A tutte le capitanerie di porto
                                  A  tutti  gli  uffici circondariali
                                  marittimi
                                  A tutti gli uffici locali marittimi
                                  Alle delegazioni di spiaggia
                                     e, per conoscenza:
                                  Al Registro italiano navale
                                  Alla Federpesca
                                  Alla Federcoopesca
                                  Alla Lega Pesca
                                  All'A.G.C.I. - A.I.C.P.
                                  All'UNCI Pesca
                                  Al     Comando    generale    delle
                                  capitanerie di porto
  Come  e' noto, il 15 settembre u.s. e' entrato in vigore il decreto
in  oggetto, recante la nuova normativa intesa a realizzare uno degli
obiettivi  del  IV  Piano  triennale  1994-1996  (e cioe' la gestione
programmata delle licenze di pesca), consentendo il rilascio di nuove
autorizzazioni, oltre che per i segmenti della flotta di pesca in cui
si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal Programma
di  orientamento  pluriennale  1992-1996,  anche  per  quelle  aree e
sistemi  di  pesca  che  assicurano  una  piu' proficua cattura delle
risorse biologiche del mare.
  Nel  sottolineare  che  la  nuova  normativa abroga tutti i decreti
ministeriali  e  le  circolari  gia'  disciplinanti il rilascio delle
licenze  di  pesca (art. 33), si richiama in particolare l'attenzione
di  codesti uffici sulle principali innovazioni recate dal decreto di
cui trattasi.
Adempimenti relativi alla validita' delle licenze di pesca
  (art. 2).
  Le  nuove licenze di pesca hanno validita' di otto anni a decorrere
dalla  data  del  rilascio,  che  viene  stampata  direttamente dalla
scrivente Direzione generale contestualmente alla firma dell'atto. La
tassa  di  concessione  governativa  rimane  comunque  con  validita'
quadriennale:  per  tali  motivi sono stati predisposti nella licenza
tre  spazi  su  cui  sono  da  riportarsi  gli estremi dei bollettini
postali attestanti i pagamenti effettuati.
  Le  incombenze  relative  alla  verifica  dell'esattezza  dei  dati
riportati  su  licenza,  e  la  conseguente consegna all'interessato,
restano comunque affidate all'ufficio di iscrizione dell'imbarcazione
da pesca, che procede all'annotazione degli estremi del bollettino di
avvenuto   pagamento   della  tassa  di  concessione  governativa  ed
all'applicazione della marca da bollo prescritta.
Nulla osta (art. 3).
  In  relazione  alla  richiesta  di  rilascio  del nulla osta di cui
all'art.  3  si  sottolinea che, al fine di esercitare l'attivita' di
pesca,  l'interessato e' tenuto ad acquisire preventivamente il nulla
osta stesso. Quanto sopra anche in casi non esplicitati nell'articolo
stesso  quali,  ad esempio, l'iscrizione come unita' da pesca di navi
provenienti   da   altri   usi   (diporto,   traffico   ecc.),  o  la
regolarizzazione  per  l'esercizio della pesca di navi gia' costruite
ed   iscritte  nei  registri  navi  minori  e  galleggianti  in  data
successiva   al   dicembre   1993,   non  rientranti  pertanto  nelle
fattispecie previste dall'art. 26 bensi' in quelle dell'art. 23.
  E'  necessario  a  tal  proposito  precisare  che  l'iscrizione nei
pertinenti  registri,  prevista  nell'art. 26 citato, e' da riferirsi
esclusivamente  all'iscrizione  delle  imbarcazioni nei registri navi
minori e galleggianti con destinazione pesca.
  Con riferimento allo stesso art. 3, comma 5, lettera a), si ritiene
opportuno chiarire che questa Direzione generale provvede al rilascio
di  un  nulla osta per ciascuna impresa di pesca, sia essa costituita
da singoli o da societa' di persone o di capitali; nel caso in cui il
richiedente  sia  un  singolo  pescatore,  non  ancora  iscritto  nei
registri  imprese  di pesca, si provvede al rilascio di un nulla osta
purche'   lo   stesso  richiedente,  oltre  a  non  essere  socio  di
cooperative  armatrici,  non  sia  associato in impresa di pesca, sia
essa societa' di persone o di capitali.
