un importo non inferiore a
L. 500.000.
   In  questa  sezione vanno anche indicati gli emolumenti soggetti a
tassazione  separata  (arretrati,  indennita',  etc.)  al  netto  dei
contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.
   Se il datore di lavoro o l'ente erogante, nella liquidazione delle
indennita'  di  fine  rapporto,  ha  applicato le disposizioni di cui
all'art. 4, comma  3,  della  legge  n.  482  del  1985,  deve  farne
specifica menzione nelle Annotazioni.
   Nella  sezione  quarta  vanno indicati gli altri dati necessari al
lavoratore ai fini dell'eventuale compilazione del modello 730 o 740.
   Nei punti 27, 28, 29 e 30 vanno indicati gli importi del  primo  e
del  secondo  o  unico  acconto relativi all'IRPEF e al contributo al
Servizio sanitario nazionale trattenuti dal datore di lavoro  o  ente
erogante ai lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza
fiscale  nel  periodo  di  imposta  per  il  quale  e'  rilasciata la
certificazione.
   Per  i  medesimi  lavoratori  nei  punti  31  e  32  va  indicato,
distintamente  per l'IRPEF e per il C.S.S.N., l'eventuale credito che
il datore di lavoro o ente erogante non ha rimborsato per  cessazione
del rapporto o per qualsiasi altro motivo.
   Nel punto 33 va indicato l'ammontare dell'imponibile che il datore
di   lavoro   o  ente  erogante  ha  effettivamente  assoggettato  al
contributo  al  Servizio  sanitario  nazionale  ivi  compreso  quello
relativo ad eventuali emolumenti assoggettati a tassazione separata.
Va   infine,  indicato  l'indirizzo  completo  (Comune,  sigla  della
provincia, C.A.P., via, numero  civico)  della  sede  del  datore  di
lavoro  o  ente  erogante (e non di altri soggetti, quali ad esempio,
quello incaricato della tenuta della contabilita') alla quale il CAAF
deve inviare la comunicazione (mod. 730-4) relativa alla liquidazione
del mod. 730.