IL DIRETTORE GENERALE
                          PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale;
  Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma,
della citata legge n. 833/1978;
  Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539 per l'esercizio
1994;
  Vista   la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1994,  n.  726,  per
l'esercizio 1995;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre  1989,  n.  415,  convertito  in
legge  28  febbraio  1990,  n.  38, in particolare l'art. 20 che, fra
l'altro esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale  e
le province autonome dal riparto del Fondo sanitario nazionale;
  Vista  la  delibera  CIPE  22 novembre 1994, con la quale, a valere
sulle residue disponibilita' 1994,  del  Fondo  sanitario  nazionale,
parte di conto capitale, vengono disposte assegnazioni alle regioni a
statuto ordinario della somma complessiva di lire 281 miliardi per le
esigenze  di  manutenzione  straordinaria  e  per  gli acquisti delle
attrezzature sanitarie in sostituzione di  quelle  obsolete,  nonche'
per  gli  interventi  urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al
rischio anestesiologico;
  Vista la nota n. DAGL. 1/817, Pres. 95, del 19 luglio  1995,  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in
deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del  decreto-legge  23
febbraio   1995,   n.   41,  l'assunzione  degli  impegni  di  spesa,
nell'ambito delle residue disponibilita' complessive del F.S.N. 1994,
di lire 300,886 miliardi, l'importo di lire  281  miliardi  a  favore
delle regioni a statuto ordinario;
  Considerata,  al momento, la insufficiente disponibilita' di cassa,
pari a lire 279,277 miliardi;
  Ritenuto, al momento di provvedere, contestualmente all'impegno, di
erogare la citata  disponibilita'  di  cassa  proporzionalmente  alle
quote spettanti a ciascuna regione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  complessiva  di L. 281.000.000.000 e' impegnata a favore
delle regioni a  statuto  ordinario,  per  le  finalita'  esposte  in
premessa, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati:
                                                Importi
Regioni                                    in milioni di lire
   -                                                -
Piemonte          . . . . . . . . . .             23.858
Lombardia         . . . . . . . . . .             49.123
Veneto            . . . . . . . . . .             24.302
Liguria           . . . . . . . . . .              9.281
Emilia-Romagna    . . . . . . . . . .             21.676
Toscana           . . . . . . . . . .             19.568
Umbria            . . . . . . . . . .              4.503
Marche            . . . . . . . . . .              7.927
Lazio             . . . . . . . . . .             28.529
Abruzzo           . . . . . . . . . .              8.806
Molise            . . . . . . . . . .              2.585
Campania          . . . . . . . . . .             38.354
Puglia            . . . . . . . . . .             22.370
Basilicata        . . . . . . . . . .              5.260
Calabria          . . . . . . . . . .             14.858
                                                ________
                                     Totale. . . 281.000