A tutte le capitanerie di porto A tutti gli uffici circondariali marittimi A tutti gli uffici locali marittimi Alle delegazioni di spiaggia e, per conoscenza: Al Registro italiano navale Alla Federpesca Alla Federcoopesca Alla Lega Pesca All'A.G.C.I. - A.I.C.P. All'UNCI Pesca Al Comando generale delle capitanerie di porto Come e' noto, il 15 settembre u.s. e' entrato in vigore il decreto in oggetto, recante la nuova normativa intesa a realizzare uno degli obiettivi del IV Piano triennale 1994-1996 (e cioe' la gestione programmata delle licenze di pesca), consentendo il rilascio di nuove autorizzazioni, oltre che per i segmenti della flotta di pesca in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal Programma di orientamento pluriennale 1992-1996, anche per quelle aree e sistemi di pesca che assicurano una piu' proficua cattura delle risorse biologiche del mare. Nel sottolineare che la nuova normativa abroga tutti i decreti ministeriali e le circolari gia' disciplinanti il rilascio delle licenze di pesca (art. 33), si richiama in particolare l'attenzione di codesti uffici sulle principali innovazioni recate dal decreto di cui trattasi. Adempimenti relativi alla validita' delle licenze di pesca (art. 2). Le nuove licenze di pesca hanno validita' di otto anni a decorrere dalla data del rilascio, che viene stampata direttamente dalla scrivente Direzione generale contestualmente alla firma dell'atto. La tassa di concessione governativa rimane comunque con validita' quadriennale: per tali motivi sono stati predisposti nella licenza tre spazi su cui sono da riportarsi gli estremi dei bollettini postali attestanti i pagamenti effettuati. Le incombenze relative alla verifica dell'esattezza dei dati riportati su licenza, e la conseguente consegna all'interessato, restano comunque affidate all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione da pesca, che procede all'annotazione degli estremi del bollettino di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa ed all'applicazione della marca da bollo prescritta. Nulla osta (art. 3). In relazione alla richiesta di rilascio del nulla osta di cui all'art. 3 si sottolinea che, al fine di esercitare l'attivita' di pesca, l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente il nulla osta stesso. Quanto sopra anche in casi non esplicitati nell'articolo stesso quali, ad esempio, l'iscrizione come unita' da pesca di navi provenienti da altri usi (diporto, traffico ecc.), o la regolarizzazione per l'esercizio della pesca di navi gia' costruite ed iscritte nei registri navi minori e galleggianti in data successiva al dicembre 1993, non rientranti pertanto nelle fattispecie previste dall'art. 26 bensi' in quelle dell'art. 23. E' necessario a tal proposito precisare che l'iscrizione nei pertinenti registri, prevista nell'art. 26 citato, e' da riferirsi esclusivamente all'iscrizione delle imbarcazioni nei registri navi minori e galleggianti con destinazione pesca. Con riferimento allo stesso art. 3, comma 5, lettera a), si ritiene opportuno chiarire che questa Direzione generale provvede al rilascio di un nulla osta per ciascuna impresa di pesca, sia essa costituita da singoli o da societa' di persone o di capitali; nel caso in cui il richiedente sia un singolo pescatore, non ancora iscritto nei registri imprese di pesca, si provvede al rilascio di un nulla osta purche' lo stesso richiedente, oltre a non essere socio di cooperative armatrici, non sia associato in impresa di pesca, sia essa societa' di persone o di capitali. Rilascio licenza di pesca (art. 4). Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, ove la nave abbia l'obbligo del nominativo internazionale radio, la scrivente procede al rilascio della licenza di pesca, richiesta dagli interessati, purche' l'estratto di matricola o dei registri NN.MM. e GG. e l'istanza di cui all'allegato B del decreto riportino la sigla del nominativo internazionale radio assegnata. Attestazione provvisoria (art. 5). Ai sensi dell'art. 5, in caso di rinnovo o sostituzione della licenza di pesca o variazioni da apportare sulla stessa, gli uffici marittimi in indirizzo sono autorizzati in via generale a rilasciare una "attestazione provvisoria", con