Art. 4.
  Chiunque produce, vende, pone in vendita  o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  vini  con  la  denominazione di origine controllata
"Colli  Orientali  del  Friuli"  e'  tenuto,  a   norma   di   legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 ottobre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI