UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA STATUTO Titolo I - Disposizioni generali Capo I - Fini e principi Art. 1 - Principi fondamentali 1. L'Universita' degli Studi di Padova e' un'istituzione pubblica che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della liberta' di insegnamento e di scienza. 2. L'Universita' degli Studi di Padova, in conformita' ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed e' riassunta nel motto "Universita' Universis Patavina Libertas" afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarieta' internazionale. 3. L'Universita' degli Studi di Padova - nel seguito denominata Universita' o Ateneo - e' dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile. 4. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione e nel rispetto delle norme generali sull'Ordinamento universitario. Art. 2 - Ricerca 1. L'Universita' promuove e svolge l'attivita' di ricerca, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attivita' didattica. Essa garantisce l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca. Favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e dei gruppi ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi nel rispetto delle esigenze di tutti. 2. Per una migliore realizzazione dei fini istituzionali, l'Universita' promuove le attivita' di ricerca e di servizio svolte per terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli. 3. L'Universita' verifica la corretta gestione e la produttivita' delle risorse destinate alla ricerca da parte delle strutture e dei singoli, riservando ogni giudizio di merito a competenti organismi scientifici. Art. 3 - Didattica 1. L'Universita' organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, le attivita' necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale. 2. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Universita' promuove altresi': iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori anche mediante insegnamenti a distanza; corsi intensivi; corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti; interscambio di studenti, anche a livello internazionale. 3. L'Universita', inoltre, puo' promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonche' servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Puo' infine promuovere ed organizzare attivita' culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati. 4. I Consigli di Facolta' possono provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. 5. Il singolo docente e' libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici. 6. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e l'efficacia della complessiva attivita' di insegnamento dell'Universita', il docente e' tenuto ad osservare in tutte le proprie prestazioni didattiche le modalita' organizzative fissate dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle singole strutture competenti. 7. L'Universita' verifica la corretta gestione e la produttivita' delle risorse destinate all'attivita' didattica. 8. Gli studenti partecipano alla valutazione delle attivita' didattiche, secondo modalita' indicate dal Regolamento didattico di Ateneo. Art. 4 - Diritto allo studio, Tutorato, Orientamento, Attivita' studentesche 1. L'Universita', in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, favorisce, per quanto di sua competenza, l'accesso dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi piu' alti degli studi. 2. Assicura inoltre servizi di tutorato per i propri studenti nonche' attivita' di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, anche collaborando con enti pubblici e privati. 3. Nei limiti delle risorse disponibili l'Universita', anche con l'impiego di studenti e di personale messo a disposizione da altre amministrazioni pubbliche, enti e associazioni, predispone strumenti per il sostegno allo studio di studenti portatori di handicap. 4. L'Universita' riconosce e agevola, secondo modalita' dettate dai Regolamenti dell'Ateneo e delle singole strutture, le attivita' dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano a rendere piu' proficuo lo studio e a migliorare la qualita' della vita universitaria, in particolare favorendo le attivita' formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero. Art. 5 - Partecipazione 1. Professori, ricercatori, personale tecnico e amministrativo e studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 2. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' promuove il confronto e la discussione al proprio interno ed e' aperta a contributi esterni. 3. La partecipazione al governo dell'Universita' e' determinata dai principi del vigente ordinamento universitario e dal presente Statuto. Art. 6 - Informazione 1. L'Universita' adotta il principio della pubblicita' e della trasparenza della propria attivita', fatti salvi i limiti derivanti dai diritti individuali al rispetto della persona. 2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente. 3. L'Universita' opera inoltre per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attivita', avvalendosi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa Art. 7 - Adeguatezza e salubrita' degli spazi 1. L'Universita' opera per garantire spazi idonei, salubri e dotati delle necessarie attrezzature. 2. Nelle strutture di nuova costruzione, e per quanto possibile in quelle esistenti, devono essere garantiti l'accesso ed il movimento autonomo anche ai portatori di handicap. Capo II - Fonti normative Art. 8 - Fonti normative - Norme applicabili 1. l'Universita' e' disciplinata dalle leggi che vi operino espresso riferimento, dal presente Statuto e dai connessi regolamenti, dalle altre norme di carattere generale in quanto compatibili con lo specifico ordinamento. Art. 9 - Regolamenti 1. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato accademico o dal Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze. 2. Il Regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione dell'Universita', in particolare per quanto riguarda l'attivazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche; fissa altresi' le modalita' di elezione degli organi centrali di Ateneo nonche' i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi. Esso e' deliberato dal Senato accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, nonche', per la parte relativa alle rappresentanze studentesche, dal Consiglio degli studenti. 3. Il Regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli con valore legale. Esso indica inoltre i criteri generali dei servizi didattici integrativi, delle altre attivita' formative e del Tutorato. Contiene altresi' le disposizioni organizzative, amministrative e disciplinari riguardanti gli studenti, inclusa la data di inizio dell'anno accademico. Esso e' deliberato dal Senato accademico dopo aver sentito le strutture didattiche e il Consiglio degli studenti. 4. Il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e contabilita' - denominato anche Regolamento amministrativo di Ateneo - disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale nonche' l'attivita' negoziale, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici fatti salvi i relativi principi. Esso e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico, le Facolta' e i Dipartimenti. 5. Il Regolamento di Ateneo sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione. 6. Il Regolamento per il personale tecnico amministrativo e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentiti il Senato accademico, la Consulta dei direttori di Dipartimento e le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge. 7. I Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, in armonia con le norme poste al riguardo dai regolamenti di Ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture stesse nonche' le materie a queste de- mandate dall'Ordinamento universitario e dal presente Statuto. I Regolamenti sono predisposti dall'organo deliberante della struttura, ai fini del loro previo esame da parte del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione secondo le rispettive competenze, e sono quindi approvati a maggioranza assoluta di componenti dell'organo stesso. 8. In base ad una conforme deliberazione del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore rinvia ciascun regolamento, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, al riesame dell'organo competente. Qualora l'atto venga riapprovato dall'organo stesso, esso va emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, fatta eccezione per i regolamenti che contrastino con le norme di legge o con lo Statuto e per quelli che comportino nuove o maggiori spese a carico del bilancio universitario, in difetto dei mezzi necessari per farvi fronte. 9. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore previa trasmissione al Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica, in base alla legislazione vigente, del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita' per i prescritti controlli di legittimita' e di merito, e del Regolamento didattico di Ateneo per la prescritta approvazione. Essi entrano in vigore in quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA STATUTO Titolo II - Organi di Ateneo Capo I - Organi di governo Sezione I - Il Rettore Art. 10 - Rettore - Funzioni 1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. 2. In particolare il Rettore: a) convoca e presiede il Senato accademico, anche in composizione allargata, e il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attivita' e vigilando sulla esecuzione delle rispettive delibere; b) adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Senato accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta successiva; c) emana lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo nonche' quelli interni delle singole strutture; d) vigila su tutte le strutture ed i servizi di Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'Ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti, in particolare garantendo l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti ed il diritto degli studenti alla formazione; e) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge; f) conclude gli accordi in materia didattica, scientifica e culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua competenza; g) presenta annualmente una relazione generale sullo stato dell'Ateneo e invia al Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge. 3. Il Rettore esercita inoltre tutte le attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. 