(all. 1 - art. 1)
                  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
                               STATUTO
                  Titolo I - Disposizioni generali
                      Capo I - Fini e principi
   Art. 1 - Principi fondamentali
   1.  L'Universita' degli Studi di Padova e' un'istituzione pubblica
che  promuove  ed  organizza  l'istruzione  superiore  e  la  ricerca
scientifica,  nel  rispetto  della  liberta'  di  insegnamento  e  di
scienza.
   2. L'Universita' degli Studi di Padova, in conformita' ai principi
della  Costituzione  della  Repubblica  Italiana  e   della   propria
tradizione  che  data dal 1222 ed e' riassunta nel motto "Universita'
Universis   Patavina   Libertas"   afferma   il   proprio   carattere
pluralistico  e  la  propria  indipendenza  da ogni condizionamento e
discriminazione  di  carattere  ideologico,  religioso,  politico   o
economico.  Essa  promuove  l'elaborazione  di una cultura fondata su
valori universali quali i diritti umani,  la  pace,  la  salvaguardia
dell'ambiente e la solidarieta' internazionale.
   3.  L'Universita'  degli  Studi di Padova - nel seguito denominata
Universita' o Ateneo - e' dotata di autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
   4. Il presente Statuto ne stabilisce  l'ordinamento  autonomo,  in
attuazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme
generali sull'Ordinamento universitario.
   Art. 2 - Ricerca
   1.   L'Universita'  promuove  e  svolge  l'attivita'  di  ricerca,
favorendo la  collaborazione  interdisciplinare  e  di  gruppo  e  la
stretta   connessione  con  l'attivita'  didattica.  Essa  garantisce
l'autonomia individuale  nella  scelta  dei  temi  e  dei  metodi  di
ricerca.  Favorisce  inoltre  l'accesso  del  singolo  studioso e dei
gruppi ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi
nel rispetto delle esigenze di tutti.
   2.  Per  una  migliore  realizzazione  dei   fini   istituzionali,
l'Universita'  promuove  le attivita' di ricerca e di servizio svolte
per terzi e in collaborazione con soggetti esterni,  regolamentandone
lo  svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle
strutture e dei singoli.
   3. L'Universita' verifica la corretta gestione e la  produttivita'
delle  risorse  destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei
singoli, riservando ogni giudizio di merito  a  competenti  organismi
scientifici.
   Art. 3 - Didattica
   1.   L'Universita'  organizza,  coordina  e  svolge,  nelle  forme
stabilite  dal  Regolamento  didattico  di   Ateneo,   le   attivita'
necessarie   al  conseguimento  di  tutti  i  livelli  di  istruzione
universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale.
   2. Nei limiti delle risorse  disponibili,  l'Universita'  promuove
altresi':  iniziative  volte a consentire la frequenza degli studenti
lavoratori anche mediante insegnamenti a distanza;  corsi  intensivi;
corsi  di  lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione
degli  studenti;  interscambio   di   studenti,   anche   a   livello
internazionale.
   3.  L'Universita', inoltre, puo' promuovere e organizzare corsi di
preparazione all'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio
delle  varie  professioni  e  ad  altri  concorsi  pubblici, corsi di
perfezionamento  e  aggiornamento  professionale,   nonche'   servizi
rivolti  agli  studenti  per la scelta della professione. Puo' infine
promuovere ed organizzare attivita' culturali  e  formative  esterne,
ivi  comprese  quelle  per  l'aggiornamento  culturale degli adulti e
quelle per la formazione permanente e ricorrente.  Per  tutte  queste
attivita'  l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con i
soggetti pubblici e privati interessati.
   4. I Consigli di Facolta' possono provvedere alla copertura  degli
insegnamenti  di  un  corso  di  studio  anche  mediante contratti di
diritto privato a  tempo  determinato  nei  limiti  consentiti  dalla
legislazione vigente.
   5.  Il  singolo  docente  e'  libero  di scegliere i contenuti e i
metodi del  proprio  insegnamento  nel  rispetto  delle  esigenze  di
coerenza   con   l'ordinamento  degli  studi  e  in  accordo  con  la
programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.
   6. Per assicurare il diritto degli  studenti  all'apprendimento  e
l'efficacia    della    complessiva    attivita'    di   insegnamento
dell'Universita', il docente e'  tenuto  ad  osservare  in  tutte  le
proprie prestazioni didattiche le modalita' organizzative fissate dal
Regolamento didattico di Ateneo e dalle singole strutture competenti.
   7.  L'Universita' verifica la corretta gestione e la produttivita'
delle risorse destinate all'attivita' didattica.
   8. Gli  studenti  partecipano  alla  valutazione  delle  attivita'
didattiche,  secondo  modalita' indicate dal Regolamento didattico di
Ateneo.
   Art. 4 - Diritto allo studio,  Tutorato,  Orientamento,  Attivita'
studentesche
   1.   L'Universita',   in   attuazione   dell'articolo   34   della
Costituzione e della  vigente  normativa  sul  diritto  allo  studio,
favorisce,  per  quanto  di  sua  competenza,  l'accesso dei capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi piu' alti degli studi.
   2. Assicura inoltre servizi di  tutorato  per  i  propri  studenti
nonche'   attivita'  di  orientamento  per  l'iscrizione  agli  studi
universitari e ai corsi  post-laurea,  anche  collaborando  con  enti
pubblici e privati.
   3.  Nei  limiti delle risorse disponibili l'Universita', anche con
l'impiego di studenti e di personale messo a  disposizione  da  altre
amministrazioni  pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti
per il sostegno allo studio di studenti portatori di handicap.
   4. L'Universita' riconosce e agevola,  secondo  modalita'  dettate
dai  Regolamenti  dell'Ateneo e delle singole strutture, le attivita'
dei singoli studenti  e  delle  loro  libere  forme  associative  che
concorrano  a  rendere  piu'  proficuo  lo  studio  e a migliorare la
qualita'  della  vita  universitaria,  in  particolare  favorendo  le
attivita'  formative gestite dagli studenti nei settori della cultura
e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
   Art. 5 - Partecipazione
   1. Professori, ricercatori, personale tecnico e  amministrativo  e
studenti  contribuiscono,  nell'ambito  delle  rispettive  funzioni e
responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
   2. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalita'
istituzionali,  l'Universita'  promuove il confronto e la discussione
al proprio interno ed e' aperta a contributi esterni.
   3. La partecipazione al governo  dell'Universita'  e'  determinata
dai  principi  del  vigente  ordinamento universitario e dal presente
Statuto.
   Art. 6 - Informazione
   1. L'Universita' adotta il principio  della  pubblicita'  e  della
trasparenza  della  propria attivita', fatti salvi i limiti derivanti
dai diritti individuali al rispetto della persona.
   2. La pubblicazione  degli  atti  amministrativi  e  l'accesso  ai
documenti  sono  disciplinati da apposito regolamento in applicazione
della normativa vigente.
   3.  L'Universita'  opera  inoltre   per   una   diffusione   delle
informazioni  riguardanti  la  propria  attivita',  avvalendosi anche
della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con  particolare
riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa
   Art. 7 - Adeguatezza e salubrita' degli spazi
   1.  L'Universita'  opera  per  garantire  spazi  idonei, salubri e
dotati delle necessarie attrezzature.
   2. Nelle strutture di nuova costruzione, e per quanto possibile in
quelle esistenti, devono essere garantiti l'accesso ed  il  movimento
autonomo anche ai portatori di handicap.
                      Capo II - Fonti normative
   Art. 8 - Fonti normative - Norme applicabili
   1.  l'Universita'  e'  disciplinata  dalle  leggi  che  vi operino
espresso  riferimento,  dal   presente   Statuto   e   dai   connessi
regolamenti,  dalle  altre  norme  di  carattere  generale  in quanto
compatibili con lo specifico ordinamento.
   Art. 9 - Regolamenti
   1. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza  assoluta
dei   componenti   dal   Senato   accademico   o   dal  Consiglio  di
Amministrazione secondo le rispettive competenze.
   2. Il Regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative
all'organizzazione  dell'Universita',  in  particolare   per   quanto
riguarda l'attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche
e  scientifiche; fissa altresi' le modalita' di elezione degli organi
centrali di Ateneo nonche' i criteri generali  per  l'elezione  e  il
funzionamento  degli  altri  organi.  Esso  e'  deliberato dal Senato
accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, nonche',  per  la
parte  relativa alle rappresentanze studentesche, dal Consiglio degli
studenti.
   3. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento  degli  studi
di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli con valore
legale.  Esso indica inoltre i criteri generali dei servizi didattici
integrativi, delle altre attivita' formative e del Tutorato. Contiene
altresi' le disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari
riguardanti  gli  studenti,  inclusa  la  data  di  inizio  dell'anno
accademico.  Esso  e'  deliberato  dal  Senato  accademico  dopo aver
sentito le strutture didattiche e il Consiglio degli studenti.
   4. Il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e contabilita'
- denominato anche Regolamento amministrativo di Ateneo -  disciplina
la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale nonche' l'attivita'
negoziale,  anche  in  deroga  alle  norme  dei  vigenti  ordinamenti
contabili  dello  Stato  e degli enti pubblici fatti salvi i relativi
principi.  Esso  e'  deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione,
sentiti il Senato accademico, le Facolta' e i Dipartimenti.
   5.  Il  Regolamento  di  Ateneo  sul procedimento amministrativo e
sull'accesso ai documenti amministrativi e' deliberato dal  Consiglio
di Amministrazione.
   6.  Il  Regolamento  per  il  personale  tecnico amministrativo e'
deliberato  dal  Consiglio  di  Amministrazione  sentiti  il   Senato
accademico,   la   Consulta   dei  direttori  di  Dipartimento  e  le
rappresentanze del  personale  tecnico  amministrativo  previste  per
legge.
   7.   I  Regolamenti  delle  strutture  didattiche  e  scientifiche
disciplinano,  in  armonia  con  le  norme  poste  al  riguardo   dai
regolamenti   di   Ateneo,   l'organizzazione   e   le  procedure  di
funzionamento delle strutture stesse nonche' le materie a queste  de-
mandate  dall'Ordinamento  universitario  e  dal  presente Statuto. I
Regolamenti sono predisposti dall'organo deliberante della struttura,
ai fini del loro previo esame da parte del Senato  accademico  e  del
Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, e sono
quindi  approvati  a  maggioranza  assoluta di componenti dell'organo
stesso.
   8. In base ad una conforme deliberazione del Senato  accademico  o
del   Consiglio   di   Amministrazione,  il  Rettore  rinvia  ciascun
regolamento, entro sessanta giorni dalla relativa  comunicazione,  al
riesame  dell'organo  competente.  Qualora  l'atto  venga riapprovato
dall'organo stesso, esso va emanato entro dieci  giorni  dalla  nuova
comunicazione,  fatta eccezione per i regolamenti che contrastino con
le norme di legge o con lo Statuto e per quelli che comportino  nuove
o  maggiori spese a carico del bilancio universitario, in difetto dei
mezzi necessari per farvi fronte.
   9. I regolamenti sono  emanati  con  decreto  del  Rettore  previa
trasmissione   al   Ministero   dell'Universita'   e   della  Ricerca
scientifica e tecnologica, in base  alla  legislazione  vigente,  del
Regolamento    generale    di    Ateneo   e   del   Regolamento   per
l'Amministrazione, la finanza e  la  contabilita'  per  i  prescritti
controlli di legittimita' e di merito, e del Regolamento didattico di
Ateneo  per  la  prescritta  approvazione.  Essi entrano in vigore in
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che  non
sia diversamente stabilito.
 
                  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
                               STATUTO
 
 
                    Titolo II - Organi di Ateneo
                     Capo I - Organi di governo
                       Sezione I - Il Rettore
   Art. 10 - Rettore - Funzioni
   1.  Il  Rettore  rappresenta  l'Ateneo  ad ogni effetto di legge e
sovrintende  a  tutte  le  sue  attivita'.   Esercita   funzioni   di
iniziativa, di coordinamento e di attuazione.