validita' annuale, utilizzando l'allegato C del decreto. Ai fini della corretta compilazione di tale allegato, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla "comunicazione del M.R.A.A.F. - Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . ." necessaria nei casi in cui codesti uffici rilascino l'attestazione provvisoria non sulla base di una licenza di pesca da sostituire ma di una precedente attestazione provvisoria, relativa ad unita' proveniente da altro ufficio o a nave per la quale non risulta essere stata mai rilasciata o mai ricevuta dagli interessati la licenza di pesca. Per una sollecita "comunicazione" della scrivente Direzione generale codesti uffici marittimi sono pregati di formulare la relativa richiesta mediante l'utilizzo del sistema telex o fax (06/59084176 o 06/59084818) purche' siano precisati gli elementi essenziali relativi all'individuazione dell'unita' da pesca (matricola/numero di iscrizione nei RR.NN.MM.GG., ufficio di provenienza, nome, ecc.). Quanto sopra al fine di curare, tra l'altro, l'aggiornamento dell'archivio e l'interesse delle imprese di pesca. Si ribadisce inoltre che l'attestazione provvisoria e' rinnovabile di anno in anno nel caso l'interessato abbia provveduto agli adempimenti di cui all'art. 27. Cessazione della validita' delle licenze di pesca (art. 6). La validita' della licenza cessa nei casi espressamente previsti dall'art. 6. Pertanto, codesti uffici sono pregati per il futuro di tenere in debito conto il termine massimo dei centoventi giorni per comunicare a questo Ministero il perfezionamento di procedure quali il trasferimento di iscrizione nei R.I.P., il trasferimento dell'iscrizione della nave ad altro ufficio marittimo, le variazioni inerenti la titolarita' della licenza o la proprieta' della nave, la variazione delle caratteristiche tecniche, i limiti di esercizio della navigazione, ecc. Si precisa che il disposto di cui al comma 1, lettera e), e' da applicarsi a regime: per situazioni verificatesi in data antecedente la pubblicazione del decreto il calcolo dei termini ivi contenuti decorre dalla data di pubblicazione stessa, precisamente dal 31 agosto 1995. In merito al contenuto del comma 5, lettera d), si precisa infine che gli elementi dell'allegato B da considerare ai fini della verifica del rispetto dei centoventi giorni di cui al precedente comma sono esclusivamente quelli riportati in licenza, che comportano, in caso di variazione, l'espletamento di procedure amministrative di regolarizzazione e la successiva sostituzione della licenza stessa. Sciabica (art. 11.3). Si ritiene opportuno evidenziare che qualsiasi disposizione del decreto che disciplina la pesca a strascico e' da riferirsi anche alla "sciabica" trattandosi, come noto, di sistemi equiparati fra loro. Rastrello a piedi o rastrello a mano (art. 11.18). Nelle more delle emanande disposizioni per il rilascio delle licenze di pesca per unita' asservite agli impianti, e fino a regolarizzazione delle unita' stesse ai sensi delle disposizioni suddette, il divieto del comma 18 dell'art. 11 non si applica nei casi particolari delle unita' normalmente utilizzate per il trasferimento negli impianti di molluschicoltura. Pesca subacquea professionale (art. 11.20). Considerato che l'autorizzazione ai subacquei professionali e' rilasciata annualmente dalla capitaneria di porto competente, e' opportuno sottolineare che nel caso in cui il pescatore subacqueo professionale utilizzi, nell'esercizio della propria attivita', una imbarcazione esclusivamente adibita ad appoggio, la stessa deve essere regolarizzata come unita' da pesca professionale. Sara' pertanto necessario, da parte degli interessati, acquisire il nulla osta di cui all'art. 3, senza tuttavia che il rilascio della licenza di pesca relativa vada ad incidere sui plafond di cui all'art. 21. Nello spazio relativo agli attrezzi autorizzati sara' inserita la sola dicitura "unita' appoggio pesca sub professionale". Verifica del sistema strascico (art. 16). Si sottolinea che l'accertamento sulle dotazioni di pesca delle unita' abilitate alla pesca con il sistema Strascico deve essere effettuato d'ufficio a partire dal termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Nel caso in cui