Art. 2. Le erogazioni, previste in tranches, in ragione del 40%, 40% e 20% delle quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto, sono subordinate ai rispettivi adempimenti stabiliti nei punti 4) e 6) dei citati criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.