   2. In particolare il Rettore:
   a)  convoca e presiede il Senato accademico, anche in composizione
allargata,  e  il  Consiglio  di  Amministrazione,  coordinandone  le
attivita' e vigilando sulla esecuzione delle rispettive delibere;
   b)  adotta,  in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza
del  Senato  accademico   o   del   Consiglio   di   Amministrazione,
sottoponendoli,  per  la ratifica, agli organi competenti nella prima
seduta successiva;
   c) emana lo Statuto ed i  regolamenti  di  Ateneo  nonche'  quelli
interni delle singole strutture;
   d) vigila su tutte le strutture ed i servizi di Ateneo, impartendo
le opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la
corretta   applicazione   delle   norme   dell'Ordinamento  didattico
universitario,  dello  Statuto  e  dei  regolamenti,  in  particolare
garantendo  l'autonomia  didattica  e  di  ricerca  dei docenti ed il
diritto degli studenti alla formazione;
   e)  esercita  l'autorita'  disciplinare  sugli  studenti   e   sul
personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
   f)  conclude  gli  accordi  in  materia  didattica,  scientifica e
culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;
   g)  presenta  annualmente  una  relazione  generale  sullo   stato
dell'Ateneo  e  invia  al  Ministero dell'Universita' e della Ricerca
scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge.
   3. Il Rettore esercita  inoltre  tutte  le  attribuzioni  previste
dall'ordinamento  universitario,  dallo  Statuto e dai regolamenti di
Ateneo.
   4. Il Rettore nomina con proprio decreto  il  Prorettore  vicario,
scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in
tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonche' in
ogni  caso  di cessazione anticipata dell'ufficio fino all'entrata in
carica del nuovo eletto. Il Prorettore vicario fa parte  di  diritto,
con  voto  deliberativo,  del  Senato  accademico  e del Consiglio di
Amministrazione.
   5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore puo' avvalersi di
Prorettori e Delegati da lui scelti  nell'ambito  dell'Universita'  e
nominati  con  proprio  decreto  nel quale sono precisati i compiti e
settori  di  competenza.  I  Prorettori  e  di  Delegati   rispondono
direttamente  al  Rettore  del  loro operato relativamente ai compiti
loro attribuiti. Su argomenti relativi ai settori di loro  competenza
i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte
delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono
essere  dal Rettore alle sedute del Senato accademico e del Consiglio
di Amministrazione.
   6. Compatibilmente con la specifica legislazione, il Rettore e  il
Prorettore vicario possono, a loro scelta, essere esentati in tutto o
in  parte  dai  compiti  didattici  per  la  durata della carica, con
opzione da esercitarsi all'inizio di ogni anno accademico.
   Art. 11 - Rettore - Elezione
   1. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima  fascia
che  abbiano  optato  o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre
anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
   2. L'elettorato attivo spetta:
   a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
   b) ai ricercatori componenti del Consiglio di Facolta';
   c) ai componenti del Consiglio degli studenti;
   d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato
in modo che la somma dei voti equivalenti  del  totale  degli  aventi
diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei professori e dei
ricercatori aventi diritto.
   3.  La  convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal Decano
o, in caso di sua assenza o  impedimento,  dal  professore  di  prima
fascia  che  lo segue in ordine di anzianita', almeno quaranta giorni
prima della data stabilita per le votazioni che devono aver luogo nel
corso del quinto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore
in carica. Nel caso di anticipata cessazione,  l'elezione  deve  aver
luogo entro il novantesimo giorno successivo.
   4.  La  votazione  e'  valida  se  partecipa almeno la meta' degli
aventi diritto ponderati. Nelle prime tre  votazioni  il  Rettore  e'
eletto  a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata
elezione si procedera' con il  sistema  di  ballottaggio  fra  i  due
candidati  che  nell'ultima  votazione  abbiano  riportato il maggior
numero di voti ponderati; in  caso  di  parita',  risulta  eletto  il
candidato  con  maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima
fascia  e,  in  caso  di  ulteriore  parita',  quello  con   maggiore
anzianita' anagrafica.
   5.  Il  candidato  che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e'
proclamato eletto dal Decano, e' nominato dal Ministrdell'Universita'
e  della  Ricerca  scientifica  e  tecnologica  ed  entra  in  carica
all'inizio  dell'anno  accademico. Nel caso di anticipata cessazione,
assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore  resta
in   carica   fino  all'inizio  dell'anno  accademico  successivo  al
compimento del triennio.
                  Sezione II - Il Senato accademico
   Art. 12 - Senato accademico - Funzioni
   1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla
programmazione e al coordinamento delle  attivita'  didattiche  e  di
ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve  le  attribuzioni  delle  singole
strutture didattiche e scientifiche.
   2. In particolare il Senato accademico delibera:
   a) il Regolamento didattico di Ateneo, sentito il Consiglio  degli
studenti,  e  ogni  altro  eventuale Regolamento di Ateneo in tema di
ricerca, di didattica e  di  attivita'  autogestite  degli  studenti,
nonche'  i  regolamenti  elaborati  dalle  strutture  didattiche e di
ricerca;
   b)  la  costituzione,  la  modificazione  e  la disattivazione dei
Dipartimenti,   previo   parere   favorevole   del    Consiglio    di
Amministrazione  per  le parti di sua competenza, dirimendo eventuali
controversie in materia tra strutture e con i singoli;
   c)  il  piano  pluriennale  di  sviluppo,  tenendo   conto   delle
indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dopo
aver  sentito  il  Consiglio  di Amministrazione e il Consiglio degli
studenti;
   d)   la   relazione   annuale,   consuntiva    e    programmatica,
sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo;
   e)  la  distribuzione  tra  le  Facolta' dei posti di professore e
ricercatore e  dello  stanziamento  per  la  docenza  deliberato  dal
Consiglio di Amministrazione;
   f)   i   criteri   per  la  distribuzione  del  personale  tecnico
amministrativo tra le strutture didattiche e scientifiche;
   g) i criteri  per  la  distribuzione  delle  risorse  materiali  e
finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche;
   h)   i   criteri   per  l'attuazione  dei  programmi  nazionali  e
internazionali di cooperazione;
   i) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti;
   l)  il  numero  programmato  degli  studenti  nei  casi   previsti
dall'art. 44 del presente Statuto;
   m)  compatibilmente  con la specifica legislazione la concessione,
in  via  eccezionale  e  su  proposta  dei  singoli  interessati,   a
professori  e  ricercatori  chiamati  ad  incarichi  organizzativi di
Ateneo particolarmente gravosi, dell'esenzione totale o parziale  dai
compiti  didattici  per  la  durata  dell'incarico, che dovra' essere
rinnovata di anno in anno previa verifica  dei  risultati  conseguiti
nell'incarico.
   3.  Il  Senato  accademico  esprime inoltre parere obbligatorio al
Consigli  di  Amministrazione  sul  bilancio  di  previsione  e   sui
regolamenti  di  Ateneo  deliberati  dal  medesimo nonche' in tema di
tasse, contributi, esoneri e borse di studio per gli studenti.
   Esercita infine tutte  le  attribuzioni  che  gli  sono  demandate
dall'Ordinamento   universitario   nazionale,  dallo  Statuto  e  dai
regolamenti di Ateneo.
   Art. 13 - Senato accademico - Composizione
   1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 4, del presente
Statuto, il Senato accademico e' composto da:
   a) il Rettore;
   b) il Prorettore vicario;
   c) i Presidi;
   d) il Direttore amministrativo;
   e) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento;
   f)  un  rappresentante  per   ciascuna   delle   sette   macroaree
scientifiche elencate nell'allegata tabella D;
   g) tre rappresentanti degli studenti.
   2.   I  rappresentanti  degli  studenti  partecipano  a  tutte  le
discussioni e decisioni del Senato accademico, ad eccezione di quelle
implicanti valutazione sull'attivita' scientifica dei singoli o delle
strutture.
   3. Partecipano inoltre due rappresentanti  del  personale  tecnico
amministrativo  per  la discussione e deliberazione su specifici temi
concernenti la gestione di risorse diverse da quelle  attinenti  alla
docenza.
   4.  I  membri  elettivi del Senato accademico durano in carica tre
anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti  che  durano  un
biennio,  e  sono  eletti  secondo modalita' indicate dal Regolamento
generale di Ateneo. Essi non possono rimanere in carica per  piu'  di
due mandati consecutivi.
   5.  Per i rappresentanti delle macroaree scientifiche l'elettorato
attivo e passivo spetta a tutti i professori e  ricercatori.  A  tali
fini  l'afferenza  di  ciascun  docente  e'  determinata  dal settore
scientifico-disciplinare di appartenenza; in alternativa  il  docente
puo'  optare per l'area cui appartiene la maggioranza dei docenti del
Dipartimento di cui fa parte.
   Art. 14 - Senato accademico - Funzionamento
   1. I componenti del Senato accademico sono  nominati  con  decreto
del Rettore. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore almeno una
volta  ogni  due  mesi  o  su  richiesta  di almeno un terzo dei suoi
componenti. La riunione e' valida se e' presente la  maggioranza  dei
membri aventi titolo in ordine agli argomenti in discussione.
   2.  Il  Senato  accademico delibera a maggioranza dei presenti ove
non sia diversamente previsto.
   3. Funge da segretario  il  Direttore  amministrativo  che  potra'
avvalersi di idonei collaboratori.
   4.  Le altre modalita' di funzionamento del Senato accademico sono
stabilite da apposito Regolamento interno.
             Sezione III - Consiglio di Amministrazione
   Art. 15 - Consiglio di Amministrazione - Funzioni
   1. Il Consiglio  di  Amministrazione  ha  funzioni  normative,  di
indirizzo  e  di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria
ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli
indirizzi programmatici e i criteri stabiliti dal  Senato  accademico
che  rende  esecutivi  nell'ambito  delle compatibilita' di bilancio,
nonche' nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti  dal  presente
Statuto  alle  strutture  didattiche  di  ricerca  e di gestione e di
quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto ai dirigenti. Per
tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attivita'
didattiche e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione deve sentire
il Senato accademico.
   2. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera:
   a)  il  Regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza   e   la
contabilita',   sentiti   il  Senato  accademico,  le  Facolta'  e  i
Dipartimenti;
   b) il Regolamento per il personale tecnico amministrativo, sentiti
il Senato accademico, la Consulta dei Direttori di Dipartimento e  le
rappresentanze  del  personale  tecnico  amministrativo  previste per
legge;
   c) il Regolamento  di  attuazione  delle  norme  sul  procedimento
amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   d)  il  Piano  finanziario  pluriennale  e in particolare il piano
edilizio, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti;
   e) il bilancio di previsione, sentiti il Senato  accademico  e  il
Consiglio  degli  studenti,  e  le  relative  variazioni,  enucleando
all'interno del bilancio, sulla base di apposita relazione consuntiva
e programmatica del Senato  accademico,  un  fondo  per  la  docenza,
conglobante  la  spesa  di tutto il personale di ruolo e non di ruolo
che  svolge  attivita'  didattica  e  di  ricerca,  da  affidare  per
l'utilizzazione allo stesso Senato accademico;
   f) il conto consuntivo;
   g)  la  ripartizione  delle  risorse  finanziarie   del   bilancio
universitario  tra  i  centri di spesa dell'Ateneo, sentito il Senato
accademico;
   h) l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo, in
coerenza con i criteri generali formulati dal Senato accademico;
   i) i provvedimenti relativi alle tasse e ai  contributi  a  carico
degli  studenti  e alla concessione agli stessi di esoneri e borse di
studio, per quanto di competenza dell'Ateneo, nonche' le modalita' di
collaborazione degli studenti alle attivita'di servizio,  sentiti  il
Senato accademico e il Consiglio degli studenti.
   3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
   a) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;
   b) conferisce e revoca l'incarico di Direttore amministrativo e le
funzioni dirigenziali o assimilate;
   c)  compatibilmente  con  la legislazione di specie puo' stabilire
un'indennita' di carica a favore di persone investite  di  specifiche
funzioni;
   d)  nomina  il Nucleo di valutazione su parere conforme del Senato
accademico;
   e) nomina la Commissione di  disciplina  su  parere  conforme  del
Senato accademico;
   f)  esprime pareri, per quanto di sua competenza, sui problemi che
il Rettore ritenga di sottoporre al suo esame;
   g)  esercita  tutte  le  altre  attribuzioni  ad  esso   demandate
dall'Ordinamento  universitario,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti
dell'Ateneo.
   4. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare, secondo  criteri
e   limiti   indicati   in  apposito  regolamento,  parte  delle  sue
attribuzioni ad una eventuale Giunta esecutiva del Consiglio  stesso,
al Rettore e ai Dirigenti.
   Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione
   1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
   a) il Rettore;
   b) il Prorettore vicario;
   c) il Direttore amministrativo;
   d) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento;
   e) due rappresentanti dei Professori di I fascia;
   f) due rappresentanti dei Professori di II fascia;
   g) due rappresentanti dei Ricercatori;
   h) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo;
   i) quattro rappresentanti degli studenti;
   l) un rappresentante del Governo;
   m) il Presidente della Regione Veneto o suo delegato permanente;
   n)  il  Presidente  della  Provincia  di  Padova  o  suo  delegato
permanente;
   o) il Sindaco del Comune di Padova o suo delegato permanente;
   p) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura della Provincia di Padova o suo delegato permanente;
   q) un rappresentante degli enti convenzionati dell'Ateneo  per  il
funzionamento delle sedi decentrate;
   r)  un  eventuale rappresentante degli enti privati e pubblici che
contribuiscano alle esigenze finanziarie dell'Ateneo  con  erogazioni
di  fondi  non  finalizzati  allo svolgimento di specifiche attivita'
didattiche o di ricerca secondo  criteri  fissati  dal  Consiglio  di
Amministrazione;
   s) eventuali altri rappresentanti previsti dalla legge.
   2.  I componenti di cui alle lettere da l) a q) non possono essere
docenti o dipendenti in servizio dell'Universita'.  La  loro  mancata
designazione non inficia l'insediamento del Collegio.
   3.  I  componenti di cui alle lettere da d) a i) sono eletti dalle
rispettive categorie secondo il  Regolamento  generale  di  Ateneo  e
comunque in base a candidature ufficialmente presentate.
   Art. 17 - Consiglio di Amministrazione - Durata
   1.  Il  Consiglio  di  Amministrazione dura in carica tre anni, ad
eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in  carica  un
biennio.  I  membri elettivi non possono svolgere piu' di due mandati
consecutivi.
   Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
   1. I componenti del Consiglio di  Amministrazione con decreto  del
Rettore.  Il  Consiglio  di Amministrazione e' convocato e presieduto
dal Rettore una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi  componenti.  La  riunione  e'  valida  se  e'  presente  la
maggioranza dei membri di cui all'art. 16, lettere da a) ad i).
   2.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera a maggioranza dei
presenti ove non sia diversamente. Funge da segretario  il  Direttore
amministrativo che potra' avvalersi di idonei collaboratori.
                  Capo II - Altri organi di Ateneo
   Art. 19 - Consulta dei direttori di Dipartimento
   1.  E'  istituita  la  Consulta  dei  direttori  di  Dipartimento,
costituita  da  tutti   i   direttori   dei   Dipartimenti   attivati
nell'Ateneo, quale struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi
e di consulenza nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo.
   2. In particolare la Consulta:
   a)  esprime  i  pareri  richiesti dagli organi di governo centrale
dell'Ateneo;
   b)  formula  proposte  al  Rettore,  al  Senato  accademico  e  al
Consiglio   di   Amministrazione   su  questioni  che  interessino  i
Dipartimenti nella loro generalita';
   c) elegge i  rappresentanti  dei  direttori  di  Dipartimento  nel
Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione.
   3.  Il  coordinatore  della  Consulta e' eletto dalla stessa tra i
propri membri, nominato con decreto del Rettore  e  resta  in  carica
fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento.
   Art. 20 - Commissioni scientifiche
   1.  Ai fini dell'attivita' di ricerca l'Universita' individua aree
scientifiche  di  norma   sulla   base   del   settori   scientifico-
disciplinari.  La  composizione  delle  aree e' deliberata dal Senato
accademico. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti  delle
aree  scientifiche  e'  regolato  in  base  all'art. 13, comma 5, del
presente Statuto.
   2. Per  ciascuna  area  scientifica  e'  formata  una  commissione
scientifica  di  area.  Le  norme  che disciplinano la composizione e
l'elezione delle commissioni scientifiche di area sono stabilite  dal
Regolamento generale di Ateneo.
   3. La Commissione scientifica di Ateneo e' composta dai presidenti
delle  commissioni  scientifiche  di  area,  dai rappresentanti delle
macroaree nel Senato accademico e da  un  delegato  del  Rettore.  Il
Presidente  della  Commissione  scientifica di Ateneo e' eletto dalla
commissione stessa tra i propri membri e  nominato  con  decreto  del
Rettore. La Commissione scientifica di Ateneo e' organo di consulenza
del  Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione su tutte le
questioni riguardanti  l'attivita'  scientifica.  In  particolare  la
Commissione  scientifica  di  Ateneo presenta proposte agli organi di
governo sulla destinazione dei fondi per la ricerca.
   Art. 21 - Commissione didattica di Ateneo
   1. E' istituita la Commissione didattica di Ateneo con il  compito
di formulare valutazioni e proposte su tutte le questioni riguardanti
l'organizzazione  dell'attivita' didattica. Le norme che disciplinano
la composizione della  Commissione  didattica  di  Ateneo,  che  deve
comunque essere aperta a professori, ricercatori e studenti, e i suoi
rapporti  con  le  commissioni didattiche di Facolta', sono stabilite
nel Regolamento didattico di Ateneo.
   Art. 22 - Consiglio degli studenti
   1. Il Consiglio degli studenti e' organo di  rappresentanza  degli
studenti  a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze
studentesche nelle strutture centrali e periferiche.
   2. In particolare il Consiglio degli studenti:
     a) su richiesta degli organi di governo dell'Universita' designa
i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo;
     b) entro congrui termini stabiliti dal  Rettore  esprime  parere
obbligatorio in merito a:
       1) piano di sviluppo dell'Ateneo;
       2) bilancio preventivo dell'Ateneo;
       3)  regolamenti generali dell'Ateneo per la parte che concerne
la didattica ed i servizi agli studenti;
       4) norme generali sulle contribuzioni a carico degli  studenti
e sul diritto allo studio;
     c) propone annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei
finanziamenti  destinati alle attivita' di cui all'articolo 4, quarto
comma;
     d)  invia  agli  organi   centrali   di   Ateneo   proposte   ed
interrogazioni in merito a tutto cio' che riguarda gli studenti
   3. Il Consiglio degli studenti e' composto da:
     a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico
     b)   i   rappresentanti   degli   studenti   nel   Consiglio  di
Amministrazione dell'Universita';
     c) i rappresentanti degli studenti Comitato  di  gestione  degli
impianti sportivi;
     b)  i rappresentanti degli studenti Consiglio di Amministrazione
dell'Ente regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova;
     e) due rappresentanti  degli  studenti  per  ciascuna  Facolta',
elevati  a tre per le Facolta' con piu' di 6.000 studenti, eletti fra
i rappresentanti  nel  Consiglio  di  Facolta'.  L'elettorato  attivo
spetta  ai  rappresentanti  in tale Consiglio e ai rappresentanti nei
Consigli di corso di studio nei quali la Facolta' e' articolata.
   4. A  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il  Consiglio  degli
studenti   elegge   il   proprio   presidente  e  adotta  il  proprio
regolamento.
   5. L'Universita' garantisce al Consiglio degli studenti  risorse e
strutture per l'espletamento dei propri compiti.
   Art. 23 - Comitato per lo sport universitario
   1.  Il  Comitato  per lo sport universitario coordina le attivita'
sportive a vantaggio della comunita' universitaria, sovrintende  agli
indirizzi  di  gestione degli impianti sportivi, nonche' ai programmi
di  sviluppo  e  promozione  delle  attivita'  sportive  a  carattere
ricreativo  e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla
normativa vigente.
   2. Il Comitato per lo sport e' composto da:
   a) il Rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente;
   b)  due  membri  designati  dagli   enti   sportivi   universitari
legalmente  riconosciuti,  che organizzano l'attivita' sportiva degli
studenti su base nazionale;
   c) due rappresentanti degli  studenti,  eletti  secondo  modalita'
stabilite nel Regolamento generale di Ateneo;
   d)  il  Direttore  amministrativo, o suo delegato, con funzioni di
segretario.
   3. Le modalita' di funzionamento del  Comitato  sono  definite  da
apposito  regolamento approvato dal Senato accademico e dal Consiglio
di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.
   4. La gestione degli impianti  sportivi  e  lo  svolgimento  delle
altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e
centri  pubblici  e  privati mediante convenzioni, nel rispetto degli
indirizzi predisposti dal  Comitato  per  lo  sport  universitario  e
tenendo   conto  dei  soggetti  che  storicamente  hanno  contribuito
all'attivita' sportiva universitaria.
   Art. 24 - Collegio dei Revisori dei conti
   1. Il Collegio dei Revisori dei conti  e'  organo  cui  spetta  il
controllo sulle regolarita' della gestione amministrativa e contabile
dell'Universita' ed e' composto da persone esterne all'Ateneo.
   2.  Il  Collegio  e'  presieduto  da un Magistrato della Corte dei
conti ed e' composto da  un  funzionario  della  Ragioneria  generale
dello  Stato,  dal  un  funzionario  del Ministero dell'Universita' e
della Ricerca scientifica e tecnologica e da due esperti in  qualita'
di  supplenti.  Le  modalita'  di  funzionamento  del  Collegio  sono
stabilite dal Regolamento amministrativo.
   3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore
su designazione del Senato accademico.
   4. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
   Art. 25 - Nucleo di valutazione
   1. L'Universita' istituisce un Nucleo di Ateneo per la valutazione
sull'efficienza delle proprie strutture scientifiche,  didattiche  ed
amministrative.  Esso  ha  il  compito di raccogliere elementi per la
verifica, mediante analisi comparative dei costi  e  dei  rendimenti,
della  corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttivita'
della ricerca e della didattica,  nonche'  dell'imparzialita'  e  del
buon andamento dell'azione amministrativa.
   2.  Il  Regolamento  generale  di  Ateneo stabilisce la durata, la
composizione e l'eventuale articolazione del Nucleo.
   3. I membri sono nominati  dal  Consiglio  di  Amministrazione  su
parere conforme del Senato accademico.
   Art. 26 - Collegio dei Garanti
   1.  Il  Collegio  dei Garanti e' costituito da cinque personalita'
italiane  o  straniere  di  alto  prestigio.  Il   Collegio   elabora
annualmente,  sulla  base  dei  documenti  ufficiali dell'Ateneo, una
indipendente relazione sullo stato dell'Universita'.  Tale  relazione
costituira'  un  utile riferimento per gli organi accademici preposti
alla programmazione strategica dell'Ateneo.
   2. Le procedure per la  nomina  dei  Garanti  sono  stabiliti  dal
Regolamento generale di Ateneo.
   3. Per i membri del Collegio non sono previsti compensi.
   Art. 27 - Ufficio del Difensore civico
   1.   Per   fornire   consulenza   e   assistenza   agli   studenti
nell'esercizio   dei   loro   diritti   e   per   meglio    garantire
l'imparzialita',   la  correttezza  e  la  tempestivita'  dell'azione
amministrativa  nel  rispetto  dei  poteri  del   Rettore   e   della
Magistratura , e' istituito l'Ufficio del Difensore civico.
   2. Il Difensore civico e' eletto dal Senato accademico a scrutinio
segreto   e   a   maggioranza   assoluta  degli  aventi  diritto.  La
designazione deve avvenire tra persone  esterne  all'Universita'  che
garantiscano     ampie    competenze    giuridico-amministrative    e
imparzialita' ed indipendenza di  giudizio.  Dura  in  carica  cinque
anni,  non  e' immediatamente rieleggibile e puo' essere revocato dal
Senato accademico con la maggioranza  dei  tre  quinti  degli  aventi
diritto  al  voto  solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle
sue funzioni.
   3. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su istanza dei
soggetti singoli o associati, e  deve  sempre  fornire  una  motivata
risposta  a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli
uffici  dell'amministrazione   universitaria   collaborano   con   il
Difensore  civico  ai  sensi  delle  norme  vigenti  sull'accesso  ai
documenti amministrativi.
   4. In caso accerti  inadempienze,  disfunzioni,  carenze,  ritardi
dell'azione   amministrativa  per  i  quali  possa  configurarsi  una
responsabilita' da parte di organi o dipendenti dell'Universita',  e'
tenuto  ad  investire  della  questione  il  Rettore  e  il Direttore
amministrativo per gli  atti  di  rispettiva  competenza.  E'  tenuto
altresi' a presentare annualmente una relazione sull'attivita' svolta
al  Senato accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio
degli studenti.