l'interessato, per ragioni di urgenza o necessita', intenda anticipare i tempi dell'accertamento, puo' proporre esplicita istanza all'ufficio di iscrizione dell'unita', che, in qualsiasi momento, puo' procedere alla stesura del verbale da trasmettersi al Ministero per la conferma di tale sistema di pesca sulla licenza. Si allega, ai fini di una migliore gestione delle pratiche, un fac-simile di verbale di accertamento sulle dotazioni minime di una unita' da pesca abilitata allo Strascico (allegato 1). Verifica del sistema traino pelagico (art. 17). Per una corretta applicazione dei commi dell'art. 17 si precisa quanto segue: essendo decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la scrivente Direzione generale sta procedendo alla revisione delle unita' in possesso di licenza di pesca con abilitazione all'esercizio dell'attivita' con esplicita denominazione "reti da traino pelagiche" ora soppressa; le unita' che, in virtu' della licenza di pesca o dell'attestazione provvisoria, risultino abilitate: a) esclusivamente all'esercizio dell'attivita' di pesca con "reti da traino pelagiche" sono da sottoporsi all'accertamento secondo le modalita' di cui al comma 5; b) all'esercizio dell'attivita' di pesca con "reti a strascico" e/o "reti da traino pelagiche", il riconoscimento del sistema Volante o Strascico e' subordinato alla sussistenza dei presupposti rispettivamente dei commi 2 e 3. Per l'accertamento del caso si unisce fac-simile di verbale (allegato 2 per la Volante e allegato 3 per lo Strascico). In particolare, per la "volante", ove l'interessato non si uniformi alle prescrizioni di cui al comma 8, si provvedera' d'ufficio alla cancellazione di tale sistema sulla licenza. Con l'occasione si fa presente che l'unita' da pesca, ove in possesso di una attestazione provvisoria sostitutiva del vecchio permesso di pesca per l'esercizio dell'attivita' con la denominazione generica "reti da traino", puo' ottenere il riconoscimento per il sistema Strascico e/o Volante in relazione all'accertamento da effettuarsi con le modalita' sopra richiamate. Per l'unita' che, in virtu' della licenza di pesca e/o dell'attestazione provvisoria, risulti gia' abilitata all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema "reti da traino pelagiche" o genericamente "reti da traino", ferma restando l'abilitazione allo strascico, l'interessato puo' proporre, ai sensi del comma 7, istanza intesa ad ottenere l'aggiunta sulla licenza del sistema Volante: in tal caso si da' corso alle procedure di accertamento cosi' come previsto al comma 2 per il riconoscimento di tale sistema. Piccola pesca (art. 19). Con riferimento all'attivita' di piccola pesca, come definita dall'art. 19, si precisa che la possibilita' di diversificare l'attivita' di pesca mediante l'autorizzazione aggiuntiva di altri attrezzi - nei termini precisati con lo stesso articolo - e' riferita alle unita' da pesca gia' in attivita' ed autorizzate esclusivamente all'impiego di alcuni fra i sistemi identificati come "piccola pesca". Le imbarcazioni gia' munite di licenza di pesca, nel caso in cui la stessa abiliti all'attivita' sia con sistemi di "piccola pesca" che con altri sistemi, non perdono alcuna delle autorizzazioni in essa contenute, tranne nei casi esplicitamente previsti dal decreto. Caratteristiche tecniche delle unita' (art. 27). L'attestazione provvisoria ha invece validita' semestrale, non rinnovabile, nei casi in cui l'interessato non abbia provveduto alla misurazione delle caratteristiche tecniche della nave (lunghezza, larghezza, potenza motore e stazza) ai sensi dei pertinenti regolamenti comunitari n. 2930/86 e n. 3259/94; da cio' si evince come tutto il naviglio da pesca, a prescindere dalla lunghezza tra le perpendicolari, deve essere sottoposto alle nuove misurazioni in ottemperanza ai suddetti regolamenti. A tale ultimo riguardo, per le unita' da pesca aventi lunghezza tra perpendicolari superiore a 24 metri, il termine da osservarsi, come noto, e' scaduto il 30 giugno 1995; per le restanti unita' da pesca esistenti gli armatori dovranno provvedere in occasione di qualsiasi richiesta indirizzata alla scrivente, concernente l'applicazione dei disposti di cui all'art. 5 (rinnovo, sostituzione o