4. Il Rettore nomina con proprio decreto il Prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza nonche' in ogni caso di cessazione anticipata dell'ufficio fino all'entrata in carica del nuovo eletto. Il Prorettore vicario fa parte di diritto, con voto deliberativo, del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Rettore puo' avvalersi di Prorettori e Delegati da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con proprio decreto nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza. I Prorettori e di Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Su argomenti relativi ai settori di loro competenza i Prorettori e i Delegati, su proposta del Rettore, possono far parte delle commissioni istruttorie degli organi dell'Universita' e possono essere dal Rettore alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. 6. Compatibilmente con la specifica legislazione, il Rettore e il Prorettore vicario possono, a loro scelta, essere esentati in tutto o in parte dai compiti didattici per la durata della carica, con opzione da esercitarsi all'inizio di ogni anno accademico. Art. 11 - Rettore - Elezione 1. Il Rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o optino per il tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 2. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai ricercatori componenti del Consiglio di Facolta'; c) ai componenti del Consiglio degli studenti; d) al personale tecnico amministrativo con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei professori e dei ricercatori aventi diritto. 3. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita', almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni che devono aver luogo nel corso del quinto mese antecedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, l'elezione deve aver luogo entro il novantesimo giorno successivo. 4. La votazione e' valida se partecipa almeno la meta' degli aventi diritto ponderati. Nelle prime tre votazioni il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema di ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 5. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal Decano, e' nominato dal Ministrdell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina. In tal caso il Rettore resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio. Sezione II - Il Senato accademico Art. 12 - Senato accademico - Funzioni 1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. 2. In particolare il Senato accademico delibera: a) il Regolamento didattico di Ateneo, sentito il Consiglio degli studenti, e ogni altro eventuale Regolamento di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attivita' autogestite degli studenti, nonche' i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca; b) la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per le parti di sua competenza, dirimendo eventuali controversie in materia tra strutture e con i singoli; c) il piano pluriennale di sviluppo, tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e dopo aver sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli studenti; d) la relazione annuale, consuntiva e programmatica, sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo; e) la distribuzione tra le Facolta' dei posti di professore e ricercatore e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione; f) i criteri per la distribuzione del personale tecnico amministrativo tra le strutture didattiche e scientifiche; g) i criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche; h) i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione; i) la designazione del Collegio dei Revisori dei conti; l) il numero programmato degli studenti nei casi previsti dall'art. 44 del presente Statuto; m) compatibilmente con la specifica legislazione la concessione, in via eccezionale e su proposta dei singoli interessati, a professori e ricercatori chiamati ad incarichi organizzativi di Ateneo particolarmente gravosi, dell'esenzione totale o parziale dai compiti didattici per la durata dell'incarico, che dovra' essere rinnovata di anno in anno previa verifica dei risultati conseguiti nell'incarico. 3. Il Senato accademico esprime inoltre parere obbligatorio al Consigli di Amministrazione sul bilancio di previsione e sui regolamenti di Ateneo deliberati dal medesimo nonche' in tema di tasse, contributi, esoneri e borse di studio per gli studenti. Esercita infine tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'Ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Art. 13 - Senato accademico - Composizione 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 4, del presente Statuto, il Senato accademico e' composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore vicario; c) i Presidi; d) il Direttore amministrativo; e) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento; f) un rappresentante per ciascuna delle sette macroaree scientifiche elencate nell'allegata tabella D; g) tre rappresentanti degli studenti. 2. I rappresentanti degli studenti partecipano a tutte le discussioni e decisioni del Senato accademico, ad eccezione di quelle implicanti valutazione sull'attivita' scientifica dei singoli o delle strutture. 3. Partecipano inoltre due rappresentanti del personale tecnico amministrativo per la discussione e deliberazione su specifici temi concernenti la gestione di risorse diverse da quelle attinenti alla docenza. 4. I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano un biennio, e sono eletti secondo modalita' indicate dal Regolamento generale di Ateneo. Essi non possono rimanere in carica per piu' di due mandati consecutivi. 5. Per i rappresentanti delle macroaree scientifiche l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e ricercatori. A tali fini l'afferenza di ciascun docente e' determinata dal settore scientifico-disciplinare di appartenenza; in alternativa il docente puo' optare per l'area cui appartiene la maggioranza dei docenti del Dipartimento di cui fa parte. Art. 14 - Senato accademico - Funzionamento 1. I componenti del Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore. Il Senato accademico e' convocato dal Rettore almeno una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei membri aventi titolo in ordine agli argomenti in discussione. 2. Il Senato accademico delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente previsto. 3. Funge da segretario il Direttore amministrativo che potra' avvalersi di idonei collaboratori. 4. Le altre modalita' di funzionamento del Senato accademico sono stabilite da apposito Regolamento interno. Sezione III - Consiglio di Amministrazione Art. 15 - Consiglio di Amministrazione - Funzioni 1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni normative, di indirizzo e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo. Esso opera in coerenza con gli indirizzi programmatici e i criteri stabiliti dal Senato accademico che rende esecutivi nell'ambito delle compatibilita' di bilancio, nonche' nel rispetto dei poteri di gestione attribuiti dal presente Statuto alle strutture didattiche di ricerca e di gestione e di quelli riservati dalla legge e dal presente Statuto ai dirigenti. Per tutte le questioni che comportino valutazioni nel merito di attivita' didattiche e di ricerca, il Consiglio di Amministrazione deve sentire il Senato accademico. 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera: a) il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentiti il Senato accademico, le Facolta' e i Dipartimenti; b) il Regolamento per il personale tecnico amministrativo, sentiti il Senato accademico, la Consulta dei Direttori di Dipartimento e le rappresentanze del personale tecnico amministrativo previste per legge; c) il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi; d) il Piano finanziario pluriennale e in particolare il piano edilizio, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti; e) il bilancio di previsione, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti, e le relative variazioni, enucleando all'interno del bilancio, sulla base di apposita relazione consuntiva e programmatica del Senato accademico, un fondo per la docenza, conglobante la spesa di tutto il personale di ruolo e non di ruolo che svolge attivita' didattica e di ricerca, da affidare per l'utilizzazione allo stesso Senato accademico; f) il conto consuntivo; g) la ripartizione delle risorse finanziarie del bilancio universitario tra i centri di spesa dell'Ateneo, sentito il Senato accademico; h) l'organico del personale dirigente e tecnico amministrativo, in coerenza con i criteri generali formulati dal Senato accademico; i) i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti e alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio, per quanto di competenza dell'Ateneo, nonche' le modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita'di servizio, sentiti il Senato accademico e il Consiglio degli studenti. 3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre: a) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza; b) conferisce e revoca l'incarico di Direttore amministrativo e le funzioni dirigenziali o assimilate; c) compatibilmente con la legislazione di specie puo' stabilire un'indennita' di carica a favore di persone investite di specifiche funzioni; d) nomina il Nucleo di valutazione su parere conforme del Senato accademico; e) nomina la Commissione di disciplina su parere conforme del Senato accademico; f) esprime pareri, per quanto di sua competenza, sui problemi che il Rettore ritenga di sottoporre al suo esame; g) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dall'Ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. 4. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare, secondo criteri e limiti indicati in apposito regolamento, parte delle sue attribuzioni ad una eventuale Giunta esecutiva del Consiglio stesso, al Rettore e ai Dirigenti. Art. 16 - Consiglio di Amministrazione - Composizione 1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: a) il Rettore; b) il Prorettore vicario; c) il Direttore amministrativo; d) un rappresentante dei Direttori di Dipartimento; e) due rappresentanti dei Professori di I fascia; f) due rappresentanti dei Professori di II fascia; g) due rappresentanti dei Ricercatori; h) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo; i) quattro rappresentanti degli studenti; l) un rappresentante del Governo; m) il Presidente della Regione Veneto o suo delegato permanente; n) il Presidente della Provincia di Padova o suo delegato permanente; o) il Sindaco del Comune di Padova o suo delegato permanente; p) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Padova o suo delegato permanente; q) un rappresentante degli enti convenzionati dell'Ateneo per il funzionamento delle sedi decentrate; r) un eventuale rappresentante degli enti privati e pubblici che contribuiscano alle esigenze finanziarie dell'Ateneo con erogazioni di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o di ricerca secondo criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione; s) eventuali altri rappresentanti previsti dalla legge. 