   5. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e
il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Il  Consiglio  di
Amministrazione   assegna   i   mezzi   necessari   al  funzionamento
dell'Ufficio stesso nonche' un'eventuale indennita' di carica.
 
                  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
                               STATUTO
 
 
    Titolo III - Strutture didattiche, scientifiche e di servizio
                    Capo I - Strutture didattiche
   Art. 28 - Strutture didattiche
   1.  Le  strutture didattiche fondamentali dell'Universita' dono le
Facolta',  che  si  articolano  in  corsi  di  laurea   eventualmente
organizzati  in  indirizzi, e in corsi di diploma universitario. Alle
Facolta' afferiscono di norma le scuole di specializzazione e i corsi
di  perfezionamento.  Il   Senato   accademico   puo'   istituire   e
regolamentare   strutture  e  attivita'  didattiche  speciali,  anche
interfacolta', in particolare per i servizi didattici e  i  corsi  di
cui  all'art.  3  commi  2  e  3  del  presente Statuto. Le attivita'
didattiche  connesse  ai  dottorati  di   ricerca   fanno   capo   ai
Dipartimenti.
   2.   Nell'Universita'   sono  istituite  le  strutture  didattiche
elencate nelle tabelle A (Facolta') e B (corsi di  studio  e  scuole)
allegate  al  presente Statuto. Il Regolamento didattico di Ateneo ne
disciplina gli ordinamenti degli studi.
   3. Le procedure relative all'istituzione,  alla  modifica  o  alla
soppressione  di  corsi di studio e di scuole, ove non siano regolate
da norme di carattere  statale,  sono  disciplinate  dal  Regolamento
didattico  di  Ateneo.  Va  in  ogni  caso sentito il Consiglio degli
studenti.
   Art. 29 - Facolta'
   1. La Facolta' e' la struttura di appartenenza  dei  professori  e
dei  ricercatori  per  lo svolgimento della loro attivita' didattica.
La Facolta' corrisponde di norma ad un  ambito  definito  di  settori
scientifico-disciplinari,    anche    in   riferimento   ai   profili
professionali connessi ai titoli rilasciati.
   2.  Le  Facolta'  hanno  il  compito  primario  di  organizzare  e
coordinare  le attivita' didattiche di loro competenza, assicurandone
il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative - inclusa  la
sperimentazione  - che possono portare ad un incremento qualitativo e
quantitativo dell'offerta didattica.
   3. Le Facolta' provvedono a:
   a) formulare i piani pluriennali di sviluppo ed avanzare le  rela-
tive  richieste  di posti di professori di ruolo e di ricercatore nel
quadro degli indirizzi fissati dal Senato accademico;
   b) deliberare sulla destinazione e sulle  modalita'  di  copertura
dei  posti  di  professore  di  ruolo e di ricercatore, ripartendo le
risorse ad esse  assegnate  in  accordo  con  gli  eventuali  criteri
stabiliti dal Senato accademico;
   c)  deliberare  su proposta del Consiglio di corso di studio sugli
insegnamenti da attivare e sui relativi modi di copertura;
   d) attribuire i compiti  didattici  a  professori  e  ricercatori,
considerando  anche  il criterio di una equa ripartizione dei carichi
didattici ed assicurando il coordinamento delle attivita'  didattiche
nel rispetto della normativa vigente.
   In  relazione  ai  punti elencati i Consigli dei corsi di studio e
dei  Dipartimenti  interessati   hanno   capacita'   di   iniziativa,
indicazione e proposta.
   Le  Facolta'  svolgono  tutti  gli altri compiti ad esse assegnati
dalla legge e dal presente Statuto.
   4. Le Facolta' istituiscono  al  proprio  interno,  con  eventuale
delega  ai  corsi  di  studio,  appositi  servizi di tutorato secondo
quanto  previsto  dalla  legge  in  accordo  con  le  norme  generali
stabilite a livello di Ateneo.
   5.  Le Facolta' possono promuovere attivita' culturali e formative
anche in collaborazione con  altre  Universita'  o  Enti  pubblici  o
privati o nell'ambito di specifici progetti internazionali.
   6.  Sono  organi  delle  Facolta'  il  Preside,  il  Consiglio  di
Presidenza , il Consiglio di Facolta', i Consigli di Corso di  Laurea
(e  di  indirizzo  quando assimilati ai corsi di laurea) e di Diploma
universitario ed i Consigli degli altri  corsi  di  studio,  ad  essa
afferenti, previsti dalla normativa vigente.
   Art. 30 - Preside
   1.  il  Preside  rappresenta  la  Facolta',  convoca e presiede il
Consiglio di Facolta' e ne attua le deliberazioni.
   2. In particolare il Preside:
   a) vigila, anche in collaborazione con i presidenti  di  corsi  di
studio,  sul regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche ed
organizzative che fanno capo alla Facolta';
   b) predispone l'ordine del giorno  del  Consiglio  di  Facolta'  e
presenta  al  Consiglio  stesso  per la discussione e la votazione le
proposte avanzate dai Consigli dei corsi di studio e di Dipartimento,
dal Consiglio di presidenza e dalle eventuali commissioni istituite;
   c) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite  dallo
Statuto, dai regolamenti di Ateneo e di Facolta' e dalle norme legis-
lative in vigore.
   3.  Il  Preside  viene  eletto  tra i professori di prima fascia a
tempo pieno della Facolta', o che dichiarino di  optare,  se  eletti,
per   il  tempo  pieno  ed  e'  nominato  con  decreto  del  Rettore.
L'elettorato attivo spetta a tutti  i  componenti  del  Consiglio  di
Facolta'.
   4.  Il  Preside  e'  eletto  in  apposita  seduta del Consiglio di
Facolta'  convocato  dal  decano.  L'elezione  avviene  a   scrutinio
segreto,  a  maggioranza  assoluta  degli  eventi diritto nella prima
votazione  ed  a  maggioranza  assoluta  dei  votanti  nella  seconda
votazione.  Nel caso di mancata elezione, nella successiva seduta, si
ricorre al ballottaggio tra i due candidati che  hanno  riportato  il
maggior numero di voti nell'ultima votazione.
   5.  Il  Preside  nomina  tra  i  professori  di  prima  fascia  un
vicepreside a cui puo' delegare parte delle sue  funzioni  e  che  lo
sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento.
   6.   Il   Preside  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed  e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
   Art. 31 - Consiglio di Facolta'
   1.  Il  Consiglio  di  Facolta'  esercita  le  funzioni   previste
dall'art.  29,  commi  3,  4 e 5. Ad esso spettano inoltre i seguenti
compiti:
   a) deliberare il Regolamento didattico della Facolta'  e  proporre
modifiche a quello di Ateneo;
   b)  ripartire  tra le diverse strutture all'interno delle quali si
svolgono le attivita' didattiche le risorse assegnate alla facolta';
   c) approvare, entro  la  fine  di  ciascun  anno  accademico,  una
relazione  sulla situazione della Facolta' e sulle sue prospettive di
attivita'  didattica  e  relativi  fabbisogni  nell'anno   accademico
successivo;
   d)  proporre,  nei  limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal
presente Statuto, il numero massimo  degli  studenti  iscrivibili  al
primo  anno  e  quello  degli studenti provenienti da altri atenei ed
iscrivibili ad anni successivi.
   2. Il Consiglio di Facolta' e' convocato dal Preside ogniqualvolta
ne ravvisi l'opportunita' e comunque non meno di quattro volte l'anno
o quando ne faccia motivata richiesta    almeno  un  terzo  dei  suoi
componenti.
   3.  Il  Consiglio di Facolta' e composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo, dai ricercatori confermati e da una rappresentanza degli
studenti in numero di 1 per 1000  studenti  (1  per  ogni  500  nelle
Facolta'  aventi  i  corsi  di studio a numero chiuso), con un minimo
garantito di 3 studenti (2 nelle Facolta' aventi  tutti  i  corsi  di
studio  a  numero  chiuso) e un massimo pari al 10% dei professori. I
rappresentanti degli studenti non possono essere eletti per  piu'  di
due mandati biennali. Nella Facolta' di cui il numero dei ricercatori
confermati  eccede  il  25%  dei professori, il numero di ricercatori
membri del Consiglio di Facolta' e' pari al suddetto limite del  25%.
In  tale caso il Regolamento di Facolta' stabilisce i criteri  per la
designazione dei ricercatori confermati in ipotesi di lieve eccedenza
del loro numero rispetto al limite del 25%. Il Regolamento di  Ateneo
stabilisce  le  materie di competenza delle varie categorie di membri
del Consiglio di Facolta'. Su eventuali  temi  specifici  concernenti
l'organizzazione delle risorse, il Preside invita il Consiglio, senza
voto  una rappresentanza del personale tecnico amministrativo formata
da persone elette dai rappresentanti di tale personale  nei  Consigli
di  Corso  di  laurea e di diploma in numero comunque non inferiore a
tre. Nel caso di Facolta' che non prevedano l'esistenza  di  Consigli
di corso di laurea o di diploma, la rappresentanza e' eletta da tutto
il  personale  tecnico amministrativo dell'Universita' afferente alle
strutture coinvolte nell'attivita' didattica della Facolta'.
   4.  Il  Regolamento  di  Facolta'  fissa  le  norme  relative   al
funzionamento  del  Consiglio di Facolta' per quanto non regolato dal
presente Statuto e da norme generali di Ateneo.
   5. Secondo norme contenute nel Regolamento didattico di  Ateneo  e
nel  Regolamento  di Facolta', il Consiglio di Facolta' puo' delegare
ai Consigli dei corsi di studio e al Consiglio di presidenza, di  cui
all'articolo successivo, parte delle proprie attribuzioni.
   Art. 32 - Consiglio di Presidenza
   1.  Il  Consiglio  di  Presidenza  e'  formato  dal  preside,  dai
presidenti dei Consigli di corso di studio e da rappresentanti  delle
categorie  nel  numero  fissato  dal  Regolamento  di  Facolta'.  Nel
determinare la  composizione  e  le  modalita'  di  designazione  dei
componenti  il  Consiglio  di  presidenza  i  regolamenti di Facolta'
possono prevedere la  presenza  in  tale  organismo,  con  solo  voto
consultivo, di rappresentanti delle principali strutture scientifiche
coinvolte nei corsi.
   2.  Il  Preside  puo'  ammettere  nel  Consiglio  di presidenza la
rappresentanza del personale tecnico amministrativo di  cui  all'art.
precedente, comma 3, per la discussione di temi specifici concernenti
l'organizzazione delle risorse.
   3.   Il   Consiglio   di   presidenza  collabora  con  il  preside
nell'istruzione  delle  delibere  da  sottoporre  al   Consiglio   di
Facolta',  nel  coordinamento delle attivita' didattiche dei corsi di
studio,  nell'organizzazione  dei  servizi  di   tutorato   e   nello
svolgimento  dei  compiti specifici ad esso delegati dal Consiglio di
Facolta'.
   4. Il funzionamento del Consiglio di  presidenza  e'  disciplinato
dal Regolamento di Facolta'.
   Art. 33 - Commissioni di Facolta'
   1.   Le  Facolta'  possono  costituire  commissioni  temporanee  o
permanenti con compiti istruttori, consultivi od  operativi  delegati
dal  Consiglio di Facolta'. La composizione, le procedure di elezione
o di nomina dei componenti e le norme generali di funzionamento delle
commissioni e dei loro rapporti con gli organi  della  Facolta'  sono
definite dal Regolamento di Facolta'.
   2.  Presso  ogni  Facolta' e' costituita una commissione didattica
permanente composta per meta' da professori di ruolo e ricercatori  e
per  meta'  da  rappresentanti  degli studenti della Facolta', con il
compito di valutare l'efficacia  e  l'efficienza  dell'organizzazione
didattica e dei servizi di tutorato.
   3.  La commissione didattica, nell'ambito delle sue competenze, ha
poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di Presidenza e  del
Consiglio  di  Facolta',  cui  riferisce  periodicamente  sullo stato
dell'attivita'  didattica  formulando  proposte  idonee  a   superare
eventuali  carenze  o  inconvenienti.  Tali proposte vengono discusse
tempestivamente dal Consiglio di Facolta'.