Rilascio licenza di pesca (art. 4).
  Nel  rispetto  della normativa vigente in materia di sicurezza, ove
la  nave  abbia  l'obbligo  del  nominativo  internazionale radio, la
scrivente procede al rilascio della licenza di pesca, richiesta dagli
interessati,  purche' l'estratto di matricola o dei registri NN.MM. e
GG.  e l'istanza di cui all'allegato B del decreto riportino la sigla
del nominativo internazionale radio assegnata.
Attestazione provvisoria (art. 5).
  Ai  sensi  dell'art.  5,  in  caso  di rinnovo o sostituzione della
licenza  di  pesca o variazioni da apportare sulla stessa, gli uffici
marittimi  in indirizzo sono autorizzati in via generale a rilasciare
una  "attestazione  provvisoria",  con validita' annuale, utilizzando
l'allegato C del decreto. Ai fini della corretta compilazione di tale
allegato,   si   ritiene   opportuno  richiamare  l'attenzione  sulla
"comunicazione  del  M.R.A.A.F.  -  Direzione  generale della pesca e
dell'acquicoltura n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
del  . . . . . . . . . . ." necessaria nei casi in cui codesti uffici
rilascino l'attestazione provvisoria non sulla base di una licenza di
pesca  da  sostituire  ma di una precedente attestazione provvisoria,
relativa ad unita' proveniente da altro ufficio o a nave per la quale
non  risulta  essere  stata  mai  rilasciata  o  mai  ricevuta  dagli
interessati la licenza di pesca.
  Per   una   sollecita  "comunicazione"  della  scrivente  Direzione
generale  codesti  uffici  marittimi  sono  pregati  di  formulare la
relativa  richiesta  mediante  l'utilizzo  del  sistema  telex  o fax
(06/59084176  o  06/59084818)  purche'  siano  precisati gli elementi
essenziali   relativi   all'individuazione   dell'unita'   da   pesca
(matricola/numero   di   iscrizione   nei  RR.NN.MM.GG.,  ufficio  di
provenienza, nome, ecc.).
  Quanto  sopra  al  fine  di  curare,  tra  l'altro, l'aggiornamento
dell'archivio e l'interesse delle imprese di pesca.
  Si  ribadisce inoltre che l'attestazione provvisoria e' rinnovabile
di  anno  in  anno  nel  caso  l'interessato  abbia  provveduto  agli
adempimenti di cui all'art. 27.
Cessazione della validita' delle licenze di pesca (art. 6).
  La  validita'  della  licenza cessa nei casi espressamente previsti
dall'art.  6.  Pertanto, codesti uffici sono pregati per il futuro di
tenere  in  debito conto il termine massimo dei centoventi giorni per
comunicare  a  questo Ministero il perfezionamento di procedure quali
il   trasferimento   di   iscrizione  nei  R.I.P.,  il  trasferimento
dell'iscrizione  della nave ad altro ufficio marittimo, le variazioni
inerenti  la titolarita' della licenza o la proprieta' della nave, la
variazione  delle  caratteristiche  tecniche,  i  limiti di esercizio
della navigazione, ecc.
  Si  precisa  che  il  disposto di cui al comma 1, lettera e), e' da
applicarsi  a regime: per situazioni verificatesi in data antecedente
la  pubblicazione  del  decreto  il calcolo dei termini ivi contenuti
decorre  dalla  data  di  pubblicazione  stessa,  precisamente dal 31
agosto 1995.
  In  merito  al contenuto del comma 5, lettera d), si precisa infine
che  gli  elementi  dell'allegato  B  da  considerare  ai  fini della
verifica  del  rispetto  dei  centoventi  giorni di cui al precedente
comma   sono   esclusivamente   quelli   riportati  in  licenza,  che
comportano,  in  caso  di  variazione,  l'espletamento  di  procedure
amministrative di regolarizzazione e la successiva sostituzione della
licenza stessa.
Sciabica (art. 11.3).
  Si  ritiene  opportuno  evidenziare  che qualsiasi disposizione del
decreto  che  disciplina  la  pesca a strascico e' da riferirsi anche
alla  "sciabica"  trattandosi,  come  noto, di sistemi equiparati fra
loro.
Rastrello a piedi o rastrello a mano (art. 11.18).
  Nelle  more  delle  emanande  disposizioni  per  il  rilascio delle
licenze  di  pesca  per  unita'  asservite  agli  impianti,  e fino a
regolarizzazione  delle  unita'  stesse  ai  sensi delle disposizioni
suddette,  il  divieto  del  comma 18 dell'art. 11 non si applica nei
casi   particolari   delle   unita'  normalmente  utilizzate  per  il
trasferimento negli impianti di molluschicoltura.
Pesca subacquea professionale (art. 11.20).
  Considerato  che  l'autorizzazione  ai  subacquei  professionali e'
rilasciata  annualmente  dalla  capitaneria  di  porto competente, e'
opportuno  sottolineare  che  nel  caso in cui il pescatore subacqueo
professionale  utilizzi,  nell'esercizio della propria attivita', una
imbarcazione  esclusivamente  adibita  ad  appoggio,  la  stessa deve
essere  regolarizzata  come  unita'  da  pesca  professionale.  Sara'
pertanto  necessario,  da parte degli interessati, acquisire il nulla
osta  di cui all'art. 3, senza tuttavia che il rilascio della licenza
di  pesca  relativa  vada ad incidere sui plafond di cui all'art. 21.
Nello  spazio  relativo  agli  attrezzi autorizzati sara' inserita la
sola dicitura "unita' appoggio pesca sub professionale".
Verifica del sistema strascico (art. 16).
  Si  sottolinea  che  l'accertamento  sulle dotazioni di pesca delle
unita'  abilitate  alla  pesca  con  il sistema Strascico deve essere
effettuato  d'ufficio  a  partire dal termine di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto.
  Nel caso in cui l'interessato, per ragioni di urgenza o necessita',
intenda anticipare i tempi dell'accertamento, puo' proporre esplicita
istanza  all'ufficio  di  iscrizione  dell'unita',  che, in qualsiasi
momento,  puo'  procedere alla stesura del verbale da trasmettersi al
Ministero  per la conferma di tale sistema di pesca sulla licenza. Si
allega,   ai  fini  di  una  migliore  gestione  delle  pratiche,  un
fac-simile  di  verbale di accertamento sulle dotazioni minime di una
unita' da pesca abilitata allo Strascico (allegato 1).
Verifica del sistema traino pelagico (art. 17).
  Per  una  corretta  applicazione  dei commi dell'art. 17 si precisa
quanto segue:
   essendo  decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto,   la   scrivente  Direzione  generale  sta  procedendo  alla
revisione   delle   unita'  in  possesso  di  licenza  di  pesca  con
abilitazione all'esercizio dell'attivita' con esplicita denominazione
"reti da traino pelagiche" ora soppressa;
   le   unita'   che,   in   virtu'   della   licenza   di   pesca  o
dell'attestazione provvisoria, risultino abilitate:
     a)  esclusivamente  all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca con
"reti  da  traino  pelagiche"  sono  da  sottoporsi  all'accertamento
secondo le modalita' di cui al comma 5;
     b)  all'esercizio dell'attivita' di pesca con "reti a strascico"
e/o "reti da traino pelagiche", il riconoscimento del sistema Volante
o   Strascico   e'   subordinato  alla  sussistenza  dei  presupposti
rispettivamente  dei  commi  2  e  3.  Per l'accertamento del caso si
unisce  fac-simile di verbale (allegato 2 per la Volante e allegato 3
per lo Strascico).
  In particolare, per la "volante", ove l'interessato non si uniformi
alle  prescrizioni  di  cui al comma 8, si provvedera' d'ufficio alla
cancellazione di tale sistema sulla licenza.
  Con  l'occasione  si  fa  presente  che  l'unita'  da pesca, ove in
possesso  di  una  attestazione  provvisoria  sostitutiva del vecchio
permesso di pesca per l'esercizio dell'attivita' con la denominazione
generica  "reti  da  traino",  puo' ottenere il riconoscimento per il
sistema  Strascico  e/o  Volante  in  relazione  all'accertamento  da
effettuarsi con le modalita' sopra richiamate.
