Art. 2.
  I soggetti che  intendono  porre  in  commercio,  a  partire  dalla
vendemmia  1995,  i  propri  vini  con  la  denominazione  di origine
controllata "Colli Orientali del Friuli" ed il  riferimento  al  nome
dei  vitigni  Pignolo  o  Tazzelenghe,  e/o  con  la denominazione di
origine controllata "Colli  Orientali  del  Friuli"  e  l'indicazione
delle  sottozone  "Cialla"  o  "Rosazzo"  provenienti  da vigneti non
ancora  iscritti   conformemente   alle   disposizioni   dell'annesso
disciplinare,  sono  tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 15 della legge 10 febbraio  1992,  n.  164,  recante  norme
relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia
dei  rispettivi  terreni vitati agli appositi albi dei vigneti "Colli
Orientali del  Friuli"  con  il  riferimento  ai  vitigni  Pignolo  o
Tazzelenghe  o  "Colli  Orientali  del  Friuli"  - sottozona Cialla o
"Colli Orientali del Friuli" - sottozona Rosazzo entro quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.