Art. 3.
  Entro  due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i
competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della  legge  19  novembre  1990,  n.  341  ad
avviare   le   procedure   per   il  riordinamento  delle  scuole  di
specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura,  gia'
attivate  ai  sensi  del  precedente ordinamento, in conformita' alle
disposizioni di cui alla tabella XLV/3, allegata al presente decreto.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 giugno 1995
                                                 Il Ministro: SALVINI
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1995
Registro n. 1 Universita', foglio n. 145