Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, i propri vini con la denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" ed il riferimento al nome dei vitigni Pignolo o Tazzelenghe, e/o con la denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" e l'indicazione delle sottozone "Cialla" o "Rosazzo" provenienti da vigneti non ancora iscritti conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati agli appositi albi dei vigneti "Colli Orientali del Friuli" con il riferimento ai vitigni Pignolo o Tazzelenghe o "Colli Orientali del Friuli" - sottozona Cialla o "Colli Orientali del Friuli" - sottozona Rosazzo entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.