Art. 4.
  1. L'indicazione  geografica  tipica,  riconosciuta  ai  sensi  del
presente decreto, decade nei seguenti casi:
    a)  riconoscimento  di  una  denominazione di origine controllata
costituita  dal  nome   geografico   utilizzato   nella   indicazione
geografica tipica interessata;
    b)  riconoscimento  di  una  denominazione di origine controllata
costituita  da  un  nome  geografico   per   il   quale   l'esistenza
dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a
generare confusione;
    c)  riconoscimento  nell'ambito  di una denominazione di origine,
controllata   o   controllata   e   garantita,   di   una   sottozona
contrassegnata   da   un   nome   geografico  per  il  quale  possano
determinarsi le situazioni di cui ai precedenti punti a) e b).
  2. La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli effetti
prodotti dalla  indicazione  geografica  tipica,  con  riguardo  alla
produzione,  alla  presentazione  ed  alla  commercializzazione, fino
all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.