   Art. 34 - Corsi di studio
   1. Nella facolta' con piu' corsi di studio quali corsi di  laurea,
di  indirizzo  se  assimilati  ai  corsi  di  laurea,  o  di diploma,
l'organizzazione didattica e' demandata ai singoli  corsi  di  studio
secondo  i  criteri stabiliti dal regolamento di Facolta' ai fini del
coordinamento  di  tutte  le  attivita'  didattiche  afferenti   alla
Facolta' stessa.
   2. Sono organi del corso di studio: il Consiglio e il Presidente.
   3.  Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di
studio. In particolare spettano al Consiglio del corso di studio:
   a) l'organizzazione della didattica con il concorso dei competenti
Dipartimenti;
   b) l'approvazione dei piani di studio;
   c) la formulazione di proposte e pareri in ordine  alle  modifiche
statutarie attinenti ai corsi di studio;
   d) la formulazione di proposte per la copertura degli insegnamenti
vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche;
   e)  ogni  altro  compito  delegato dalla Facolta' o previsto dalle
vigenti disposizioni.
   4. Il Consiglio  e'  convocato  dal  Presidente  ogniqualvolta  ne
ravvisi  l'opportunita'  o quando ne faccia motivata richiesta almeno
un terzo dei suoi membri.
   5. Il Consiglio e' composto da tutti i  titolari  dei  corsi,  ivi
compresi  i  titolari di corsi ufficialmente mutuati, dai ricercatori
afferenti al corso di studio, da una rappresentanza degli studenti in
numero di uno ogni 500 iscritti e comunque non inferiore a tre, da un
rappresentante  del  personale  tecnico  amministrativo. Nei corsi di
studio in cui il numero dei ricercatori eccede il 50% dei titolari di
corso, il numero dei ricercatori membri del Consiglio  resta  fissato
in  detta  percentuale  secondo  norme  dettate  dal  Regolamento  di
Facolta'. Partecipano a titolo consultivo i  professori  a  contratto
responsabili  di un corso. I titolari di corsi mutuati e i professori
fuori ruolo non sono conteggiati ai fini del numero legale  richiesta
per  la  validita'  delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della
maggioranza se presenti.
   6. Il Presidente rappresenta  il  corso  di  studio,  presiede  il
Consiglio  e ne cura l'esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare
svolgimento dell'attivita' didattica, propone le commissioni  d'esame
di  profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio.
Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli  sono  devolute  dalla
legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
   7. Il presidente e' eletto da tutti i componenti del Consiglio del
corso  di studio fra i professori di ruolo del corso di studio stesso
appartenenti alla Facolta' cui afferisce il corso. Dura in carica tre
anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
   8. Il Presidente puo' nominare, tra  i  professori  di  ruolo,  un
sostituto che lo supplisce nei casi di impedimento o assenza.
   9. Il Regolamento di Facolta' puo' prevedere la costituzione di un
ufficio   di   presidenza   fissandone   poteri  e  composizione.  La
costituzione  dell'Ufficio  e'  obbligatoria  quando  i  membri   del
Consiglio di corso di studio siano piu' di 100.
   Art. 35 - Scuole di specializzazione
   1.   L'attivita'  di  specializzazione  e'  compito  istituzionale
dell'Universita'. A tale scopo  l'Universita'  istituisce  scuole  di
specializzazione.
   2.  Le  Scuole  sono  istituite  con  decreto  del  Rettore previa
deliberazione  del  Senato  accademico  su  proposta  delle  Facolta'
sentito  il Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa
vigente.
   3. Sono organi della scuola il  Direttore  e  il  Consiglio  della
scuola.  il  Direttore  ha la responsabilita' del funzionamento della
scuola, e' eletto dal Consiglio della  scuola  fra  i  professori  di
ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, dura in carica per un periodo
pari alla durata del corso completo ed e' rieleggibile immediatamente
per  una  sola  volta.  Norme  particolari  anche  in deroga a quanto
disposto dal presente comma possono essere stabilite per le scuole di
specializzazione dell'area  sanitaria  nel  Regolamento  generale  di
Ateneo.
   4.  Il  Consiglio  della scuola e' composto da tutti i titolari di
insegnamento, e da una rappresentanza degli specializzandi,  uno  per
ogni  anno  di  corso. Partecipano a titolo consultivo i professori a
contratto.
   5. I docenti sono nominati, sulla base di  adeguate  procedure  di
selezione,   dal   Consiglio  di  Facolta'  e,  nel  caso  di  scuole
interfacolta', dal  Senato  accademico  su  proposta  delle  Facolta'
interessate.
                       Capo II - Dipartimenti
   Art. 36 - Compiti del Dipartimento
   1. L'Universita' e' articolata in Dipartimenti.
   2. Il Dipartimento organizza le attivita' di uno o piu' settori di
ricerca omogenei per fini o per metodo.
   3. In particolare  il Dipartimento:
   a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e organizza le rela-
tive   strutture,   nel   rispetto  dell'autonomia  di  ogni  singolo
professore  o  ricercatore  e  del  diritto  di  questi  di  accedere
direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
   b)  mette  a  disposizione  le risorse necessarie   per attuare le
convenzioni e i contratti da esso stipulati  direttamente  o  tramite
l'Universita';
   c)  organizza,  o concorre ad organizzare, i corsi di dottorato di
ricerca;
   d) concorre all'organizzazione  delle  attivita'  di  insegnamento
dell'Ateneo,   in   collaborazione  con  i  competenti  organi  delle
strutture didattiche;
   e) formula pareri e puo' avanzare proposte alla Facolta', in vista
delle  esigenze  didattiche  e   di   ricerca,   sulla   istituzione,
destinazione  e  modalita'  di copertura dei posti di professore e di
ricercatore, sulle chiamate dei  professori  e  sul  conferimento  di
supplenze,  affidamenti  e  contratti  di docenza, limitatamente alle
discipline comprese nel Dipartimento;
   f) formula  richieste  all'Ateneo  in  ordine  alle  esigenze  del
personale  tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie;
propone inoltre la destinazione e le modalita' di copertura dei posti
di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza;
   g) organizza anche in collaborazione con le  competenti  strutture
dell'Ateneo  corsi  di  formazione  e  di aggiornamento del personale
tecnico amministrativo;
   h) puo' proporre l'istituzione  di  centri  interdipartimentali  e
interuniversitari  e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con
fondi propri;
   i) esercita qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata
dal  vigente  Ordinamento  universitario,   dallo   Statuto   e   dai
regolamenti.
   Art. 37 - Autonomia gestionale del Dipartimento.
   1.  Il  Dipartimento  e' un centro di gestione autonoma - sotto il
profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo  -  di
risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e
attrezzature.
   2.  Il  Dipartimento,  nel  rispetto di propri fini istituzionali,
puo' stipulare contratti con la pubblica amministrazione e  con  enti
pubblici  e  privati  e  puo'  fornire prestazioni a terzi secondo le
modalita' definite dal Regolamento d'Ateneo per  l'amministrazione  e
la contabilita'.
   3.  Il  Dipartimento  puo'  articolarsi,  per  motivi di carattere
scientifico od organizzativo, in sezioni secondo le  modalita'  defi-
nite   dal  Regolamento  di  Dipartimento.  Tali  sezioni  non  hanno
autonomia amministrativa o contabile.
   Art. 38 - Costituzione del Dipartimento.
   1. La costituzione di nuovi  Dipartimenti  e  la  modificazione  o
disattivazione  di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le proce-
dure indicate dal Regolamento generale di Ateneo  e  sono  deliberate
dal  Consiglio  di  Amministrazione  su  parere  conforme  del Senato
accademico.
   2.  Il predetto regolamento dovra' prevedere i criteri e le proce-
dure di proposta e di istruzione per l'istituzione  di  Dipartimenti,
nonche' il numero minimo di professori e ricercatori afferenti.
   3.  Ciascun  professore  o  ricercatore  deve  afferire ad un solo
Dipartimento, da  lui  scelto  tra  quelli  compatibili  con  le  sue
competenze  e  i  suoi interessi scientifici, previa approvazione del
Dipartimento  stesso.   Il   Senato   accademico   dirime   eventuali
controversie.
   Art. 39 - Organi del Dipartimento.
   1.  Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la
Giunta e il Direttore.
   2. Il Consiglio e' organo di indirizzo, programmazione e controllo
delle attivita' del Dipartimento e  delibera  inoltre  sulle  materie
affidate  alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai
Regolamenti di Ateneo.  E'  convocato  dal  Direttore  alle  scadenze
previste  dal  Regolamento  di  Dipartimento o quando egli ne ravvisi
l'opportunita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un  terzo
dei  membri  aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta
la discussione.
   3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da tutti professori  e
ricercatori   afferenti   al   Dipartimento  stesso,  dal  segretario
amministrativo, che di norma  svolge  anche  funzioni  di  segretario
verbalizzante,   da   una   rappresentanza   del   personale  tecnico
amministrativo e da una rappresentanza  dei  dottorandi,  secondo  le
modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
   4.   Il   Regolamento   del  Dipartimento,  approvato  dal  Senato
accademico, puo' prevedere la partecipazione al Consiglio,  con  voto
consultivo,   di  membri  esterni  che  partecipino  sistematicamente
all'attivita' del Dipartimento stesso.
   5. La Giunta e' l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il
Direttore.
   6. Essa ha durata triennale. Il Regolamento di  Dipartimento  puo'
tuttavia  prevedere  che  il mandato della Giunta coincida con quello
del Direttore.
   7. La Giunta e'  composta  dal  Direttore  del  Dipartimento,  dal
segretario  amministrativo di norma con funzioni di verbalizzante, da
almeno due professori di ciascuna fascia e  almeno  due  ricercatori,
nonche'  da un rappresentante del personale tecnico amministrativo da
convocare con diritto di voto almeno sui temi  specifici  concernenti
il  personale  stesso.  Il  Regolamento  del  Dipartimento precisa il
numero e  le  modalita'  di  elezione  dei  componenti  elettivi  nel
rispetto  delle  precedenti  proporzioni fra professori di prima e di
seconda fascia e ricercatori.
   8. Il Regolamento fissa anche i poteri della Giunta;  esso  potra'
in  particolare  conferire alla Giunta poteri deliberativi su materie
determinate.  Potra'  inoltre   prevedere   che   il   Consiglio   di
Dipartimento  nei  limiti  fissati dal Regolamento generale di Ateneo
possa conferire deleghe  al  Direttore  o  alla  Giunta  per  materie
specifiche  e  per  periodi  di tempo limitati, comunque non oltre la
scadenza del mandato.
   9. Il  Direttore  rappresenta  il  Dipartimento,  ne  presiede  il
Consiglio  e  la  Giunta  e cura l'esecuzione dei deliberati di detti
organi; vigila nell'ambito  del  Dipartimento  sull'osservanza  delle
norme  legislative,  dello  Statuto e dei regolamenti; partecipa alle
sedute della Consulta dei direttori di Dipartimento; tiene i rapporti
con  gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono
attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
   10. Il  Direttore  nomina  tra  i  professori  di  ruolo  un  Vice
direttore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o
assenza.
   11.   Per  tutti  gli  adempimenti  di  carattere  amministrativo,
finanziario e contabile il Direttore  e'  coadiuvato  dal  segretario
amministrativo del Dipartimento.
   12.  Il Direttore e' eletto dai professori e ricercatori afferenti
al Dipartimento.
   13. L'elettorato passivo spetta di norma  a  professori  di  prima
fascia   a   tempo  pieno.  Per  ogni  rinnovo  della  direzione  del
Dipartimento il Consiglio di Dipartimento, ristretto ai professori di
prima fascia, con il voto favorevole della  maggioranza  dei  votanti
puo'  estendere  l'elettorato  passivo a tutti i professori di ruolo,
eventualmente riservandolo a  professori  con  qualifica  apicale  in
campo  assistenziale  nei  Dipartimenti  con  prevalenza  di  docenti
convenzionati con il servizio sanitario nazionale.
   14. Il Direttore e' eletto a  maggioranza  assoluta  degli  aventi
diritto nelle prime tre votazioni e a maggioranza relativa nelle suc-
cessive.
   15.  Il  Direttore  dura  in  carica  tre  anni  accademici  ed e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
        Capo III - Centri di ricerca e strutture di servizio
   Art. 40 - Centri di ricerca e di servizio
   1.  Su  proposta  delle  strutture  e  degli  organi  interessati,
l'Ateneo  puo'  istituire  Centri  di  ricerca,  Centri di servizio e
Centri di ricerca e di servizio.