2. I componenti di cui alle lettere da l) a q) non possono essere docenti o dipendenti in servizio dell'Universita'. La loro mancata designazione non inficia l'insediamento del Collegio. 3. I componenti di cui alle lettere da d) a i) sono eletti dalle rispettive categorie secondo il Regolamento generale di Ateneo e comunque in base a candidature ufficialmente presentate. Art. 17 - Consiglio di Amministrazione - Durata 1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica un biennio. I membri elettivi non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi. Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato e presieduto dal Rettore una volta ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione e' valida se e' presente la maggioranza dei membri di cui all'art. 16, lettere da a) ad i). 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti ove non sia diversamente. Funge da segretario il Direttore amministrativo che potra' avvalersi di idonei collaboratori. Capo II - Altri organi di Ateneo Art. 19 - Consulta dei direttori di Dipartimento 1. E' istituita la Consulta dei direttori di Dipartimento, costituita da tutti i direttori dei Dipartimenti attivati nell'Ateneo, quale struttura di coordinamento dei Dipartimenti stessi e di consulenza nei confronti degli organi di governo dell'Ateneo. 2. In particolare la Consulta: a) esprime i pareri richiesti dagli organi di governo centrale dell'Ateneo; b) formula proposte al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione su questioni che interessino i Dipartimenti nella loro generalita'; c) elegge i rappresentanti dei direttori di Dipartimento nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione. 3. Il coordinatore della Consulta e' eletto dalla stessa tra i propri membri, nominato con decreto del Rettore e resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Dipartimento. Art. 20 - Commissioni scientifiche 1. Ai fini dell'attivita' di ricerca l'Universita' individua aree scientifiche di norma sulla base del settori scientifico- disciplinari. La composizione delle aree e' deliberata dal Senato accademico. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti delle aree scientifiche e' regolato in base all'art. 13, comma 5, del presente Statuto. 2. Per ciascuna area scientifica e' formata una commissione scientifica di area. Le norme che disciplinano la composizione e l'elezione delle commissioni scientifiche di area sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 3. La Commissione scientifica di Ateneo e' composta dai presidenti delle commissioni scientifiche di area, dai rappresentanti delle macroaree nel Senato accademico e da un delegato del Rettore. Il Presidente della Commissione scientifica di Ateneo e' eletto dalla commissione stessa tra i propri membri e nominato con decreto del Rettore. La Commissione scientifica di Ateneo e' organo di consulenza del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione su tutte le questioni riguardanti l'attivita' scientifica. In particolare la Commissione scientifica di Ateneo presenta proposte agli organi di governo sulla destinazione dei fondi per la ricerca. Art. 21 - Commissione didattica di Ateneo 1. E' istituita la Commissione didattica di Ateneo con il compito di formulare valutazioni e proposte su tutte le questioni riguardanti l'organizzazione dell'attivita' didattica. Le norme che disciplinano la composizione della Commissione didattica di Ateneo, che deve comunque essere aperta a professori, ricercatori e studenti, e i suoi rapporti con le commissioni didattiche di Facolta', sono stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo. Art. 22 - Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche. 2. In particolare il Consiglio degli studenti: a) su richiesta degli organi di governo dell'Universita' designa i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo; b) entro congrui termini stabiliti dal Rettore esprime parere obbligatorio in merito a: 1) piano di sviluppo dell'Ateneo; 2) bilancio preventivo dell'Ateneo; 3) regolamenti generali dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica ed i servizi agli studenti; 4) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio; c) propone annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti destinati alle attivita' di cui all'articolo 4, quarto comma; d) invia agli organi centrali di Ateneo proposte ed interrogazioni in merito a tutto cio' che riguarda gli studenti 3. Il Consiglio degli studenti e' composto da: a) i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico b) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Universita'; c) i rappresentanti degli studenti Comitato di gestione degli impianti sportivi; b) i rappresentanti degli studenti Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova; e) due rappresentanti degli studenti per ciascuna Facolta', elevati a tre per le Facolta' con piu' di 6.000 studenti, eletti fra i rappresentanti nel Consiglio di Facolta'. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti in tale Consiglio e ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio nei quali la Facolta' e' articolata. 4. A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli studenti elegge il proprio presidente e adotta il proprio regolamento. 5. L'Universita' garantisce al Consiglio degli studenti risorse e strutture per l'espletamento dei propri compiti. Art. 23 - Comitato per lo sport universitario 1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attivita' sportive a vantaggio della comunita' universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonche' ai programmi di sviluppo e promozione delle attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente. 2. Il Comitato per lo sport e' composto da: a) il Rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale; c) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo; d) il Direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario. 3. Le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti. 4. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attivita' possono venire affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario e tenendo conto dei soggetti che storicamente hanno contribuito all'attivita' sportiva universitaria. Art. 24 - Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' organo cui spetta il controllo sulle regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita' ed e' composto da persone esterne all'Ateneo. 2. Il Collegio e' presieduto da un Magistrato della Corte dei conti ed e' composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, dal un funzionario del Ministero dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica e da due esperti in qualita' di supplenti. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento amministrativo. 3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico. 4. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari. Art. 25 - Nucleo di valutazione 1. L'Universita' istituisce un Nucleo di Ateneo per la valutazione sull'efficienza delle proprie strutture scientifiche, didattiche ed amministrative. Esso ha il compito di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce la durata, la composizione e l'eventuale articolazione del Nucleo. 3. I membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato accademico. Art. 26 - Collegio dei Garanti 1. Il Collegio dei Garanti e' costituito da cinque personalita' italiane o straniere di alto prestigio. Il Collegio elabora annualmente, sulla base dei documenti ufficiali dell'Ateneo, una indipendente relazione sullo stato dell'Universita'. Tale relazione costituira' un utile riferimento per gli organi accademici preposti alla programmazione strategica dell'Ateneo. 2. Le procedure per la nomina dei Garanti sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo. 3. Per i membri del Collegio non sono previsti compensi. Art. 27 - Ufficio del Difensore civico 1. Per fornire consulenza e assistenza agli studenti nell'esercizio dei loro diritti e per meglio garantire l'imparzialita', la correttezza e la tempestivita' dell'azione amministrativa nel rispetto dei poteri del Rettore e della Magistratura , e' istituito l'Ufficio del Difensore civico. 2. Il Difensore civico e' eletto dal Senato accademico a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La designazione deve avvenire tra persone esterne all'Universita' che garantiscano ampie competenze giuridico-amministrative e imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Dura in carica cinque anni, non e' immediatamente rieleggibile e puo' essere revocato dal Senato accademico con la maggioranza dei tre quinti degli aventi diritto al voto solo per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. 3. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni su istanza dei soggetti singoli o associati, e deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano con il Difensore civico ai sensi delle norme vigenti sull'accesso ai documenti amministrativi. 4. In caso accerti inadempienze, disfunzioni, carenze, ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilita' da parte di organi o dipendenti dell'Universita', e' tenuto ad investire della questione il Rettore e il Direttore amministrativo per gli atti di rispettiva competenza. E' tenuto altresi' a presentare annualmente una relazione sull'attivita' svolta al Senato accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli studenti. 5. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso nonche' un'eventuale indennita' di carica. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA STATUTO Titolo III - Strutture didattiche, scientifiche e di servizio Capo I - Strutture didattiche Art. 28 - Strutture didattiche 1. Le strutture didattiche fondamentali dell'Universita' dono le Facolta', che si articolano in corsi di laurea eventualmente organizzati in indirizzi, e in corsi di diploma universitario. Alle Facolta' afferiscono di norma le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento. Il Senato accademico puo' istituire e regolamentare strutture e attivita' didattiche speciali, anche interfacolta', in particolare per i servizi didattici e i corsi di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente Statuto. Le attivita' didattiche connesse ai dottorati di ricerca fanno capo ai Dipartimenti. 2. Nell'Universita' sono istituite le strutture didattiche elencate nelle tabelle A (Facolta') e B (corsi di studio e scuole) allegate al presente Statuto. Il Regolamento didattico di Ateneo ne disciplina gli ordinamenti degli studi. 3. Le procedure relative all'istituzione, alla modifica o alla soppressione di corsi di studio e di scuole, ove non siano regolate da norme di carattere statale, sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo. Va in ogni caso sentito il Consiglio degli studenti. Art. 29 - Facolta' 1. La Facolta' e' la struttura di appartenenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento della loro attivita' didattica. La Facolta' corrisponde di norma ad un ambito definito di settori scientifico-disciplinari, anche in riferimento ai profili professionali connessi ai titoli rilasciati. 2. Le Facolta' hanno il compito primario di organizzare e coordinare le attivita' didattiche di loro competenza, assicurandone il corretto svolgimento e favorendo tutte le iniziative - inclusa la sperimentazione - che possono portare ad un incremento qualitativo e quantitativo dell'offerta didattica. 3. Le Facolta' provvedono a: a) formulare i piani pluriennali di sviluppo ed avanzare le rela- tive richieste di posti di professori di ruolo e di ricercatore nel quadro degli indirizzi fissati dal Senato accademico; b) deliberare sulla destinazione e sulle modalita' di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, ripartendo le risorse ad esse assegnate in accordo con gli eventuali criteri stabiliti dal Senato accademico; c) deliberare su proposta del Consiglio di corso di studio sugli insegnamenti da attivare e sui relativi modi di copertura; d) attribuire i compiti didattici a professori e ricercatori, considerando anche il criterio di una equa ripartizione dei carichi didattici ed assicurando il coordinamento delle attivita' didattiche nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai punti elencati i Consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati hanno capacita' di iniziativa, indicazione e proposta. Le Facolta' svolgono tutti gli altri compiti ad esse assegnati dalla legge e dal presente Statuto. 4. Le Facolta' istituiscono al proprio interno, con eventuale delega ai corsi di studio, appositi servizi di tutorato secondo quanto previsto dalla legge in accordo con le norme generali stabilite a livello di Ateneo. 5. Le Facolta' possono promuovere attivita' culturali e formative anche in collaborazione con altre Universita' o Enti pubblici o privati o nell'ambito di specifici progetti internazionali. 6. Sono organi delle Facolta' il Preside, il Consiglio di Presidenza , il Consiglio di Facolta', i Consigli di Corso di Laurea (e di indirizzo quando assimilati ai corsi di laurea) e di Diploma universitario ed i Consigli degli altri corsi di studio, ad essa afferenti, previsti dalla normativa vigente. Art. 30 - Preside 1. il Preside rappresenta la Facolta', convoca e presiede il Consiglio di Facolta' e ne attua le deliberazioni. 2. In particolare il Preside: a) vigila, anche in collaborazione con i presidenti di corsi di studio, sul regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche ed organizzative che fanno capo alla Facolta'; b) predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Facolta' e presenta al Consiglio stesso per la discussione e la votazione le proposte avanzate dai Consigli dei corsi di studio e di Dipartimento, dal Consiglio di presidenza e dalle eventuali commissioni istituite; c) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e di Facolta' e dalle norme legis- lative in vigore. 3. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Facolta', o che dichiarino di optare, se eletti, per il tempo pieno ed e' nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Facolta'. 4. Il Preside e' eletto in apposita seduta del Consiglio di Facolta' convocato dal decano. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli eventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione, nella successiva seduta, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. 5. Il Preside nomina tra i professori di prima fascia un vicepreside a cui puo' delegare parte delle sue funzioni e che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o di impedimento. 6. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Art. 31 - Consiglio di Facolta' 1. Il Consiglio di Facolta' esercita le funzioni previste dall'art. 29, commi 3, 4 e 5. Ad esso spettano inoltre i seguenti compiti: a) deliberare il Regolamento didattico della Facolta' e proporre modifiche a quello di Ateneo; b) ripartire tra le diverse strutture all'interno delle quali si svolgono le attivita' didattiche le risorse assegnate alla facolta'; c) approvare, entro la fine di ciascun anno accademico, una relazione sulla situazione della Facolta' e sulle sue prospettive di attivita' didattica e relativi fabbisogni nell'anno accademico successivo; d) proporre, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Statuto, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno e quello degli studenti provenienti da altri atenei ed iscrivibili ad anni successivi. 2. Il Consiglio di Facolta' e' convocato dal Preside ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunita' e comunque non meno di quattro volte l'anno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. 3. Il Consiglio di Facolta' e composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori confermati e da una rappresentanza degli studenti in numero di 1 per 1000 studenti (1 per ogni 500 nelle Facolta' aventi i corsi di studio a numero chiuso), con un minimo garantito di 3 studenti (2 nelle Facolta' aventi tutti i corsi di studio a numero chiuso) e un massimo pari al 10% dei professori. I rappresentanti degli studenti non possono essere eletti per piu' di due mandati biennali. Nella Facolta' di cui il numero dei ricercatori confermati eccede il 25% dei professori, il numero di ricercatori membri del Consiglio di Facolta' e' pari al suddetto limite del 25%. In tale caso il Regolamento di Facolta' stabilisce i criteri per la designazione dei ricercatori confermati in ipotesi di lieve eccedenza del loro numero rispetto al limite del 25%. Il Regolamento di Ateneo stabilisce le materie di competenza delle varie categorie di membri del Consiglio di Facolta'. Su eventuali temi specifici concernenti l'organizzazione delle risorse, il Preside invita il Consiglio, senza voto una rappresentanza del personale tecnico amministrativo formata da persone elette dai rappresentanti di tale personale nei Consigli di Corso di laurea e di diploma in numero comunque non inferiore a tre. Nel caso di Facolta' che non prevedano l'esistenza di Consigli di corso di laurea o di diploma, la rappresentanza e' eletta da tutto il personale tecnico amministrativo dell'Universita' afferente alle strutture coinvolte nell'attivita' didattica della Facolta'. 4. Il Regolamento di Facolta' fissa le norme relative al funzionamento del Consiglio di Facolta' per quanto non regolato dal presente Statuto e da norme generali di Ateneo. 5. Secondo norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento di Facolta', il Consiglio di Facolta' puo' delegare ai Consigli dei corsi di studio e al Consiglio di presidenza, di cui all'articolo successivo, parte delle proprie attribuzioni. Art. 32 - Consiglio di Presidenza 1. Il Consiglio di Presidenza e' formato dal preside, dai presidenti dei Consigli di corso di studio e da rappresentanti delle categorie nel numero fissato dal Regolamento di Facolta'. Nel determinare la composizione e le modalita' di designazione dei componenti il Consiglio di presidenza i regolamenti di Facolta' possono prevedere la presenza in tale organismo, con solo voto consultivo, di rappresentanti delle principali strutture scientifiche coinvolte nei corsi. 2. Il Preside puo' ammettere nel Consiglio di presidenza la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui all'art. precedente, comma 3, per la discussione di temi specifici concernenti l'organizzazione delle risorse. 3. Il Consiglio di presidenza collabora con il preside nell'istruzione delle delibere da sottoporre al Consiglio di Facolta', nel coordinamento delle attivita' didattiche dei corsi di studio, nell'organizzazione dei servizi di tutorato e nello svolgimento dei compiti specifici ad esso delegati dal Consiglio di Facolta'. 4. Il funzionamento del Consiglio di presidenza e' disciplinato dal Regolamento di Facolta'. Art. 33 - Commissioni di Facolta' 1. Le Facolta' possono costituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi od operativi delegati dal Consiglio di Facolta'. La composizione, le procedure di elezione o di nomina dei componenti e le norme generali di funzionamento delle commissioni e dei loro rapporti con gli organi della Facolta' sono definite dal Regolamento di Facolta'. 2. Presso ogni Facolta' e' costituita una commissione didattica permanente composta per meta' da professori di ruolo e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti della Facolta', con il compito di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione didattica e dei servizi di tutorato. 3. La commissione didattica, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio di Facolta', cui riferisce periodicamente sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali carenze o inconvenienti. Tali proposte vengono discusse tempestivamente dal Consiglio di Facolta'. Art. 34 - Corsi di studio 1. Nella facolta' con piu' corsi di studio quali corsi di laurea, di indirizzo se assimilati ai corsi di laurea, o di diploma, l'organizzazione didattica e' demandata ai singoli corsi di studio secondo i criteri stabiliti dal regolamento di Facolta' ai fini del coordinamento di tutte le attivita' didattiche afferenti alla Facolta' stessa. 2. Sono organi del corso di studio: il Consiglio e il Presidente. 3. