(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 4
                      REGISTRO ITALIANO NAVALE
                          DICHIARAZIONE N.
   A  richiesta  degli  interessati  ed in attuazione del Regolamento
(CEE) n. 2930/86 e successive modifiche (Reg. CE n.  3259/94)  e  del
D.M.  26  luglio  1995,  si  dichiara  che  per  la nave da pesca, di
bandiera italiana, attualmente denominata:
                     ---------------
- Ufficio di iscrizione                      :   - n.  di  iscrizione
:  - Armatore                            :  - n. di iscrizione presso
il RINA      :
Il  Registro  Italiano Navale ha calcolato la stazza secondo le norme
della "Convenzione Internazionale per la stazzatura  delle  navi  del
1969", ottenendo i seguenti valori:
                     STAZZA LORDA : .......... GT
                     STAZZA NETTA : .......... NT
   Si  dichiara  inoltre  che le altre caratteristiche tecniche della
nave, misurate  ai  sensi  del  citato  Regolamento  (CEE),  sono  le
seguenti:
- Lunghezza (art.2.1)                       : .......m
- Lunghezza tra le perpendicolari (art.2.2) : .......m
- Larghezza (art.3)                         : .......m
- Potenza continuativa (art.5)              : .........kW (CV .....)
   Si  rilascia  la  presente  dichiarazione  da  valere  per gli usi
consentiti dalle Leggi di Atti di Governo vigenti.
                                             REGISTRO ITALIANO NAVALE

IL RINA esplica le sue manzioni a mezzo  di  funzionari  o  di  altre
persone   che  giudica  munite  di  ogni  requisito  di  idoneita'  e
competenza per i compiti loro affidati. Nella sua qualita' di perito,
il RINA esprime esclusivamente opinione e valutazione di  conformita'
alle proprie norme regolamentari e non assume in alcun caso (ove pure
i   suoi  pareri  vossero  richiesti  in  materia  non  espressamente
regolamentata) le responsabilita' facenti capo ai  progettisti,  agli
armatori,  ai  costruttori,  ai  collaudatori  ai  cantieri e ad ogni
persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire  garanzie,
soggetti   tutti   che   mantengono   in   alterate   le   rispettive
responsabilita' anche nel caso di interventi consultivi del RINA. Per
quanto attiene ai compiti direttamente assunti e svolti al  di  fuori
di  quelli  delegati citati cui di seguito il RINA risponde a termini
di legge. Nell'ambito dei compiti al  RINA  delegati  dai  competenti
Ministeri, eventuale responsabilita' possono essere ravvisate solo in
caso  di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati.
In nessun caso la responsabilita' del RINA, quale che  sia  l'entita'
del  danno  lamentato,  potra'  eccedere  un valore pari a 5 volte la
misura dei compensi percepiti dal RINA come corrispettivo dei servizi
prestati o delle prestazioni  rese,  dai  quali  o  dalle  quali  sia
derivato il danno lamentato.