   2. Per attivita'  di  ricerca  di  rilevante  impegno,  di  durata
pluriennale  e che coinvolga piu' dipartimenti, il Senato accademico,
sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta  dei  Direttori
di   Dipartimento,   puo'   deliberare   la  costituzione  di  Centri
interdipartimentali di ricerca. Per fornire  servizi  di  particolare
complessita'  e concernenti l'amministrazione dell'Universita' ovvero
piu' strutture didattiche e scientifiche, il Senato accademico  e  il
Consiglio  di  Amministrazione,  sentita la Consulta dei Direttori di
Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la
costituzione di centri di servizio di Ateneo  o  interdipartimentale.
Per attivita' di ricerca e per la fornitura di servizi di particolare
complessita'  e  di  interesse esteso a piu' strutture scientifiche e
didattiche, il Senato accademico e il Consiglio  di  Amministrazione,
sentita   la   Consulta,   dei  Direttori  di  Dipartimento,  possono
deliberare, per la parte  di  loro  competenza,  la  costituzione  di
centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali.
   3.  Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento
dei Centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
   Art. 41 - Sistema bibliotecario di Ateneo
   1. Al fine di sviluppare e  organizzare  in  forme  coordinate  le
funzioni  di  acquisizione,  conservazione e fruizione del patrimonio
bibliotecario e documentale nonche' l'elaborazione  e  la  diffusione
dell'informazione  bibliografica,  le  biblioteche  e  gli  eventuali
centri di documentazione dell'Universita' sono collegate  in  sistema
anche tramite un organismo centrale di coordinamento.
   2.  Nel  rispetto  dell'autonomia  delle  strutture  didattiche  e
scientifiche il sistema bibliotecario e'  articolato  e  gestito  nei
modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
   Art. 42 - Archivi e musei
   1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti
nonche' ogni testimonianza relativa alla storia dell'Universita', per
quanto   concerne   sia   l'Amministrazione   centrale  sia  la  vita
scientifica e culturale di Facolta', Dipartimenti, Istituti e Centri.
   2. L'Ateneo cura la salvaguardia  e  la  valorizzazione  dei  beni
culturali,  delle  collezioni  epigrafiche  e  naturalistiche nonche'
degli strumenti scientifici di sua proprieta'.
 
                  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
                               STATUTO
 
 
  Titolo IV - Norme sulla didattica e sulle attivita' studentesche
   Art. 43 - Prove d'esame
   1.   Le   prove   d'esame  sono  parte  integrante  dell'attivita'
didattica. Ciascun docente puo' definire  proprie  modalita'  d'esame
nel  rispetto dei criteri fissati dai regolamenti didattici di Ateneo
e di  Facolta'  e  dei  principi  di  trasparenza  e  di  equita'  di
valutazione.
   2. Il Senato accademico fissa annualmente le sessioni d'esame e il
numero  minimo  di appelli. Sono ammessi appelli straordinari secondo
le modalita' previste  dai  regolamenti  didattici  di  Ateneo  e  di
Facolta'.
   3.  Ciascuna  Facolta', su proposta del Consiglio di corso di stu-
dio, puo' stabilire rapporti di propedeuticita' fra gli esami.
   4. Il Regolamento didattico di  Ateneo  fissa  i  criteri  per  la
composizione delle commissione d'esame.
   Art. 44 - Ammissione ai corsi
   1.  Il  Senato  accademico  puo' deliberare il via eccezionale, in
caso di aggravamento dello squilibrio fra le iscrizioni attese  e  le
risorse  disponibili, l'applicazione del numero programmato a singole
Facolta' o corsi di studio qualora cio' non sia espressamente vietato
dalla legge, in tal caso la  deliberazione  deve  essere  adottata  a
maggioranza assoluta degli aventi titolo ed ha validita' annuale.
   2.  Negli  altri casi l'Universita' puo' imporre lo svolgimento di
prove preliminari  a  carattere  orientativo  il  cui  esito  non  e'
comunque vincolante per l'iscrizione.
   Art. 45 - Assemblee e rappresentanze studentesche
   1.  E'  riconosciuto  il  diritto  degli  studenti  a  riunirsi in
assemblea nei locali dell'Universita', anche  con  sospensione  delle
lezioni  secondo  le  modalita' e nel rispetto dei limiti fissati dai
regolamenti di Ateneo.
   2. Le assemblee sono di corso di studio, di Facolta' e di  Ateneo.
Le convocazioni delle assemblee di corso di studio e di Facolta' sono
approvate dal Preside, le convocazioni delle assemblee di Ateneo sono
approvate dal Rettore.
   3.  L'universita'  opera  per  fornire  spazi  alle rappresentanze
studentesche.
   Art. 46 - Strumenti per lo studio
   1. L'Universita' favorisce  l'approfondimento  degli  studi  anche
attraverso  la ricerca personale degli studenti garantendo la massimo
accessibilita' possibile ai servizi di  biblioteca,  ai  musei,  alle
collezioni  scientifiche  e  didattiche,  ai laboratori, alle sale di
calcolo ed alle aule speciali  nonche'  predisponendo  locali  idonei
allo studio personale e collettivo.
   2.  L'Universita' promuove inoltre lo svolgimento di seminari e di
tesi di laurea in collaborazione con enti esterni pubblici e  privati
nonche' l'effettuazione di esperienze formative presso tali enti.
   Art. 47 - Servizi di informazione
   1.  L'Universita'  predispone  idonei  servizi di informazione sul
diritto allo studio e su tutto cio' che  riguarda  la  partecipazione
degli  studenti  alle  attivita' dell'Ateneo, raccogliendo e rendendo
disponibili tutti i dati necessari provenienti  dagli  uffici,  dalle
strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
   Art. 48 - Contribuzioni da parte degli studenti - Sovvenzioni agli
studenti
   1.  Gli  studenti  sono  chiamati  a contribuire alle spese per la
didattica, per il diritto allo studio e per gli altri servizi ad essi
destinati.
   2. L'Universita'  puo'  erogare  assegni  e  borse  di  studio  ed
attivare  ogni  forma  di sostegno economico allo studio, compreso il
lavoro a tempo parziale degli studenti. Per  l'assegnazione  di  tali
benefici  l'Universita'  stabilisce  apposite  graduatorie sulla base
delle condizioni economiche e del merito dello studente.
   3. Il risultato finanziario netto per gli studenti -  quale  somma
di  tasse,  esoneri,  borse  di  studio  e sussidi - va differenziato
secondo le condizioni economiche ed il  merito  degli  stessi;  norme
particolari riguardano gli studenti lavoratori.
   4.   L'ammontare   delle   tasse  e  dei  contributi  puo'  essere
differenziato per Facolta'.
                         Titolo V - Gestione
   Art.  49  -  Capacita'  giuridica  ed   esercizio   dell'autonomia
funzionale
   1.  L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato
che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel
rispetto dei principi generali  che  regolano  la  propria  autonomia
funzionale.
   2.  L'Universita'  e'  legittimata  a  porre  in  essere ogni atto
negoziale, anche a titolo  oneroso,  idoneo  al  perseguimento  delle
proprie finalita' istituzionali e compatibile con la salvaguardia del
proprio  prestigio,  ivi  compresi  gli  atti  di  costituzione  o di
adesione ad organismi  associativi  e  consortili  anche  di  diritto
privato  compatibilmente  con  la  legislazione  vigente,  nonche' di
costituzione e  di  partecipazione  a  fondazioni  e  a  societa'  di
capitali  sia  in  Italia che all'estero. Eventuali dividendi o utili
spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalita' istituzionali.
   3.  L'Universita'  puo'  promuovere,  organizzare  e  gestire   in
collaborazione  con  altri  soggetti,  pubblici o privati, italiani o
stranieri, operanti su  scala  locale,  nazionale  e  internazionale,
attivita'  di  comune  interesse  nei  settori  relativi alle proprie
finalita'  istituzionali,  nonche'  svolgere,  con  riferimento  agli
stessi settori, prestazioni per conto di terzi.
   4.  Nell'esercizio  della  propria  capacita'  giuridica  e con le
modalita' previste dal Regolamento amministrativo, l'Universita' puo'
in particolare:
   a) ricorrere al patrocinio di professionisti per  cause  attinenti
alla propria attivita' negoziale di ente autonomo nonche' a quella di
ente  delegato  quando  la legge non imponga espressamente il ricorso
all'Avvocatura dello Stato;
   b) effettuare acquisti o  alienazioni  ed  accettare  eredita'  di
qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
   c)  accettare  transazioni  in  qualunque  campo  e  per qualsiasi
importo;
   d)  stipulare  contratti   che   prevedano   la   concessione   di
fideiussioni  ed  il  pagamento  di  penalita'  di  ammontare massimo
definito, nei limiti fissati dal Regolamento amministrativo;
   e) utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a  terzi  la
licenza  d'uso,  a  titolo  gratuito  od oneroso, nonche' acquisire o
concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo.
   Art. 50 - Criteri di organizzazione
   1. L'Universita' conforma le proprie strutture    e  procedure  in
modo  da  assicurare  la  chiara individuazione delle responsabilita'
individuali  nella  decisione  e  nell'esecuzione.  Essa  procede   a
valutare  automaticamente  la  regolarita' degli atti nonche' i costi
dell'attivita', dotandosi allo scopo anche di nuclei di  valutazione,
eventualmente con l'apporto di collaborazioni esterne.
   2.  Nell'attivita'  amministrativa e gestionale l'Universita' puo'
avvalersi di tecniche di gestione  che  aiutino  a  raggiungere  piu'
elevati  livelli  di  efficacia  e  di efficienza, nel rispetto degli
accordi sindacali e  sentite  le  rappresentanze  del  personale.  In
particolare,  essa  puo'  applicare la profgrammazione pluriennale, a
livello di bilancio o di parte di esso o di singolo progetto.
   3. L'Universita' applica il criterio di decentramento e  favorisce
quindi  l'autonomia  delle  strutture scientifiche e didattiche nella
pianificazione e gestione delle  attivita'  ad  esse  demandate,  nel
rispetto   delle   norme  del  presente  Statuto  e  del  Regolamento
amministrativo di Ateneo.
   4. Indennita' di carica per i responsabili di organi individuali e
gettoni di presenza per i membri  degli  organi  collegiali,  possono
essere    stabiliti   secondo   criteri   fissati   nel   Regolamento
amministrativo di Ateneo.
   Art. 51 - Amministrazione centrale
   1. L'Amministrazione centrale dell'Universita'  e'  ordinata  alla
realizzaione  dei  compiti  dell'Ateneo  nel  suo complesso sul piano
della gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  secondo  gli
obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo. Il Rettore,
in   quanto   legale   rappresentante   e  responsabile  del  governo
dell'Universita',  sovrintende  alle  attivita'  dell'Amministrazione
centrale.
   2. Il Direttore amministrativo:
   a)  attua  le  direttive  degli  organi  di governo per assicurare
l'organizzazione  e  il   buon   funzionamento   dell'Amministrazione
centrale;
   b)  dispone  l'esecuzione  delle  deliberazioni  degli  organi  di
governo stessi;
   c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Ateneo;
   d) esplica una generale attivita' di  direzione  e  controllo  nei
confronti   del  personale  tecnico  amministrativo,  incluso  quello
dirigenziale;
   e)  e'   responsabile   della   legittimita'   dei   provvedimenti
ammistrativi.
   3. Su proposta del Direttore amministrativo, il Rettore nomina con
proprio  decreto  un  Vice  direttore  amministrativo  scelto  tra  i
dirigenti o funzionari piu' alti  in  grado,  che  esercita  funzioni
vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore stesso.
   4.  I dirigenti esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite
dalle leggi e dai regolamenti nonche' quelle conferite dai competenti
organi  accademici,  nel  rispetto  del  loro  stato  giuridico.   Le
attribuzioni  della  dirigenza  non  si estendono alla gestione della
ricerca e dell'insegnamento.
5. Il  Direttore  amministrativo,  gli  altri  dirigenti  nonche'  il
personale   con   funzioni   direttive  preposto  alle  altre  unita'
amministrative   hanno   la   responsabilita'   di    adottare    con
tempestivita',  in collegamento con i responsabili degli altri uffici
interessati  ove  necessario  o  richiesto,  gli  atti   di   propria
competenza  e  le  conseguenti  scelte operative per il perseguimento
degli   obiettivi    prefissati,    assicurandone    la    legalita',
l'economicita'  e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano
sull'assolvimento  dei  compiti  delle  unita'  organiche  cui   sono
preposti,  curando  la migliore utilizzazione del personale e di ogni
mezzo del quale dispongono, secondo criteri  di  funzionalita'  e  di
efficacia dell'azione amministrativa.
