ALLEGATO 4 REGISTRO ITALIANO NAVALE DICHIARAZIONE N. A richiesta degli interessati ed in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2930/86 e successive modifiche (Reg. CE n. 3259/94) e del D.M. 26 luglio 1995, si dichiara che per la nave da pesca, di bandiera italiana, attualmente denominata: --------------- - Ufficio di iscrizione : - n. di iscrizione : - Armatore : - n. di iscrizione presso il RINA : Il Registro Italiano Navale ha calcolato la stazza secondo le norme della "Convenzione Internazionale per la stazzatura delle navi del 1969", ottenendo i seguenti valori: STAZZA LORDA : .......... GT STAZZA NETTA : .......... NT Si dichiara inoltre che le altre caratteristiche tecniche della nave, misurate ai sensi del citato Regolamento (CEE), sono le seguenti: - Lunghezza (art.2.1) : .......m - Lunghezza tra le perpendicolari (art.2.2) : .......m - Larghezza (art.3) : .......m - Potenza continuativa (art.5) : .........kW (CV .....) Si rilascia la presente dichiarazione da valere per gli usi consentiti dalle Leggi di Atti di Governo vigenti. REGISTRO ITALIANO NAVALE IL RINA esplica le sue manzioni a mezzo di funzionari o di altre persone che giudica munite di ogni requisito di idoneita' e competenza per i compiti loro affidati. Nella sua qualita' di perito, il RINA esprime esclusivamente opinione e valutazione di conformita' alle proprie norme regolamentari e non assume in alcun caso (ove pure i suoi pareri vossero richiesti in materia non espressamente regolamentata) le responsabilita' facenti capo ai progettisti, agli armatori, ai costruttori, ai collaudatori ai cantieri e ad ogni persona od Ente tenuti per legge o per contratto a fornire garanzie, soggetti tutti che mantengono in alterate le rispettive responsabilita' anche nel caso di interventi consultivi del RINA. Per quanto attiene ai compiti direttamente assunti e svolti al di fuori di quelli delegati citati cui di seguito il RINA risponde a termini di legge. Nell'ambito dei compiti al RINA delegati dai competenti Ministeri, eventuale responsabilita' possono essere ravvisate solo in caso di dolo o colpa grave dei funzionari o dei soggetti incaricati. In nessun caso la responsabilita' del RINA, quale che sia l'entita' del danno lamentato, potra' eccedere un valore pari a 5 volte la misura dei compensi percepiti dal RINA come corrispettivo dei servizi prestati o delle prestazioni rese, dai quali o dalle quali sia derivato il danno lamentato.