  Per   l'unita'   che,   in   virtu'  della  licenza  di  pesca  e/o
dell'attestazione  provvisoria,  risulti gia' abilitata all'esercizio
dell'attivita'  di  pesca con il sistema "reti da traino pelagiche" o
genericamente  "reti  da  traino", ferma restando l'abilitazione allo
strascico, l'interessato puo' proporre, ai sensi del comma 7, istanza
intesa  ad  ottenere l'aggiunta sulla licenza del sistema Volante: in
tal  caso  si  da'  corso  alle  procedure di accertamento cosi' come
previsto al comma 2 per il riconoscimento di tale sistema.
Piccola pesca (art. 19).
  Con  riferimento  all'attivita'  di  piccola  pesca,  come definita
dall'art.  19,  si  precisa  che  la  possibilita'  di  diversificare
l'attivita'  di  pesca  mediante l'autorizzazione aggiuntiva di altri
attrezzi - nei termini precisati con lo stesso articolo - e' riferita
alle  unita' da pesca gia' in attivita' ed autorizzate esclusivamente
all'impiego  di  alcuni  fra  i  sistemi  identificati  come "piccola
pesca".
  Le imbarcazioni gia' munite di licenza di pesca, nel caso in cui la
stessa  abiliti  all'attivita' sia con sistemi di "piccola pesca" che
con  altri  sistemi,  non perdono alcuna delle autorizzazioni in essa
contenute, tranne nei casi esplicitamente previsti dal decreto.
Caratteristiche tecniche delle unita' (art. 27).
  L'attestazione  provvisoria  ha  invece  validita'  semestrale, non
rinnovabile,  nei casi in cui l'interessato non abbia provveduto alla
misurazione  delle  caratteristiche  tecniche  della nave (lunghezza,
larghezza,   potenza   motore  e  stazza)  ai  sensi  dei  pertinenti
regolamenti  comunitari  n.  2930/86  e n. 3259/94; da cio' si evince
come tutto il naviglio da pesca, a prescindere dalla lunghezza tra le
perpendicolari,  deve  essere  sottoposto  alle  nuove misurazioni in
ottemperanza ai suddetti regolamenti.
  A tale ultimo riguardo, per le unita' da pesca aventi lunghezza tra
perpendicolari  superiore  a 24 metri, il termine da osservarsi, come
noto,  e'  scaduto il 30 giugno 1995; per le restanti unita' da pesca
esistenti  gli armatori dovranno provvedere in occasione di qualsiasi
richiesta  indirizzata alla scrivente, concernente l'applicazione dei
disposti  di  cui  all'art.  5 (rinnovo, sostituzione o variazioni da
riportare  sulla licenza di pesca) e all'art. 20 (aggiornamento della
licenza).
Adeguamento potenza motori (art. 28).
  Al  fine  di  adeguare  l'archivio  licenze di pesca in conformita'
anche  alle  pertinenti  disposizioni comunitarie (regolanento CEE n.
2930/86,   e  successive  modificazioni)  si  e'  ritenuto  opportuno
predisporre  una  norma che, oltre a regolare la potenza motore delle
nuove  unita'  da  pesca,  mirasse  a  sanare le situazioni pregresse
evitando   ipotizzabili   situazioni  di  disparita'  di  trattamento
nell'ambito del ceto interessato.
  In  particolare  con  l'art. 28 sono stati fissati i criteri per la
misurazione  della  potenza motore delle nuove unita', richiamando le
norme ISO per l'accertamento della potenza massima continuativa.
  Con  l'occasione si ritiene di fornire alcuni chiarimenti in merito
al contenuto del suddetto art. 28 e precisamente:
   comma  1: tale disposto si applica a tutte le navi da pesca, nuove
e/o  esistenti,  e trae origine dall'applicazione del regolamento CEE
n. 2930/86, e successive modificazioni.
  Relativamente  ai  certificati  di stazza da rilasciarsi a cura del
R.I.Na.  si  conferma  il  contenuto  del telegramma datato 26 luglio
u.s., prot. 62203662, di cui ad ogni buon fine si riporta il testo:
  "Oggetto:  Regolamento  (CEE)  n.  2930/86, e successive modifiche.