variazioni da riportare sulla licenza di pesca) e all'art. 20 (aggiornamento della licenza). Adeguamento potenza motori (art. 28). Al fine di adeguare l'archivio licenze di pesca in conformita' anche alle pertinenti disposizioni comunitarie (regolanento CEE n. 2930/86, e successive modificazioni) si e' ritenuto opportuno predisporre una norma che, oltre a regolare la potenza motore delle nuove unita' da pesca, mirasse a sanare le situazioni pregresse evitando ipotizzabili situazioni di disparita' di trattamento nell'ambito del ceto interessato. In particolare con l'art. 28 sono stati fissati i criteri per la misurazione della potenza motore delle nuove unita', richiamando le norme ISO per l'accertamento della potenza massima continuativa. Con l'occasione si ritiene di fornire alcuni chiarimenti in merito al contenuto del suddetto art. 28 e precisamente: comma 1: tale disposto si applica a tutte le navi da pesca, nuove e/o esistenti, e trae origine dall'applicazione del regolamento CEE n. 2930/86, e successive modificazioni. Relativamente ai certificati di stazza da rilasciarsi a cura del R.I.Na. si conferma il contenuto del telegramma datato 26 luglio u.s., prot. 62203662, di cui ad ogni buon fine si riporta il testo: "Oggetto: Regolamento (CEE) n. 2930/86, e successive modifiche. Esito quesiti pervenuti, segnalasi che tutte unita' da pesca rientranti ambito applicazione regolamento in oggetto debent disporre caratteristiche tecniche - lunghezza, larghezza, potenza motore et stazza - cosi' come definite stesso regolamento alt In particolare, per unita' da pesca aventi, in relazione pertinenti norme, obbligo certificato di stazza nazionale valori suddette caratteristiche possono risultare da specifica dichiarazione rilasciata ente tecnico alt Per unita' da pesca aventi obbligo certificato di stazza internazionale restano invariate procedure gia' in atto alt Pregasi assicurare stop Ambrosio Direttore generale". Per quanto concerne la dichiarazione relativa alla stazza nel senso suindicato si allega un fac-simile concordato con il R.I.Na. (allegato 4); comma 2: si applica alle nuove unita' da pesca, per le quali la potenza del motore "dichiarata" dal R.I.Na. deve essere intesa, in relazione all'effettiva portata degli accertamenti tecnici eseguiti conformemente ai pertinenti regolamenti da tale ente, come "certificata". Per i motori nuovi, da installarsi a bordo di nuove unita' o su navi esistenti in sostituzione di altro apparato, la potenza massima continuativa del motore e' determinata dalla potenza di omologazione del tipo di motore da verificare in sede di collaudo sul singolo esemplare eseguita dal R.I.Na. secondo le proprie normative; comma 3: per conseguire in concreto l'obiettivo del disposto di questo comma, cosi' come formulato, il R.I.Na. deve procedere "alla verifica delle potenze omologate gia' effettuate per ciascun tipo di motore" naturalmente ancora in produzione o commercializzato. A tale scopo sara' cura dei costruttori di motori o dei loro rappresentanti in Italia sottoporre al suddetto ente tecnico per approvazione una tabella precisante per ciascun tipo di motore il campo di prestazioni minime e massime previste per impiego su navi da pesca; comma 4: la finalita' di tale comma e' l'esclusione in qualsiasi caso di operazioni di taratura anche nei limiti del 30% di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1991, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995. Per esigenze di ragionevolezza e limitatamente al periodo 1 gennaio-14 settembre 1995 (data antecedente l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995) oltre i nulla osta della scrivente Direzione generale sono da intendersi salvi quelli regolarmente rilasciati dalle autorita' marittime periferiche, le quali sono tenute a trasmettere a questa Amministrazione, come prescritto, copia del verbale di riduzione della potenza ai fini del rilascio della licenza di pesca. Naturalmente si riconoscera' validita' alle autorizzazioni rilasciate prima del 15 settembre dalle autorita' marittime periferiche sempreche' le operazioni afferenti la taratura del motore risultino da data certa; comma 5: a conferma della trasparenza da conseguirsi "la potenza massima continuativa