Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Basilicata" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. L'indicazione geografica tipica "Basilicata", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Basilicata" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Basilicata" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Matera e Potenza. L'indicazione geografica tipica "Basilicata" con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati, con l'esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, per le corrispondenti province di Matera e Potenza e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di Matera e Potenza fino ad un massimo del 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Basilicata" comprende l'intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Basilicata" bianco, rosso e rosato a tonnellate 17; per i vini ad indicazione geografica tipica "Basilicata" con la specificazione del vitigno, a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Basilicata", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,0% per i bianchi; 10,5% per i rossi; 10,5% per i rosati. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito. Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Basilicata" passito e' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Basilicata" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi: "Basilicata": bianco 10,5%; "Basilicata": rosso 11%; "Basilicata": rosato 11%; "Basilicata": novello 11%; "Basilicata": frizzante 10,5%; "Basilicata" passito secondo la normativa vigente. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Basilicata" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Basilicata" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.