   6.  Gli  atti  di  competenza dei dirigenti non sono avocabili dal
Rettore se  non  per  particolari  motivi  di  necessita'  e  urgenza
specificati nel provvedimento di avocazione.
   7.  L'incarico  di  Direttore  amministrativo  e'  attribuito  dal
Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, a persona, con
caratteristiche  professionali  adeguate  alla  funzione,   che   sia
dirigente  dell'Ateneo  o  di  altra  sede  universitaria  o di altra
amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti
previsti  dalla  legislazione  vigente.   L'incarico   e'   a   tempo
determinato  e  puo' essere rinnovato. Al Direttore amministrativo e'
attribuita per la durata dell'incarico, nei limiti ed alle condizioni
previste dal D. L.gs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e
integrazioni, la qualifica di dirigente generale.
   8.  Con  apposito  regolamento,   approvato   dal   Consiglio   di
Amministrazione  saranno disciplinate le modalita' per lo svolgimento
dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali.
   9. Ai dirigenti e'  attribuita  una  indennita'  di  funzione  nei
limiti  ed  alle condizioni previste dal D. L.gs. 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modifiche e integrazioni.
   Art. 52  -  Assunzioni,  promozioni  e  formazione  del  personale
tecnico amministrativo
   1.   L'Universita'  definisce,  nella  sua  autonomia,  la  pianta
organica del personale dirigente e tecnico amministrativo  necessario
al  perseguimento  dei  propri  fini  istituzionali, adattandola alle
mutevoli esigenze  di  gestione  e  disponibilita'  di  risorse,  nel
rispetto della normativa legislativa vigente.
   2.   Le   assunzioni   e   le  promozioni  del  personale  tecnico
amministrativo avvengono per concorso o  per  corso-concorso  indetti
dall'Universita' e secondo le altre procedure previste dalla legge.
   3.  L'Universita'  riconosce  la  professionalita'  del  personale
tecnico amministrativo. Essa organizza, anche in  collaborazione  con
enti  estremi  pubblici  o  privati,  appositi  corsi di formazione e
aggiornamento.
   Art. 53 - Attivita' culturali, sportive, ricreative e sociali  del
personale universitario
   1. Nel rispetto dei limiti derivanti dai principi dell'ordinamento
universitario,   l'Universita'  favorisce  e  promuove  le  attivita'
culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario
e le corrispondenti  forme  associative,  anche  in  connessione  con
analoghe attivita' a favore degli studenti.
   Art.  54 - Rapporti di lavoro a tempo determinato in attivita' non
di docenza
   1.  Anche  al  di  fuori  dell'attivita'  di   docenza,   per   la
realizzazione  di specifici progetti, l'Universita', con modalita' da
definire nel Regolamento  amministrativo  di  Ateneo,  puo'  attivare
rapporti  di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, e di
lavoro autonomo di durata non superiore a tre anni,  rinnovabili  una
sola volta nel rispetto della legislazione vigente.
   Art. 55 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
   1.  Il  Regolamento amministrativo stabilisce diritti e doveri per
l'Universita' e per i  singoli  autori  in  relazione  ad  invenzioni
realizzate  a  seguito  di  attivita'  di  ricerca svolta utilizzando
comunque  strutture  o  mezzi  finanziari  forniti  dall'Ateneo,  nel
rispetto dei seguenti principi:
   a) Diritto dell'Universita' di conseguire il brevetto;
   b)  diritto  sussidiario  degli  autori  di conseguire il brevetto
qualora l'Universita' non eserciti il proprio diritto  entro  congruo
termine;
   c)  riconoscimento  in  ogni caso ai singoli del diritto morale di
inventori nonche' di un equo compenso commisurato al valore economico
del brevetto.
   2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o
di consulenza svolte in esecuzione di  contratti  o  convenzioni  con
enti  pubblici  o  privati, l'universita' potra' riconoscere ai terzi
contraenti diritti di titolarita' o di  contitolarita'  del  brevetto
ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.
   Art. 56 - Rapporti tra Universita' e Servizio sanitario.
   1.  Al fine di garantire le piu' opportune connessioni dei compiti
didattici,  di  ricerca  e  di  assistenza  e   per   assicurare   la
preparazione,  la  specializzazione  e l'aggiornamento permanente dei
medici, l'Ateneo, ove non costituisca un  policlinico  universitario,
predispone  specifici  strumenti  convenzionali per la disciplina dei
rapporti  della   Facolta'   di   Medicina   e   chirurgia   con   le
amministrazioni  nazionali,  regionali  e locali preposte al Servizio
sanitario nazionale e con le aziende ospedaliere, le U.L.S.S.  e  gli
istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico. Convenzioni
analoghe  per  i  fini  istituzionali  universitari  possono   essere
stabilite  con  enti  privati inseriti nella programmazione sanitaria
regionale. Convenzioni per gli stessi fini  possono  essere  attivate
per le Facolta' di Medicina veterinaria, Farmacia, Psicologia e altre
Facolta' interessate.
   2.  Il  Regolamento  amministrativo  di  Ateneo  puo' prevedere il
decentramento di attivita' amministrative riferibili all'applicazione
del precedente comma.
 
                  UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
                               STATUTO
 
 
               Titolo VI - Norme finali e transitorie
   Art. 57 - Emendamenti allo Statuto
   1.  Le  modifiche dello Statuto riguardanti il mero recepimento di
norme di  legge  inderogabili,  nel  testo  e  negli  allegati,  sono
adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico.
   2. Fatta eccezione per l'istituzione e la soppressione di Facolta'
elencate  nell'allegata  tabella  A,  le  variazioni  delle strutture
didattiche  e  scientifiche  sono  approvate  secondo  le   procedure
specificamente   previste   dal   presente   Statuto   e   comportano
l'automatico adeguamento delle corrispondenti tabelle B e C  allegate
allo Statuto stesso.
   3.  Altre  variazioni  di  Statuto  possono  essere  proposte  dal
Rettore, dal Senato accademico,  dal  Consiglio  di  Amministrazione,
dalla  Consulta  dei  direttori di Dipartimento, da una Facolta', dal
Consiglio degli studenti,  o  da  almeno  un  quinto  dei  dipendenti
dell'Universita' o da almeno un terzo degli appartenenti ad una delle
seguenti   componenti   dell'Ateneo:   a)  professori  di  ruolo;  b)
ricercatori; c)  personale  tecnico  amministrativo.  Tali  proposte,
pervenute  al  Rettore  entro  il  31  dicembre di ogni anno, vengono
esaminate al piu' tardi entro il primo semestre successivo.
   4. Le modifiche dello statuto di  cui  al  precedente  comma  sono
approvate a maggioranza assoluta dai componenti del Senato accademico
allargato,   sentito  il  Consiglio  di  Amministrazione.  Il  Senato
accademico allargato e' composto dal Senato accademico, includendo la
rappresentanza del personale tecnico amministrativo, integrato da:
   a) due direttori di  Dipartimento  designati  dalla  Consulta  dei
direttori di Dipartimento;
   b)  due  rappresentanti  per  ciascuna  delle  sette macroaree del
Senato accademico  in  modo  che  facciano  parte  dell'organismo  un
professore  di  prima  fascia,  un  professore di seconda fascia e un
ricercatore per ciascuna macroarea;
   c) cinque studenti eletti dal Consiglio degli studenti nel proprio
ambito;
   d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.
   Le regole per le  elezioni  dei  rappresentanti  integrativi  sono
fissate dal Regolamento generale di Ateneo.
   5.  Le  modifiche  dello  Statuto  approvato dal Senato accademico
allargato vengono trasmesse al Ministero  competente  secondo  quanto
previsto dalla normativa vigente. In assenza dei rilievi ministeriali
o  in  caso  di  adeguamento  agli stessi, le modifiche dello Statuto
vengono emanate con decreto del Rettore e pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana.  In  presenza  di rilievi, il
Senato accademico allargato puo' confermare il proprio testo  con  la
maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di
rilievi  di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti
per quelle oggetto di rilievi di merito.
   Art. 58 - Successione delle norme
   1.  L'approvazione  dei  regolamenti previsti dal presente Statuto
avviene entro un anno dalla data in cui gli  organi  competenti  sono
stati costituiti secondo le modalita' in esso stabilite.
   2. Le norme dello Statuto dell'Universita' di Padova approvato con
R.D.   20   aprile  1939,  n.  1058,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e le norme ed i regolamenti vigenti si  applicano  fino
all'entrata  in  vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto
se con esso compatibili.
   3. Il  Senato  accademico  ed  il  Consiglio  di  Amministrazione,
secondo  le  rispettive  competenze  risultanti dal presente Statuto,
dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel  caso  che
una  norma attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo
Statuto stesso.
   Art. 59 - Interpretazioni
   1. Ai fini del presente Statuto e dei connessi regolamenti, quando
non diversamente specificato, si intendono:
   a) per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo;
   b)  per  docenti:  i  professori  di  ruolo  e  fuori  ruolo  e  i
ricercatori;
   c)  per  studenti:  gli  iscritti ai corsi di laurea e di diploma,
alle  scuole  di  specializzazione  e  alle  scuole  dirette  a  fini
speciali, ai dottorati di ricerca nonche' gli iscritti ad altri corsi
che   siano  espressamente  assimilati  agli  studenti  dagli  organi
competenti di Ateneo.
   2. Ai fini del  presente  Statuto  gli  assistenti  del  ruolo  ad
esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati.
   3.  Ai  fini  della  designazione  negli  organi  collegiali,  gli
arrotondamenti  vengono  effettuati   all'intero   piu'   vicino   ed
all'intero  superiore  nel  caso  di  frazione  esattamente pari alla
meta'.
   Art. 60 - Dipartimento dell'Ateneo
   1. Entro il  termine  di  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  Statuto  il  Senato  accademico,  sentite  le  Facolta', la
Consulta dei direttori di Dipartimento e, per quanto  di  competenza,
il  Consiglio  di Amministrazione, formula un piano per completare la
dipartimentazione dell'Ateneo. Entro il biennio successivo al termine
suddetto  gli  istituti  eventualmente   ancora   esistenti   vengono
soppressi. Non e' consentita la formazione di nuovi istituti.
   2. Al fine di non disperdere significative esperienze scientifiche
e  organizzative,  il  Senato  accademico  potra' disporre che taluni
istituti   o  gruppi  di  ricerca  confluiscano,  anche  per  periodi
limitati  e  predefiniti,  quali  sezioni  di  un  Dipartimento  gia'
esistente con il consenso dello stesso o di un Dipartimento di  nuova
istituzione. Tali sezioni saranno esplicitamente indicate nel decreto
istitutivo  del  Dipartimento  o  nella  delibera  di afferenza ad un
Dipartimento  esistente;  ogni   deliberazione   del   Consiglio   di
Dipartimento  che  modifichi le dette sezioni dovra' essere approvata
dal Senato accademico.
   3. Nella fase transitoria gli istituti ancora operanti adegueranno
la  composizione  dei  propri  Consigli  a  quella  prevista  per   i
dipartimenti secondo norme deliberate dal Senato accademico.
   Art. 61 - Funzionamento degli organi
   1. La mancata designazione di una o piu' componenti non pregiudica
il   valido   funzionamento   degli  organi  purche'  composti  dalla
maggioranza dei membri previsti.
   2. Ai fini della validita' delle riunioni dell'organo  incompleto,
nonche'  delle  deliberazioni  dello  stesso  quando  siano  previste
maggioranze qualifiche, le percentuali richieste  rimangono  riferite
al numero dei membri dell'organo completo.
   3.  Gli  organi  individuali  e  i  membri degli organi collegiali
svolgono le proprie funzioni fino a sostituzione.
   Art. 62 - Costituzione di nuovi organi
   1. Il Rettore, I Presidi, i Presidenti dei corsi  di  studio  e  i
Direttori di Dipartimento in carica al momento dell'entrata in vigore
del  presente Statuto rimangono in funzione fino alla conclusione dei
rispettivi mandati.
   2. Ai fini  dei  limiti  alla  rieleggibilita'  immediata  non  si
considerano  i  mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in
corso.