Esito   quesiti  pervenuti,  segnalasi  che  tutte  unita'  da  pesca
rientranti ambito applicazione regolamento in oggetto debent disporre
caratteristiche  tecniche  -  lunghezza, larghezza, potenza motore et
stazza  -  cosi' come definite stesso regolamento alt In particolare,
per  unita'  da  pesca aventi, in relazione pertinenti norme, obbligo
certificato  di  stazza  nazionale  valori  suddette  caratteristiche
possono  risultare da specifica dichiarazione rilasciata ente tecnico
alt  Per  unita'  da  pesca  aventi  obbligo  certificato  di  stazza
internazionale  restano  invariate procedure gia' in atto alt Pregasi
assicurare  stop Ambrosio Direttore generale". Per quanto concerne la
dichiarazione  relativa alla stazza nel senso suindicato si allega un
fac-simile concordato con il R.I.Na. (allegato 4);
   comma  2:  si  applica alle nuove unita' da pesca, per le quali la
potenza  del  motore  "dichiarata" dal R.I.Na. deve essere intesa, in
relazione  all'effettiva  portata degli accertamenti tecnici eseguiti
conformemente   ai   pertinenti   regolamenti   da  tale  ente,  come
"certificata".
  Per  i  motori  nuovi,  da installarsi a bordo di nuove unita' o su
navi  esistenti in sostituzione di altro apparato, la potenza massima
continuativa  del motore e' determinata dalla potenza di omologazione
del  tipo  di  motore  da  verificare in sede di collaudo sul singolo
esemplare eseguita dal R.I.Na. secondo le proprie normative;
   comma  3:  per  conseguire in concreto l'obiettivo del disposto di
questo  comma,  cosi' come formulato, il R.I.Na. deve procedere "alla
verifica  delle potenze omologate gia' effettuate per ciascun tipo di
motore" naturalmente ancora in produzione o commercializzato.
  A  tale  scopo  sara'  cura  dei  costruttori  di motori o dei loro
rappresentanti  in  Italia  sottoporre  al  suddetto ente tecnico per
approvazione  una  tabella  precisante  per ciascun tipo di motore il
campo di prestazioni minime e massime previste per impiego su navi da
pesca;
  comma  4:  la  finalita' di tale comma e' l'esclusione in qualsiasi
caso  di  operazioni  di  taratura anche nei limiti del 30% di cui al
decreto ministeriale 9 aprile 1991, abrogato per effetto dell'entrata
in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995.
  Per  esigenze  di  ragionevolezza  e  limitatamente  al  periodo  1
gennaio-14  settembre  1995 (data antecedente l'entrata in vigore del
decreto  ministeriale  26  luglio  1995)  oltre  i  nulla  osta della
scrivente   Direzione   generale  sono  da  intendersi  salvi  quelli
regolarmente  rilasciati  dalle  autorita'  marittime periferiche, le
quali  sono  tenute  a  trasmettere  a  questa  Amministrazione, come
prescritto,  copia del verbale di riduzione della potenza ai fini del
rilascio   della  licenza  di  pesca.  Naturalmente  si  riconoscera'
validita' alle autorizzazioni rilasciate prima del 15 settembre dalle
autorita' marittime periferiche sempreche' le operazioni afferenti la
taratura del motore risultino da data certa;
   comma  5:  a conferma della trasparenza da conseguirsi "la potenza
massima  continuativa  del  motore"  e'  da  riferirsi  al verbale di
collaudo  relativo al certificato di omologazione R.I.Na. in corso di
validita' al momento dell'installazione del motore a bordo. Il valore
della  stessa peraltro sara' riportato in licenza, su richiesta degli
interessati,  sempreche'  risultante dai documenti tecnici rilasciati
dal  R.I.Na.,  che dovra' accertare la compatibilita' di tale potenza
con gli altri organi di propulsione.
  Tutto  cio'  premesso  questa  Direzione  generale  si  riserva  di
effettuare  periodici  controlli  a  campione  intesi ad accertare la
corrispondenza tra la potenza motore riportata sulla licenza di pesca
e  quella  effettivamente  utilizzata:  nel  caso  di  discordanza si
provvedera'  ad  applicare  le  sanzioni  del  caso,  non  escluso la
sospensione o il ritiro della licenza di pesca.