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio. In particolare spettano al Consiglio del corso di studio: a) l'organizzazione della didattica con il concorso dei competenti Dipartimenti; b) l'approvazione dei piani di studio; c) la formulazione di proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di studio; d) la formulazione di proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche; e) ogni altro compito delegato dalla Facolta' o previsto dalle vigenti disposizioni. 4. Il Consiglio e' convocato dal Presidente ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 5. Il Consiglio e' composto da tutti i titolari dei corsi, ivi compresi i titolari di corsi ufficialmente mutuati, dai ricercatori afferenti al corso di studio, da una rappresentanza degli studenti in numero di uno ogni 500 iscritti e comunque non inferiore a tre, da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. Nei corsi di studio in cui il numero dei ricercatori eccede il 50% dei titolari di corso, il numero dei ricercatori membri del Consiglio resta fissato in detta percentuale secondo norme dettate dal Regolamento di Facolta'. Partecipano a titolo consultivo i professori a contratto responsabili di un corso. I titolari di corsi mutuati e i professori fuori ruolo non sono conteggiati ai fini del numero legale richiesta per la validita' delle riunioni, mentre incidono sul calcolo della maggioranza se presenti. 6. Il Presidente rappresenta il corso di studio, presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati. Vigila sul regolare svolgimento dell'attivita' didattica, propone le commissioni d'esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 7. Il presidente e' eletto da tutti i componenti del Consiglio del corso di studio fra i professori di ruolo del corso di studio stesso appartenenti alla Facolta' cui afferisce il corso. Dura in carica tre anni ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 8. Il Presidente puo' nominare, tra i professori di ruolo, un sostituto che lo supplisce nei casi di impedimento o assenza. 9. Il Regolamento di Facolta' puo' prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza fissandone poteri e composizione. La costituzione dell'Ufficio e' obbligatoria quando i membri del Consiglio di corso di studio siano piu' di 100. Art. 35 - Scuole di specializzazione 1. L'attivita' di specializzazione e' compito istituzionale dell'Universita'. A tale scopo l'Universita' istituisce scuole di specializzazione. 2. Le Scuole sono istituite con decreto del Rettore previa deliberazione del Senato accademico su proposta delle Facolta' sentito il Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente. 3. Sono organi della scuola il Direttore e il Consiglio della scuola. il Direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola, e' eletto dal Consiglio della scuola fra i professori di ruolo e fuori ruolo che ne fanno parte, dura in carica per un periodo pari alla durata del corso completo ed e' rieleggibile immediatamente per una sola volta. Norme particolari anche in deroga a quanto disposto dal presente comma possono essere stabilite per le scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel Regolamento generale di Ateneo. 4. Il Consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di insegnamento, e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso. Partecipano a titolo consultivo i professori a contratto. 5. I docenti sono nominati, sulla base di adeguate procedure di selezione, dal Consiglio di Facolta' e, nel caso di scuole interfacolta', dal Senato accademico su proposta delle Facolta' interessate. Capo II - Dipartimenti Art. 36 - Compiti del Dipartimento 1. L'Universita' e' articolata in Dipartimenti. 2. Il Dipartimento organizza le attivita' di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. 3. In particolare il Dipartimento: a) promuove e coordina l'attivita' di ricerca e organizza le rela- tive strutture, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; b) mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l'Universita'; c) organizza, o concorre ad organizzare, i corsi di dottorato di ricerca; d) concorre all'organizzazione delle attivita' di insegnamento dell'Ateneo, in collaborazione con i competenti organi delle strutture didattiche; e) formula pareri e puo' avanzare proposte alla Facolta', in vista delle esigenze didattiche e di ricerca, sulla istituzione, destinazione e modalita' di copertura dei posti di professore e di ricercatore, sulle chiamate dei professori e sul conferimento di supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento; f) formula richieste all'Ateneo in ordine alle esigenze del personale tecnico amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie; propone inoltre la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza; g) organizza anche in collaborazione con le competenti strutture dell'Ateneo corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo; h) puo' proporre l'istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari e di consorzi di ricerca, anche partecipandovi con fondi propri; i) esercita qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente Ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti. Art. 37 - Autonomia gestionale del Dipartimento. 1. Il Dipartimento e' un centro di gestione autonoma - sotto il profilo finanziario, amministrativo, contabile e organizzativo - di risorse finanziarie, di personale tecnico amministrativo e di spazi e attrezzature. 2. Il Dipartimento, nel rispetto di propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi secondo le modalita' definite dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilita'. 3. Il Dipartimento puo' articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in sezioni secondo le modalita' defi- nite dal Regolamento di Dipartimento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile. Art. 38 - Costituzione del Dipartimento. 1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le proce- dure indicate dal Regolamento generale di Ateneo e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su parere conforme del Senato accademico. 2. Il predetto regolamento dovra' prevedere i criteri e le proce- dure di proposta e di istruzione per l'istituzione di Dipartimenti, nonche' il numero minimo di professori e ricercatori afferenti. 3. Ciascun professore o ricercatore deve afferire ad un solo Dipartimento, da lui scelto tra quelli compatibili con le sue competenze e i suoi interessi scientifici, previa approvazione del Dipartimento stesso. Il Senato accademico dirime eventuali controversie. Art. 39 - Organi del Dipartimento. 1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e il Direttore. 2. Il Consiglio e' organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. E' convocato dal Direttore alle scadenze previste dal Regolamento di Dipartimento o quando egli ne ravvisi l'opportunita' o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta la discussione. 3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da tutti professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo e da una rappresentanza dei dottorandi, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 4. Il Regolamento del Dipartimento, approvato dal Senato accademico, puo' prevedere la partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di membri esterni che partecipino sistematicamente all'attivita' del Dipartimento stesso. 5. La Giunta e' l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore. 6. Essa ha durata triennale. Il Regolamento di Dipartimento puo' tuttavia prevedere che il mandato della Giunta coincida con quello del Direttore. 7. La Giunta e' composta dal Direttore del Dipartimento, dal segretario amministrativo di norma con funzioni di verbalizzante, da almeno due professori di ciascuna fascia e almeno due ricercatori, nonche' da un rappresentante del personale tecnico amministrativo da convocare con diritto di voto almeno sui temi specifici concernenti il personale stesso. Il Regolamento del Dipartimento precisa il numero e le modalita' di elezione dei componenti elettivi nel rispetto delle precedenti proporzioni fra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori. 8. Il Regolamento fissa anche i poteri della Giunta; esso potra' in particolare conferire alla Giunta poteri deliberativi su materie determinate. Potra' inoltre prevedere che il Consiglio di Dipartimento nei limiti fissati dal Regolamento generale di Ateneo possa conferire deleghe al Direttore o alla Giunta per materie specifiche e per periodi di tempo limitati, comunque non oltre la scadenza del mandato. 9. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di detti organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei direttori di Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 10. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vice direttore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza. 11. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo del Dipartimento. 12. Il Direttore e' eletto dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento. 13. L'elettorato passivo spetta di norma a professori di prima fascia a tempo pieno. Per ogni rinnovo della direzione del Dipartimento il Consiglio di Dipartimento, ristretto ai professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti puo' estendere l'elettorato passivo a tutti i professori di ruolo, eventualmente riservandolo a professori con qualifica apicale in campo assistenziale nei Dipartimenti con prevalenza di docenti convenzionati con il servizio sanitario nazionale. 14. Il Direttore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni e a maggioranza relativa nelle suc- cessive. 15. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Capo III - Centri di ricerca e strutture di servizio Art. 40 - Centri di ricerca e di servizio 1. Su proposta delle strutture e degli organi interessati, l'Ateneo puo' istituire Centri di ricerca, Centri di servizio e Centri di ricerca e di servizio. 2. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, di durata pluriennale e che coinvolga piu' dipartimenti, il Senato accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione e la Consulta dei Direttori di Dipartimento, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca. Per fornire servizi di particolare complessita' e concernenti l'amministrazione dell'Universita' ovvero piu' strutture didattiche e scientifiche, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio di Ateneo o interdipartimentale. Per attivita' di ricerca e per la fornitura di servizi di particolare complessita' e di interesse esteso a piu' strutture scientifiche e didattiche, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentita la Consulta, dei Direttori di Dipartimento, possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali. 3. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento dei Centri sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo. Art. 41 - Sistema bibliotecario di Ateneo 1. Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale nonche' l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica, le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Universita' sono collegate in sistema anche tramite un organismo centrale di coordinamento. 2. Nel rispetto dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche il sistema bibliotecario e' articolato e gestito nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo. Art. 42 - Archivi e musei 1. L'Ateneo si impegna a conservare gli archivi storici e correnti nonche' ogni testimonianza relativa alla storia dell'Universita', per quanto concerne sia l'Amministrazione centrale sia la vita scientifica e culturale di Facolta', Dipartimenti, Istituti e Centri. 2. L'Ateneo cura la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, delle collezioni epigrafiche e naturalistiche nonche' degli strumenti scientifici di sua proprieta'. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA STATUTO Titolo IV - Norme sulla didattica e sulle attivita' studentesche Art. 43 - Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono parte integrante dell'attivita' didattica. Ciascun docente puo' definire proprie modalita' d'esame nel rispetto dei criteri fissati dai regolamenti didattici di Ateneo e di Facolta' e dei principi di trasparenza e di equita' di valutazione. 2. Il Senato accademico fissa annualmente le sessioni d'esame e il numero minimo di appelli. Sono ammessi appelli straordinari secondo le modalita' previste dai regolamenti didattici di Ateneo e di Facolta'. 3. Ciascuna Facolta', su proposta del Consiglio di corso di stu- dio, puo' stabilire rapporti di propedeuticita' fra gli esami. 4. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa i criteri per la composizione delle commissione d'esame. Art. 44 - Ammissione ai corsi 1. Il Senato accademico puo' deliberare il via eccezionale, in caso di aggravamento dello squilibrio fra le iscrizioni attese e le risorse disponibili, l'applicazione del numero programmato a singole Facolta' o corsi di studio qualora cio' non sia espressamente vietato dalla legge, in tal caso la deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta degli aventi titolo ed ha validita' annuale. 2. Negli altri casi l'Universita' puo' imporre lo svolgimento di prove preliminari a carattere orientativo il cui esito non e' comunque vincolante per l'iscrizione. Art. 45 - Assemblee e rappresentanze studentesche 1. E' riconosciuto il diritto degli studenti a riunirsi in assemblea nei locali dell'Universita', anche con sospensione delle lezioni secondo le modalita' e nel rispetto dei limiti fissati dai regolamenti di Ateneo. 2. Le assemblee sono di corso di studio, di Facolta' e di Ateneo. Le convocazioni delle assemblee di corso di studio e di Facolta' sono approvate dal Preside, le convocazioni delle assemblee di Ateneo sono approvate dal Rettore. 3. L'universita' opera per fornire spazi alle rappresentanze studentesche. Art. 46 - Strumenti per lo studio 1. L'Universita' favorisce l'approfondimento degli studi anche attraverso la ricerca personale degli studenti garantendo la massimo accessibilita' possibile ai servizi di biblioteca, ai musei, alle collezioni scientifiche e didattiche, ai laboratori, alle sale di calcolo ed alle aule speciali nonche' predisponendo locali idonei allo studio personale e collettivo. 2. L'Universita' promuove inoltre lo svolgimento di seminari e di tesi di laurea in collaborazione con enti esterni pubblici e privati nonche' l'effettuazione di esperienze formative presso tali enti. Art. 47 - Servizi di informazione 1. L'Universita' predispone idonei servizi di informazione sul diritto allo studio e su tutto cio' che riguarda la partecipazione degli studenti alle attivita' dell'Ateneo, raccogliendo e rendendo disponibili tutti i dati necessari provenienti dagli uffici, dalle strutture didattiche, scientifiche e di servizio. Art. 48 - Contribuzioni da parte degli studenti - Sovvenzioni agli studenti 1. Gli studenti sono chiamati a contribuire alle spese per la didattica, per il diritto allo studio e per gli altri servizi ad essi destinati. 2. L'Universita' puo' erogare assegni e borse di studio ed attivare ogni forma di sostegno economico allo studio, compreso il lavoro a tempo parziale degli studenti. Per l'assegnazione di tali benefici l'Universita' stabilisce apposite graduatorie sulla base delle condizioni economiche e del merito dello studente. 3. Il risultato finanziario netto per gli studenti - quale somma di tasse, esoneri, borse di studio e sussidi - va differenziato secondo le condizioni economiche ed il merito degli stessi; norme particolari riguardano gli studenti lavoratori. 4. L'ammontare delle tasse e dei contributi puo' essere differenziato per Facolta'. Titolo V - Gestione Art. 49 - Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale 1. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato che esercita per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dei principi generali che regolano la propria autonomia funzionale. 2. L'Universita' e' legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato compatibilmente con la legislazione vigente, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali sia in Italia che all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalita' istituzionali. 3. L'Universita' puo' promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attivita' di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalita' istituzionali, nonche' svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi. 4. Nell'esercizio della propria capacita' giuridica e con le modalita' previste dal Regolamento amministrativo, l'Universita' puo' in particolare: a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attivita' negoziale di ente autonomo nonche' a quella di ente delegato quando la legge non imponga espressamente il ricorso all'Avvocatura dello Stato; b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredita' di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa; c) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo; d) stipulare contratti che prevedano la concessione di fideiussioni ed il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito, nei limiti fissati dal Regolamento amministrativo; e) utilizzare i propri marchi in proprio o concederne a terzi la licenza d'uso, a titolo gratuito od oneroso, nonche' acquisire o concedere spazi pubblicitari, fatto salvo il decoro dell'Ateneo. Art. 50 - Criteri di organizzazione 1. L'Universita' conforma le proprie strutture e procedure in modo da assicurare la chiara individuazione delle responsabilita' individuali nella decisione e nell'esecuzione. Essa procede a valutare automaticamente la regolarita' degli atti nonche' i costi dell'attivita', dotandosi allo scopo anche di nuclei di valutazione, eventualmente con l'apporto di collaborazioni esterne. 2. Nell'attivita' amministrativa e gestionale l'Universita' puo' avvalersi di tecniche di gestione che aiutino a raggiungere piu' elevati livelli di efficacia e di efficienza, nel rispetto degli accordi sindacali e sentite le rappresentanze del personale. In particolare, essa puo' applicare la profgrammazione pluriennale, a livello di bilancio o di parte di esso o di singolo progetto. 3. L'Universita' applica il criterio di decentramento e favorisce quindi l'autonomia delle strutture scientifiche e didattiche nella pianificazione e gestione delle attivita' ad esse demandate, nel rispetto delle norme del presente Statuto e del Regolamento amministrativo di Ateneo. 4. Indennita' di carica per i responsabili di organi individuali e gettoni di presenza per i membri degli organi collegiali, possono essere stabiliti secondo criteri fissati nel Regolamento amministrativo di Ateneo. Art. 51 - Amministrazione centrale 1. L'Amministrazione centrale dell'Universita' e' ordinata alla realizzaione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso sul piano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo. Il Rettore, in quanto legale rappresentante e responsabile del governo dell'Universita', sovrintende alle attivita' dell'Amministrazione centrale. 2. Il Direttore amministrativo: a) attua le direttive degli organi di governo per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Amministrazione centrale; b) dispone l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo stessi; c) e' a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Ateneo; d) esplica una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo, incluso quello dirigenziale; e) e' responsabile della legittimita' dei provvedimenti ammistrativi. 3. Su proposta del Direttore amministrativo, il Rettore nomina con proprio decreto un Vice direttore amministrativo scelto tra i dirigenti o funzionari piu' alti in grado, che esercita funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Direttore stesso. 4. I dirigenti esercitano le funzioni che ad essi sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti nonche' quelle conferite dai competenti organi accademici, nel rispetto del loro stato giuridico. Le attribuzioni della dirigenza non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 5. Il Direttore amministrativo, gli altri dirigenti nonche' il personale con funzioni direttive preposto alle altre unita' amministrative hanno la responsabilita' di adottare con tempestivita', in collegamento con i responsabili degli altri uffici interessati ove necessario o richiesto, gli atti di propria competenza e le conseguenti scelte operative per il perseguimento degli obiettivi prefissati, assicurandone la legalita', l'economicita' e la rispondenza al pubblico interesse. Essi vigilano sull'assolvimento dei compiti delle unita' organiche cui sono preposti, curando la migliore utilizzazione del personale e di ogni mezzo del quale dispongono, secondo criteri di funzionalita' e di efficacia dell'azione amministrativa. 6. Gli atti di competenza dei dirigenti non sono avocabili dal Rettore se non per particolari motivi di necessita' e urgenza specificati nel provvedimento di avocazione. 