Art. 6.
  Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato  in  unica
soluzione  il 1 novembre 2002 al netto della ritenuta di cui all'art.
1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza
fra il capitale nominale dei titoli da  rimborsare  e  il  prezzo  di
aggiudicazione  di  cui  al  precedente  art.  1.  Ove necessario, si
procedera' agli arrotondamenti con il sistema indicato al  precedente
art. 5.
  Nel  caso  di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui
al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale
indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane  quello
di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso  l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.