Art. 3.
  Limitatamente alle tipologie "Colli Orientali del Friuli" - Pignolo
e "Colli Orientali del Friuli" -  Tazzelenghe,  in  deroga  a  quanto
previsto  dall'art.  2  dell'unito  disciplinare  e fino a tre anni a
partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono  essere
iscritti  a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti  viti
di  vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato
art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale  delle  viti  dei
vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo  scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente saranno cancellati d'ufficio  dal  rispettivo  albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare  la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
  In  deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di
produzione e fino a tre anni a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo
provvisorio, nell'albo  dei  vigneti  "Colli  Orientali  del  Friuli"
sottozona  Cialla  o "Colli Orientali del Friuli" sottozona Rosazzo i
vigneti gia' iscritti  all'albo  dei  vigneti  "Colli  Orientali  del
Friuli"  in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse
da quelle indicate nel  sopra  citato  art.  2  del  disciplinare  di
produzione.
  Limitatamente  alla  sottozona  Rosazzo - tipologia Pignolo possono
essere iscritti al relativo albo i vigneti in cui siano presenti viti
di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2 purche' esse non superino del 15% il  totale  delle  viti  dei
vitigni per la produzione dei citati vini.
  Allo  scadere  del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al
precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dall'albo,  qualora  i
produttori  interessati  non  abbiano provveduto ad apportare a detti
vigneti le modifiche necessarie per uniformare la  loro  composizione
alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  dell'unito  disciplinare di
produzione,   dandone    comunicazione    al    competente    ufficio
dell'assessorato regionale all'agricoltura.
  In  caso di cancellazione dall'albo delle sottozone, resta comunque
confermata per i  vigneti  interessati  l'iscrizione  all'albo  della
denominazione  di  origine  "Colli  Orientali del Friuli", qualora ne
sussistano i requisiti.