Art. 2.
  Entro un anno dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le
Universita'   adegueranno   l'ordinamento  del  corso  di  laurea  in
astronomia, istituito presso le  proprie  sedi,  a  quello  stabilito
dall'allegata  tabella  XXII-bis, con le procedure di cui all'art. 11
della legge 19 novembre 1990, n. 341.