del motore" e' da riferirsi al verbale di collaudo relativo al certificato di omologazione R.I.Na. in corso di validita' al momento dell'installazione del motore a bordo. Il valore della stessa peraltro sara' riportato in licenza, su richiesta degli interessati, sempreche' risultante dai documenti tecnici rilasciati dal R.I.Na., che dovra' accertare la compatibilita' di tale potenza con gli altri organi di propulsione. Tutto cio' premesso questa Direzione generale si riserva di effettuare periodici controlli a campione intesi ad accertare la corrispondenza tra la potenza motore riportata sulla licenza di pesca e quella effettivamente utilizzata: nel caso di discordanza si provvedera' ad applicare le sanzioni del caso, non escluso la sospensione o il ritiro della licenza di pesca. Oneri per pesche speciali (art. 30). Per quanto concerne l'onere annuale per pesche speciali, nella misura fissata dall'art. 30 del decreto, si sottolinea che per il prossimo 1996, anno di decorrenza del primo versamento, lo stesso dovra' essere effettuato non oltre il termine del 31 gennaio p.v., utilizzando il bollettino di conto corrente postale mod. CH 8-bis reperibile presso tutti gli uffici postali (allegato 5), a favore della Tesoreria provinciale competente per residenza dell'interessato, sul capitolo 3590, capo 17, intitolato alle "entrate eventuali e diverse del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali", specificando in ogni caso la causale: "decreto ministeriale 26 luglio 1995 - Onere per pesche speciali". Sin d'ora si segnala che l'onere e' normalmente a carico dell'impresa di pesca, salvo il caso della lettera d) dell'art. 30 per il quale deve provvedere il pescatore subacqueo professionale, autorizzato ai sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 modificato dal decreto ministeriale 2 maggio 1987. Resta inteso che i relativi importi sono dovuti solo da coloro i quali sono autorizzati ai sensi delle specifiche normative vigenti in materia, all'esercizio della pesca per la quale e' previsto l'onere. Circa la pesca del pesce spada il relativo onere e' da corrispondersi dalle imprese abilitate ad esercitare tale tipo di attivita' con "Rete da posta derivante". In caso di mancato pagamento e' da presumersi non effettuata l'attivita' con il sistema in questione e pertanto si provvedera' d'ufficio alla cancellazione del medesimo sulla licenza di pesca. L'onere dovuto per la pesca speciale, versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e' riferito a tutto l'anno solare indipendentemente dalla data di scadenza delle singole autorizzazioni. Queste ultime conservano la loro durata e devono essere sottoposte a rinnovo entro i termini e nei limiti posti dalle specifiche normative vigenti in materia. Pesca a strascico da Rimini a Trieste (art. 31). Nelle more dell'emanazione delle disposizioni necessarie all'adeguamento del regime della pesca a strascico entro le tre miglia nei compartimenti da Rimini a Trieste si applica la normativa vigente in materia - decreto ministeriale 18 settembre 1989, decreto ministeriale 21 marzo 1990 e decreto ministeriale 10 dicembre 1990. Numero UE (art. 33). Fra le circolari abrogate con il decreto risulta anche quella relativa all'istituzione dello schedario comunitario delle navi da pesca ed all'introduzione del numero CEE (ora UE). Questo perche', come citato nelle premesse al decreto stesso, sono ormai recepiti ed applicati i disposti dei regolamenti comunitari relativi all'istituzione del regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura ed allo schedario comunitario delle navi da pesca. In particolare il regolamento 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993 individua le informazioni minime che devono figurare sulla licenza di pesca: fra dette informazioni e' compreso il numero UE. Deve intendersi pertanto sempre necessaria l'annotazione di tale riferimento anche sui registri di iscrizione della nave, cosi' come resta fondamentale l'inserimento di tale numero nelle comunicazioni relative alle navi stesse che, a qualunque titolo, intercorrono fra uffici decentrati, Amministrazione centrale ed Amministrazione comunitaria. Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura AMBROSIO