Art. 2.
  Le  erogazioni, previste in tranches, in ragione del 40%, 40% e 20%
delle quote di cui al precedente art. 1 del  presente  decreto,  sono
subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei
citati  criteri  direttivi della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.