Art. 6. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, vini con la indicazione geografica tipica "Basilicata" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 1995 Il dirigente: ADINOLFI