Art. 2.
  All'art. 4  del  decreto  ministeriale  1  agosto  1995  citato  in
premessa sono aggiunti i seguenti commi:
  "I  produttori  indicati  al  primo comma del presente articolo che
cedono prodotti a monte del vino a soggetti che non sono tenuti  alla
presentazione  della  'dichiarazione', devono allegare l'attestato di
consegna denominato F1  alla  propria  dichiarazione  di  raccolta  o
produzione.
  I  produttori  obbligati  alla  presentazione della 'dichiarazione'
relativa alla raccolta di uve, e che cedono i propri prodotti a  piu'
di  un soggetto devono allegare alla propria 'dichiarazione' l'elenco
di coloro ai  quali  hanno  ceduto  prodotti  da  utilizzare  per  la
vinificazione".
  Il  presente  decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed
entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.
   Roma, 23 ottobre 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 225