7. L'incarico di Direttore amministrativo e' attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, a persona, con caratteristiche professionali adeguate alla funzione, che sia dirigente dell'Ateneo o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Al Direttore amministrativo e' attribuita per la durata dell'incarico, nei limiti ed alle condizioni previste dal D. L.gs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, la qualifica di dirigente generale. 8. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione saranno disciplinate le modalita' per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali. 9. Ai dirigenti e' attribuita una indennita' di funzione nei limiti ed alle condizioni previste dal D. L.gs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Art. 52 - Assunzioni, promozioni e formazione del personale tecnico amministrativo 1. L'Universita' definisce, nella sua autonomia, la pianta organica del personale dirigente e tecnico amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, adattandola alle mutevoli esigenze di gestione e disponibilita' di risorse, nel rispetto della normativa legislativa vigente. 2. Le assunzioni e le promozioni del personale tecnico amministrativo avvengono per concorso o per corso-concorso indetti dall'Universita' e secondo le altre procedure previste dalla legge. 3. L'Universita' riconosce la professionalita' del personale tecnico amministrativo. Essa organizza, anche in collaborazione con enti estremi pubblici o privati, appositi corsi di formazione e aggiornamento. Art. 53 - Attivita' culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario 1. Nel rispetto dei limiti derivanti dai principi dell'ordinamento universitario, l'Universita' favorisce e promuove le attivita' culturali, sportive, ricreative e sociali del personale universitario e le corrispondenti forme associative, anche in connessione con analoghe attivita' a favore degli studenti. Art. 54 - Rapporti di lavoro a tempo determinato in attivita' non di docenza 1. Anche al di fuori dell'attivita' di docenza, per la realizzazione di specifici progetti, l'Universita', con modalita' da definire nel Regolamento amministrativo di Ateneo, puo' attivare rapporti di lavoro a tempo determinato, anche a tempo parziale, e di lavoro autonomo di durata non superiore a tre anni, rinnovabili una sola volta nel rispetto della legislazione vigente. Art. 55 - Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' 1. Il Regolamento amministrativo stabilisce diritti e doveri per l'Universita' e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto dei seguenti principi: a) Diritto dell'Universita' di conseguire il brevetto; b) diritto sussidiario degli autori di conseguire il brevetto qualora l'Universita' non eserciti il proprio diritto entro congruo termine; c) riconoscimento in ogni caso ai singoli del diritto morale di inventori nonche' di un equo compenso commisurato al valore economico del brevetto. 2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, l'universita' potra' riconoscere ai terzi contraenti diritti di titolarita' o di contitolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso. Art. 56 - Rapporti tra Universita' e Servizio sanitario. 1. Al fine di garantire le piu' opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Ateneo, ove non costituisca un policlinico universitario, predispone specifici strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti della Facolta' di Medicina e chirurgia con le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio sanitario nazionale e con le aziende ospedaliere, le U.L.S.S. e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Convenzioni analoghe per i fini istituzionali universitari possono essere stabilite con enti privati inseriti nella programmazione sanitaria regionale. Convenzioni per gli stessi fini possono essere attivate per le Facolta' di Medicina veterinaria, Farmacia, Psicologia e altre Facolta' interessate. 2. Il Regolamento amministrativo di Ateneo puo' prevedere il decentramento di attivita' amministrative riferibili all'applicazione del precedente comma. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA STATUTO Titolo VI - Norme finali e transitorie Art. 57 - Emendamenti allo Statuto 1. Le modifiche dello Statuto riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili, nel testo e negli allegati, sono adottate con decreto del Rettore, sentito il Senato accademico. 2. Fatta eccezione per l'istituzione e la soppressione di Facolta' elencate nell'allegata tabella A, le variazioni delle strutture didattiche e scientifiche sono approvate secondo le procedure specificamente previste dal presente Statuto e comportano l'automatico adeguamento delle corrispondenti tabelle B e C allegate allo Statuto stesso. 3. Altre variazioni di Statuto possono essere proposte dal Rettore, dal Senato accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei direttori di Dipartimento, da una Facolta', dal Consiglio degli studenti, o da almeno un quinto dei dipendenti dell'Universita' o da almeno un terzo degli appartenenti ad una delle seguenti componenti dell'Ateneo: a) professori di ruolo; b) ricercatori; c) personale tecnico amministrativo. Tali proposte, pervenute al Rettore entro il 31 dicembre di ogni anno, vengono esaminate al piu' tardi entro il primo semestre successivo. 4. Le modifiche dello statuto di cui al precedente comma sono approvate a maggioranza assoluta dai componenti del Senato accademico allargato, sentito il Consiglio di Amministrazione. Il Senato accademico allargato e' composto dal Senato accademico, includendo la rappresentanza del personale tecnico amministrativo, integrato da: a) due direttori di Dipartimento designati dalla Consulta dei direttori di Dipartimento; b) due rappresentanti per ciascuna delle sette macroaree del Senato accademico in modo che facciano parte dell'organismo un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore per ciascuna macroarea; c) cinque studenti eletti dal Consiglio degli studenti nel proprio ambito; d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Le regole per le elezioni dei rappresentanti integrativi sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Le modifiche dello Statuto approvato dal Senato accademico allargato vengono trasmesse al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza dei rilievi ministeriali o in caso di adeguamento agli stessi, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del Rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In presenza di rilievi, il Senato accademico allargato puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito. Art. 58 - Successione delle norme 1. L'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto avviene entro un anno dalla data in cui gli organi competenti sono stati costituiti secondo le modalita' in esso stabilite. 2. Le norme dello Statuto dell'Universita' di Padova approvato con R.D. 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni, e le norme ed i regolamenti vigenti si applicano fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto se con esso compatibili. 3. Il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze risultanti dal presente Statuto, dettano le norme transitorie che si rendano necessarie nel caso che una norma attualmente vigente sia inapplicabile per contrasto con lo Statuto stesso. Art. 59 - Interpretazioni 1. Ai fini del presente Statuto e dei connessi regolamenti, quando non diversamente specificato, si intendono: a) per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo; b) per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori; c) per studenti: gli iscritti ai corsi di laurea e di diploma, alle scuole di specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali, ai dottorati di ricerca nonche' gli iscritti ad altri corsi che siano espressamente assimilati agli studenti dagli organi competenti di Ateneo. 2. Ai fini del presente Statuto gli assistenti del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. 3. Ai fini della designazione negli organi collegiali, gli arrotondamenti vengono effettuati all'intero piu' vicino ed all'intero superiore nel caso di frazione esattamente pari alla meta'. Art. 60 - Dipartimento dell'Ateneo 1. Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto il Senato accademico, sentite le Facolta', la Consulta dei direttori di Dipartimento e, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione, formula un piano per completare la dipartimentazione dell'Ateneo. Entro il biennio successivo al termine suddetto gli istituti eventualmente ancora esistenti vengono soppressi. Non e' consentita la formazione di nuovi istituti. 2. Al fine di non disperdere significative esperienze scientifiche e organizzative, il Senato accademico potra' disporre che taluni istituti o gruppi di ricerca confluiscano, anche per periodi limitati e predefiniti, quali sezioni di un Dipartimento gia' esistente con il consenso dello stesso o di un Dipartimento di nuova istituzione. Tali sezioni saranno esplicitamente indicate nel decreto istitutivo del Dipartimento o nella delibera di afferenza ad un Dipartimento esistente; ogni deliberazione del Consiglio di Dipartimento che modifichi le dette sezioni dovra' essere approvata dal Senato accademico. 3. Nella fase transitoria gli istituti ancora operanti adegueranno la composizione dei propri Consigli a quella prevista per i dipartimenti secondo norme deliberate dal Senato accademico. Art. 61 - Funzionamento degli organi 1. La mancata designazione di una o piu' componenti non pregiudica il valido funzionamento degli organi purche' composti dalla maggioranza dei membri previsti. 2. Ai fini della validita' delle riunioni dell'organo incompleto, nonche' delle deliberazioni dello stesso quando siano previste maggioranze qualifiche, le percentuali richieste rimangono riferite al numero dei membri dell'organo completo. 3. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali svolgono le proprie funzioni fino a sostituzione. Art. 62 - Costituzione di nuovi organi 1. Il Rettore, I Presidi, i Presidenti dei corsi di studio e i Direttori di Dipartimento in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rimangono in funzione fino alla conclusione dei rispettivi mandati. 2. Ai fini dei limiti alla rieleggibilita' immediata non si considerano i mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in corso. 3. