Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
       "Basilicata" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   L'indicazione  geografica tipica "Basilicata", accompagnata o meno
dalle  specificazioni   previste   dal   presente   disciplinare   di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La indicazione geografica  tipica  "Basilicata"  e'  riservata  ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Basilicata" bianchi,
rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti
composti,  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati
e/o autorizzati rispettivamente per le province di Matera e Potenza.
   L'indicazione geografica tipica "Basilicata" con la specificazione
di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, con l'esclusione dei
vitigni Aglianico e Montepulciano, per le corrispondenti province  di
Matera  e Potenza e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da
vigneti  composti,  nell'ambito  aziendale,  per  almeno  l'85%   dai
corrispondenti vitigni.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,   non   aromatici,   raccomandati  e/o  autorizzati  per  le
corrispondenti province di Matera e Potenza fino ad  un  massimo  del
15%.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica
"Basilicata"   comprende  l'intero  territorio  amministrativo  delle
province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere  quelle
tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini  ad  indicazione  geografica tipica "Basilicata" bianco, rosso e
rosato a tonnellate 17; per i vini ad indicazione  geografica  tipica
"Basilicata" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Basilicata", seguita o  meno  dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
    10,0% per i bianchi;
    10,5% per i rossi;
    10,5% per i rosati.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non  deve  essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50%
per il passito.
   Per le uve aromatiche destinate alla produzione della  indicazione
geografica  tipica  "Basilicata"  passito  e'  consentito  un leggero
appassimento sulla pianta o su graticci.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Basilicata" anche con  la
specificazione  del  nome  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici  totali
minimi:
    "Basilicata": bianco 10,5%;
    "Basilicata": rosso 11%;
    "Basilicata": rosato 11%;
    "Basilicata": novello 11%;
    "Basilicata": frizzante 10,5%;
    "Basilicata" passito secondo la normativa vigente.
                               Art. 7.
   Alla   indicazione   geografica  tipica  "Basilicata"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,   l'indicazione   geografica  tipica  "Basilicata"  puo'  essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.