Oneri per pesche speciali (art. 30).
  Per  quanto  concerne  l'onere  annuale  per pesche speciali, nella
misura  fissata  dall'art.  30  del decreto, si sottolinea che per il
prossimo  1996,  anno  di  decorrenza del primo versamento, lo stesso
dovra'  essere  effettuato  non oltre il termine del 31 gennaio p.v.,
utilizzando  il  bollettino  di  conto corrente postale mod. CH 8-bis
reperibile  presso  tutti  gli  uffici postali (allegato 5), a favore
della     Tesoreria     provinciale    competente    per    residenza
dell'interessato,   sul  capitolo  3590,  capo  17,  intitolato  alle
"entrate  eventuali  e  diverse del Ministero delle risorse agricole,
alimentari  e  forestali",  specificando  in  ogni  caso  la causale:
"decreto  ministeriale  26  luglio 1995 - Onere per pesche speciali".
Sin d'ora si segnala che l'onere e' normalmente a carico dell'impresa
di  pesca,  salvo  il caso della lettera d) dell'art. 30 per il quale
deve  provvedere il pescatore subacqueo professionale, autorizzato ai
sensi del decreto ministeriale 20 ottobre 1986 modificato dal decreto
ministeriale 2 maggio 1987.
  Resta  inteso  che  i relativi importi sono dovuti solo da coloro i
quali sono autorizzati ai sensi delle specifiche normative vigenti in
materia, all'esercizio della pesca per la quale e' previsto l'onere.
  Circa   la   pesca   del  pesce  spada  il  relativo  onere  e'  da
corrispondersi  dalle  imprese  abilitate  ad esercitare tale tipo di
attivita' con "Rete da posta derivante". In caso di mancato pagamento
e'  da  presumersi  non  effettuata  l'attivita'  con  il  sistema in
questione  e pertanto si provvedera' d'ufficio alla cancellazione del
medesimo sulla licenza di pesca.
  L'onere  dovuto  per la pesca speciale, versato entro il 31 gennaio
di  ciascun anno, e' riferito a tutto l'anno solare indipendentemente
dalla  data  di  scadenza delle singole autorizzazioni. Queste ultime
conservano  la loro durata e devono essere sottoposte a rinnovo entro
i  termini  e  nei limiti posti dalle specifiche normative vigenti in
materia.
Pesca a strascico da Rimini a Trieste (art. 31).
  Nelle    more   dell'emanazione   delle   disposizioni   necessarie
all'adeguamento  del  regime  della  pesca  a  strascico entro le tre
miglia  nei compartimenti da Rimini a Trieste si applica la normativa
vigente  in materia - decreto ministeriale 18 settembre 1989, decreto
ministeriale 21 marzo 1990 e decreto ministeriale 10 dicembre 1990.
 Numero UE (art. 33).
  Fra  le  circolari  abrogate  con  il  decreto risulta anche quella
relativa  all'istituzione  dello  schedario comunitario delle navi da
pesca  ed  all'introduzione  del numero CEE (ora UE). Questo perche',
come  citato nelle premesse al decreto stesso, sono ormai recepiti ed
applicati    i   disposti   dei   regolamenti   comunitari   relativi
all'istituzione    del    regime    comunitario    della    pesca   e
dell'acquicoltura  ed allo schedario comunitario delle navi da pesca.
In  particolare  il regolamento 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre
1993  individua  le  informazioni  minime  che  devono figurare sulla
licenza di pesca: fra dette informazioni e' compreso il numero UE.
  Deve  intendersi  pertanto  sempre necessaria l'annotazione di tale
riferimento  anche  sui registri di iscrizione della nave, cosi' come
resta  fondamentale  l'inserimento di tale numero nelle comunicazioni
relative  alle  navi stesse che, a qualunque titolo, intercorrono fra
uffici   decentrati,   Amministrazione  centrale  ed  Amministrazione
comunitaria.
                        Il direttore generale
                   della pesca e dell'acquacoltura
                              AMBROSIO