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze negli organi collegiali dovranno essere effettuate entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. In prima applicazione l'elezione avviene secondo i vigenti regolamenti per quanto compatibili. Nella iniziale costituzione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico nella composizione prevista dal presente Statuto ai sensi degli articoli 13 e 16 e fino alla elezione in tali organi della rappresentanza studentesca, i tre rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e i quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione, sono designati, nel proprio ambito, dai sei rappresentanti degli studenti attualmente in carica nel Consiglio di amministrazione integrati dal primo dei non eletti. Il Senato accademico stabilisce le norme transitorie per le elezioni del Consiglio degli studenti e per ogni altro caso non regolato. 4. Al fine della durata dei mandati delle rappresentanze l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina avvenga entro il primo semestre dalla prima elezione dell'anno accademico o solare di funzionamento. Art. 63 - Designazione dei ricercatori confermati nei Consigli di Facolta' e nei Consigli di corso di studio 1. Nella Facolta' in cui il numero dei ricercatori confermati sia superiore al 25% di quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, la componente dei ricercatori stessi in Consiglio di Facolta', nella prima applicazione del presente Statuto, e' scelta attraverso elezioni con elettorato attivo esteso a tutti i ricercatori. Il mandato degli eletti scade con l'entrata in vigore del Regolamento di Facolta'. In caso di numero insufficiente di eletti si procede alla nomina dei componenti mancanti secondo l'anzianita' nel ruolo. 2. La medesima disciplina si applica per la componente dei ricercatori nei Consigli di corso di studio, qualora il loro numero ecceda il 50% dei titolari di corso. Art. 64 - Tabelle allegate allo Statuto 1. Allo Statuto sono allegate le tabelle A, B, C e D. La tabella A elenca le Facolta' esistenti presso l'Universita' di Padova; la tabella B elenca i corsi di studio attivati o attivabili nonche' le Scuole; la tabella C elenca i Dipartimenti e gli istituti attivati; la tabella D elenca la composizione delle sette macroaree rappresentate nel Senato accademico. Art. 65 - Entrata in vigore dello Statuto 1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. ___________________________________________ TABELLA A Facolta' Agraria; Economia; Farmacia; Giurisprudenza; Ingegneria; Lettere e filosofia; Magistero; Medicina e chirurgia; Medicina veterinaria; Psicologia; Scienze matematiche, fisiche e naturali; Scienze politiche; Scienze statistiche. TABELLA B Corsi di laurea e di diploma Facolta' di Agraria: Laurea in Scienze e tecnologie agrarie; Laurea in Scienze forestali ed ambientali; Diploma in Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; Diploma in Produzioni vegetali; Diploma in Tecniche forestali e tecnologie del legno; Diploma in Tecnologie alimentari. Facolta' di Economia: Economia e commercio. Facolta' di farmacia: Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche; Laurea in Farmacia. Facolta' di Giurisprudenza: Laurea in Giurisprudenza. Facolta' di Ingegneria: Laurea in Ingegneria chimica; Laurea in Ingegneria civile; Laurea in Ingegneria dei materiali; Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni; Laurea in Ingegneria edile; Laurea in Ingegneria elettrica; Laurea in Ingegneria elettronica; Laurea in Ingegneria gestionale; Laurea in Ingegneria informatica; Laurea in Ingegneria meccanica; Laurea in Ingegneria per l'ambiente e il territorio; Diploma in Ingegneria biomedica; Diploma in Ingegneria elettronica; Diploma in Ingegneria informatica e automatica; Diploma in Ingegneria logistica e della produzione; Diploma in Ingegneria meccanica. Facolta' di Lettere e filosofia: Laurea in filosofia; Laurea in Lettere; Laurea in Lingue e letterature straniera. Facolta' di Magistero: Laurea in Materie letterarie; Laurea in Scienze dell'educazione; Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Facolta' di Medicina e chirurgia: Laurea in Medicina e chirurgia; Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria; Diploma di Dietologia e dietetica applicata; Diploma di Logopedia; Diploma di Ortottista ed assistente in oftalmologia; Diploma di Scienze infermieristiche; Diploma di Tecnico di audiometria ed audioprotesi; Diploma di Tecnico di laboratorio biomedico; Diploma di Terapista della riabilitazione. Facolta' di Medicina Veterinaria: Laurea in Medicina veterinaria. Facolta' di Psicologia: Laurea in Psicologia, con i seguenti indirizzi: 1) Psicologia generale e sperimentale; 2) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; 3) Psicologia clinica e di comunita'; 4) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Facolta' di Scienze matematiche, fisiche e naturali: Laurea in Astronomia; Laurea in Chimica; Laurea in Chimica industriale; Laurea in Fisica; Laurea in Matematica; Laurea in Scienze biologiche; Laurea in Scienza dei materiali; Laurea in Scienze geologiche; Laurea in Scienze naturali. Facolta' di Scienze politiche: Laurea in Scienze politiche, con i seguenti indirizzi: 1) Politico amministrativo; 2) Politico economico; 3) Politico internazionale; 4) Storico politico; 5) Politico sociale. Facolta' di Scienze statistiche: Laurea in Scienze statistiche, demografiche e sociali; Laurea in Scienze statistiche ed economiche; Diploma di Statistica; Diploma in Statistica e informatica per la gestione delle imprese; Diploma in Statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche. Scuole di specializzazioni Allergologia e immunologia clinica; Anatomia patologia; Anestesia e rianimazione; Archeologia; Audiologia; Biochimica e chimica clinica; Cardiochirurgia; Cardiologia (prima scuola); Cardiologia (seconda scuola); Chimica nucleare; Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso; Chirurgia generale; Chirurgia pediatrica; Chirurgia plastica e ricostruttiva; Chirurgia toracica; Costruzioni idrauliche; Dermatologia e venereologia; Ematologia; Endocrinologia e malattie del ricambio (prima scuola); Endocrinologia e malattie del ricambio (seconda scuola); Farmacia ospedaliera; Farmacologia; Foniatria; Gastroenterologia ed endoscopia digestiva; Genetica medica; Geriatria; Ginecologia e ostetricia; Igiene e medicina preventiva; Ingegneria clinica; Ingegneria geotecnica; Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani; Malattie dell'apparato respiratorio; Meccanica strutturale; Medicina del lavoro; Medicina dello sport; Medicina fisica e riabilitazione; Medicina interna (prima scuola); Medicina interna (seconda scuola); Medicina legale e delle assicurazioni; Medicina nucleare; Metallurgia fisica; Microbiologia e virologia; Nefrologia; Neurochirurgia; Neurologia; Neuropsichiatria infantile; Odontostomatologia; Oftalmologia; Oncologia; Organizzazione aziendale e gestione della produzione; Ortognatodonzia; Ortopedia e traumatologia; Otorinolaringoiatria; Patologia clinica; Pediatria; Pianificazione e politiche sociali; Psichiatria; Psicologia clinica; Radiologia; Reumatologia; Scienza dell'alimentazione; Tossicologia medica; Urologia. Scuole dirette a fini speciali Dirigenti e docenti di scienze infermieristiche; Tecnica enologica. Scuole disciplinate da particolari disposizioni legislative Scuola di applicazione forense. TABELLA C Dipartimenti Agronomia ambientale e produzioni vegetali; Astronomia; Biologia; Biotecnologie agrarie; Chimica biologica; Chimica fisica; Chimica inorganica, metallorganica ed analitica; Chimica organica; Diritto comparato (atipico); Elettronica ed informatica; Farmacologia "E. Meneghetti"; Fisica "Galileo Galilei"; Geografia (atipico); Geologia, paleontologia e geofisica; Ingegneria elettrica; Ingegneria meccanica; Innovazione meccanica e gestionale; Lingue e letterature anglo-germaniche; Linguistica; Matematica pura ed applicata; Metodi e modelli matematici per le scienze applicate; Mineralogia e petrologia; Pediatria; Psicologia dello sviluppo e della socializzazione; Psicologia generale; Scienze biomediche sperimentali; Scienze dell'educazione; Scienze dell'antichita'; Scienze economiche "Marco Fanno"; Scienze farmaceutiche; Scienze neurologiche e psichiatriche; Scienze statistiche; Scienze zootecniche (atipico); Sociologia; Storia; Storia delle arti visive e della musica; Studi internazionali; Territorio e sistemi agro-forestali. Istituti Azienda agraria sperimentale di Legnaro; Anatomia patologica; Anatomia umana normale; Anestesiologia e rianimazione; Architettura e urbanistica; Chimica industriale; Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia generale I; Chirurgia generale II; Chirurgia plastica; Clinica chirurgica generale I; Clinica chirurgica generale II; Clinica dermosifilopatica "Achille Breda"; Clinica oculistica; Clinica odontoiatrica; Clinica ortopedica; Clinica otorinolaringoiatrica; Clinica urologica; Costruzioni marittime e geotecnica; Diritto privato; Diritto pubblico; Diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico; Disegno (Ingegneria); Disegno (Scienze matematiche, fisiche e naturali); Entomologia agraria; Filologia e letteratura italiana; Filologia neo-latina; Filologia slava; Filosofia; Filosofia del diritto e diritto comparato; Fisica tecnica; Fisiologia umana; Ginecologia e ostetricia "G.B. Revoltella"; Idraulica "Giovanni Poleni"; Igiene; Impianti chimici; Ingegneria gestionale; Istologia ed embriologia; Lingue e letterature romanze (Sezione Facolta' di Magistero); Lingue e letterature romanze; Medicina clinica; Medicina del lavoro; Medicina sperimentale e di laboratorio; Medicina interna; Medicina legale e delle assicurazioni; Microbiologia; Oncologia; Patologia e igiene veterinaria; Patologia vegetale; Radiologia; Scienza e tecnica delle costruzioni ed annesso laboratorio per le prove di materiali da costruzione; Scienze politiche; Semeiotica chirurgica; Semeiotica medica; Storia del teatro e dello spettacolo; Storia della filosofia; Storia della medicina; Strade trasporti; Studi storici; Topografia. TABELLA D Elenco e composizione delle macroaree rappresentate nel Senato accademico Le lettere alfabetiche indicate nella tabella sono le lettere iniziali delle sigle alfanumeriche che contraddistinguono i settori scientifico-disciplinari di cui al D.P.R. 12 aprile 1994. 1) Matematica e Fisica (A, B); 2) Chimica e Scienze della terra (C, D); 3) Biologia, Agraria e Medicina veterinaria (E, G, V); 4) Medicina e Psicologia (F, M*) M*: Psicologia |; 5) Ingegneria (H, I, K); 6) Discipline umanistiche e Pedagogia (L, M esclusa M*|; 7) Discipline sociali (N, P, Q, S).