Art. 6.
  Chiunque produce, pone in vendita o comunque  distribuisce  per  il
consumo,  vini  con  la indicazione geografica tipica "Basilicata" e'
tenuto, a norma di  legge,  all'osservanza  delle  condizioni  e  dei
requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 3 novembre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI