Art. 3.
  1.  Ai  fini  della  produzione,  designazione,   presentazione   e
commercializzazione  dei  vini  per  i quali si intende utilizzare la
indicazione geografica tipica riconosciuta con il  presente  decreto,
si  osservano,  in  quanto  applicabili,  ai  sensi e per gli effetti
dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992, n.  164,  le
disposizioni relative alle indicazioni geografiche soppresse ai sensi
del  sopra  citato art. 32, comma 3, concernenti le dichiarazioni dei
terreni vitati  per  le  iscrizioni  agli  elenchi  delle  vigne,  le
dichiarazioni  delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad
indicazione geografica tipica predetti  e  la  tenuta  degli  elenchi
delle vigne.
  2.  I  produttori  e  gli  aventi  diritto che intendono utilizzare
l'indicazione geografica tipica di cui all'art. 1, per i mosti  ed  i
vini   prodotti   a  decorrere  dalla  vendemmia  1995,  devono  dare
attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando  le
disposizioni  in  esso  contenute,  entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.