Art. 2. All'art. 4 del decreto ministeriale 1 agosto 1995 citato in premessa sono aggiunti i seguenti commi: "I produttori indicati al primo comma del presente articolo che cedono prodotti a monte del vino a soggetti che non sono tenuti alla presentazione della 'dichiarazione', devono allegare l'attestato di consegna denominato F1 alla propria dichiarazione di raccolta o produzione. I produttori obbligati alla presentazione della 'dichiarazione' relativa alla raccolta di uve, e che cedono i propri prodotti a piu' di un soggetto devono allegare alla propria 'dichiarazione' l'elenco di coloro ai quali hanno ceduto prodotti da utilizzare per la vinificazione". Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrera' in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione. Roma, 23 ottobre 1995 Il Ministro: LUCHETTI Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1995 Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 225