   3. Le elezioni per  la  designazione  delle  rappresentanze  negli
organi  collegiali  dovranno  essere  effettuate entro centocinquanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Statuto.  In   prima
applicazione  l'elezione  avviene  secondo  i vigenti regolamenti per
quanto compatibili. Nella  iniziale  costituzione  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del Senato accademico nella composizione prevista
dal presente Statuto ai sensi degli articoli 13  e  16  e  fino  alla
elezione  in  tali  organi  della  rappresentanza  studentesca, i tre
rappresentanti degli studenti  nel  Senato  accademico  e  i  quattro
rappresentanti  degli studenti nel Consiglio di amministrazione, sono
designati, nel proprio ambito, dai sei rappresentanti degli  studenti
attualmente  in carica nel Consiglio di amministrazione integrati dal
primo dei non  eletti.  Il  Senato  accademico  stabilisce  le  norme
transitorie  per  le elezioni del Consiglio degli studenti e per ogni
altro caso non regolato.
   4. Al fine della durata dei mandati  delle  rappresentanze  l'anno
della  prima  elezione  viene computato solo quando la nomina avvenga
entro il primo semestre dalla prima elezione dell'anno  accademico  o
solare di funzionamento.
   Art.  63 - Designazione dei ricercatori confermati nei Consigli di
Facolta' e nei Consigli di corso di studio
   1. Nella Facolta' in cui il numero dei ricercatori confermati  sia
superiore  al 25% di quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, la
componente dei ricercatori stessi in  Consiglio  di  Facolta',  nella
prima   applicazione  del  presente  Statuto,  e'  scelta  attraverso
elezioni con elettorato attivo  esteso  a  tutti  i  ricercatori.  Il
mandato degli eletti scade con l'entrata in vigore del Regolamento di
Facolta'.  In  caso di numero insufficiente di eletti si procede alla
nomina dei componenti mancanti secondo l'anzianita' nel ruolo.
   2. La  medesima  disciplina  si  applica  per  la  componente  dei
ricercatori  nei  Consigli di corso di studio, qualora il loro numero
ecceda il 50% dei titolari di corso.
   Art. 64 - Tabelle allegate allo Statuto
   1. Allo Statuto sono allegate le tabelle A, B, C e D. La tabella A
elenca le Facolta'  esistenti  presso  l'Universita'  di  Padova;  la
tabella  B  elenca i corsi di studio attivati o attivabili nonche' le
Scuole; la tabella C elenca i Dipartimenti e gli  istituti  attivati;
la   tabella   D   elenca   la  composizione  delle  sette  macroaree
rappresentate nel Senato accademico.
   Art. 65 - Entrata in vigore dello Statuto
   1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
___________________________________________
                                                          TABELLA A
Facolta'
Agraria;
Economia;
Farmacia;
Giurisprudenza;
Ingegneria;
Lettere e filosofia;
Magistero;
Medicina e chirurgia;
Medicina veterinaria;
Psicologia;
Scienze matematiche, fisiche e naturali;
Scienze politiche;
Scienze statistiche.
                                                          TABELLA B
Corsi di laurea e di diploma
Facolta' di Agraria:
   Laurea in Scienze e tecnologie agrarie;
   Laurea in Scienze forestali ed ambientali;
   Diploma in Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;
   Diploma in Produzioni vegetali;
   Diploma in Tecniche forestali e tecnologie del legno;
   Diploma in Tecnologie alimentari.
Facolta' di Economia:
   Economia e commercio.
Facolta' di farmacia:
   Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche;
   Laurea in Farmacia.
Facolta' di Giurisprudenza:
   Laurea in Giurisprudenza.
Facolta' di Ingegneria:
   Laurea in Ingegneria chimica;
   Laurea in Ingegneria civile;
   Laurea in Ingegneria dei materiali;
   Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni;
   Laurea in Ingegneria edile;
   Laurea in Ingegneria elettrica;
   Laurea in Ingegneria elettronica;
   Laurea in Ingegneria gestionale;
   Laurea in Ingegneria informatica;
   Laurea in Ingegneria meccanica;
   Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
   Diploma in Ingegneria biomedica;
   Diploma in Ingegneria elettronica;
   Diploma in Ingegneria informatica e automatica;
   Diploma in Ingegneria logistica e della produzione;
   Diploma in Ingegneria meccanica.
Facolta' di Lettere e filosofia:
   Laurea in filosofia;
   Laurea in Lettere;
   Laurea in Lingue e letterature straniera.
Facolta' di Magistero:
   Laurea in Materie letterarie;
   Laurea in Scienze dell'educazione;
   Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.
Facolta' di Medicina e chirurgia:
   Laurea in Medicina e chirurgia;
   Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria;
   Diploma di Dietologia e dietetica applicata;
   Diploma di Logopedia;
   Diploma di Ortottista ed assistente in oftalmologia;
   Diploma di Scienze infermieristiche;
   Diploma di Tecnico di audiometria ed audioprotesi;
   Diploma di Tecnico di laboratorio biomedico;
   Diploma di Terapista della riabilitazione.
Facolta' di Medicina Veterinaria:
   Laurea in Medicina veterinaria.
Facolta' di Psicologia:
   Laurea in Psicologia, con i seguenti indirizzi:
   1) Psicologia generale e sperimentale;
   2) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
   3) Psicologia clinica e di comunita';
   4) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
   Laurea in Astronomia;
   Laurea in Chimica;
   Laurea in Chimica industriale;
   Laurea in Fisica;
   Laurea in Matematica;
   Laurea in Scienze biologiche;
   Laurea in Scienza dei materiali;
   Laurea in Scienze geologiche;
   Laurea in Scienze naturali.
Facolta' di Scienze politiche:
   Laurea in Scienze politiche, con i seguenti indirizzi:
   1) Politico amministrativo;
   2) Politico economico;
   3) Politico internazionale;
   4) Storico politico;
   5) Politico sociale.
Facolta' di Scienze statistiche:
   Laurea in Scienze statistiche, demografiche e sociali;
   Laurea in Scienze statistiche ed economiche;
   Diploma di Statistica;
   Diploma in Statistica e informatica per la gestione delle imprese;
   Diploma in Statistica e informatica per le amministrazioni
   pubbliche.
Scuole di specializzazioni
   Allergologia e immunologia clinica;
   Anatomia patologia;
   Anestesia e rianimazione;
   Archeologia;
   Audiologia;
   Biochimica e chimica clinica;
   Cardiochirurgia;
   Cardiologia (prima scuola);
   Cardiologia (seconda scuola);
   Chimica nucleare;
   Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
   Chirurgia generale;
   Chirurgia pediatrica;
   Chirurgia plastica e ricostruttiva;
   Chirurgia toracica;
   Costruzioni idrauliche;
   Dermatologia e venereologia;
   Ematologia;
   Endocrinologia e malattie del ricambio (prima scuola);
   Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola);
   Farmacia ospedaliera;
   Farmacologia;
   Foniatria;
   Gastroenterologia ed endoscopia digestiva;
   Genetica medica;
   Geriatria;
   Ginecologia e ostetricia;
   Igiene e medicina preventiva;
   Ingegneria clinica;
   Ingegneria geotecnica;
   Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani;
   Malattie dell'apparato respiratorio;
   Meccanica strutturale;
   Medicina del lavoro;
   Medicina dello sport;
   Medicina fisica e riabilitazione;
   Medicina interna (prima scuola);
   Medicina interna (seconda scuola);
   Medicina legale e delle assicurazioni;
   Medicina nucleare;
   Metallurgia fisica;
   Microbiologia e virologia;
   Nefrologia;
   Neurochirurgia;
   Neurologia;
   Neuropsichiatria infantile;
   Odontostomatologia;
   Oftalmologia;
   Oncologia;
   Organizzazione aziendale e gestione della produzione;
   Ortognatodonzia;
   Ortopedia e traumatologia;
   Otorinolaringoiatria;
   Patologia clinica;
   Pediatria;
   Pianificazione e politiche sociali;
   Psichiatria;
   Psicologia clinica;
   Radiologia;
   Reumatologia;
   Scienza dell'alimentazione;
   Tossicologia medica;
   Urologia.
Scuole dirette a fini speciali
   Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;
   Tecnica enologica.
Scuole disciplinate da particolari disposizioni legislative
   Scuola di applicazione forense.
                                                          TABELLA C
Dipartimenti
   Agronomia ambientale e produzioni vegetali;
   Astronomia;
   Biologia;
   Biotecnologie agrarie;
   Chimica biologica;
   Chimica fisica;
   Chimica inorganica, metallorganica ed analitica;
   Chimica organica;
   Diritto comparato (atipico);
   Elettronica ed informatica;
   Farmacologia "E. Meneghetti";
   Fisica "Galileo Galilei";
   Geografia (atipico);
   Geologia, paleontologia e geofisica;
   Ingegneria elettrica;
   Ingegneria meccanica;
   Innovazione meccanica e gestionale;
   Lingue e letterature anglo-germaniche;
   Linguistica;
   Matematica pura ed applicata;
   Metodi e modelli matematici per le scienze applicate;
   Mineralogia e petrologia;
   Pediatria;
   Psicologia dello sviluppo e della socializzazione;
   Psicologia generale;
   Scienze biomediche sperimentali;
   Scienze dell'educazione;
   Scienze dell'antichita';
   Scienze economiche "Marco Fanno";
   Scienze farmaceutiche;
   Scienze neurologiche e psichiatriche;
   Scienze statistiche;
   Scienze zootecniche (atipico);
   Sociologia;
   Storia;
   Storia delle arti visive e della musica;
   Studi internazionali;
   Territorio e sistemi agro-forestali.
Istituti
   Azienda agraria sperimentale di Legnaro;
   Anatomia patologica;
   Anatomia umana normale;
   Anestesiologia e rianimazione;
   Architettura e urbanistica;
   Chimica industriale;
   Chirurgia cardiovascolare;
   Chirurgia generale I;
   Chirurgia generale II;
   Chirurgia plastica;
   Clinica chirurgica generale I;
   Clinica chirurgica generale II;
   Clinica dermosifilopatica "Achille Breda";
   Clinica oculistica;
   Clinica odontoiatrica;
   Clinica ortopedica;
   Clinica otorinolaringoiatrica;
   Clinica urologica;
   Costruzioni marittime e geotecnica;
   Diritto privato;
   Diritto pubblico;
   Diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico;
   Disegno (Ingegneria);
   Disegno (Scienze matematiche, fisiche e naturali);
   Entomologia agraria;
   Filologia e letteratura italiana;
   Filologia neo-latina;
   Filologia slava;
   Filosofia;
   Filosofia del diritto e diritto comparato;
   Fisica tecnica;
   Fisiologia umana;
   Ginecologia e ostetricia "G.B. Revoltella";
   Idraulica "Giovanni Poleni";
   Igiene;
   Impianti chimici;
   Ingegneria gestionale;
   Istologia ed embriologia;
   Lingue e letterature romanze (Sezione Facolta' di Magistero);
   Lingue e letterature romanze;
   Medicina clinica;
   Medicina del lavoro;
   Medicina sperimentale e di laboratorio;
   Medicina interna;
   Medicina legale e delle assicurazioni;
   Microbiologia;
   Oncologia;
   Patologia e igiene veterinaria;
   Patologia vegetale;
   Radiologia;
   Scienza e tecnica delle costruzioni ed annesso laboratorio per le
   prove di materiali da costruzione;
   Scienze politiche;
   Semeiotica chirurgica;
   Semeiotica medica;
   Storia del teatro e dello spettacolo;
   Storia della filosofia;
   Storia della medicina;
   Strade trasporti;
   Studi storici;
   Topografia.
                                                          TABELLA D
   Elenco e composizione delle macroaree rappresentate nel Senato
accademico
   Le lettere alfabetiche indicate nella tabella sono le lettere
iniziali delle sigle alfanumeriche che contraddistinguono i settori
scientifico-disciplinari di cui al D.P.R. 12 aprile 1994.
   1) Matematica e Fisica (A, B);
   2) Chimica e Scienze della terra (C, D);
   3) Biologia, Agraria e Medicina veterinaria (E, G, V);
   4) Medicina e Psicologia (F, M*) ›M*: Psicologia |;
   5) Ingegneria (H, I, K);
   6) Discipline umanistiche e Pedagogia (L, M ›esclusa M*|;
   7) Discipline sociali (N, P, Q, S).