Art. 10. Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. La Banca d'Italia presentera' la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.