IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Basilicata; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Basilicata" per i vini e i mosti prodotti nella regione Basilicata; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995; Visti il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra indicata riguardante i vini prodotti nel territorio della regione Basilicata e la proposta, dallo stesso Comitato formulata, del corrispondente disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1995; Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione della zona di vinificazione per l'indicazione geografica tipica predetta deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra riportata ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Basilicata" prodotti nella regione Basilicata.